SCHEDA SANITARIA / Normative / Compilazione / Requisiti legislativi

 

La compilazione della scheda sanitaria è prevista dagli Accordi collettivi nazionali dei medici di medicina generale ai sensi dell’art.48 della legge 23 dicembre 1978 numero 833.
L'accordo collettivo nazionale per la medicina generale siglato il 20 gennaio 2005 prevede all'articolo 45 punto 2 lettera b) (ripreso dal successivo accordo collettivo nazionale 2006-2009 all’articolo 17) "la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria individuale, su supporto informatico e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 59, lettera B, ad uso del medico e ad utilità dell'assistito e del SSN, secondo standard nazionali e regionali e modalità definite nell'ambito degli Accordi regionali,".
Il medico di medicina generale nello svolgimento delle attività per il servizio sanitario nazionale in base all’articolo 25 della legge 833/78 verrebbe considerato come “pubblico ufficiale” o quanto meno incaricato di “pubblico servizio” e conseguentemente i suoi atti, secondo alcuni, acquisirebbero la caratteristiche di atti pubblici, in particolare in determinate situazioni.

 

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