Legge 23 dicembre 1978 numero 833
Art. 48. - Personale a rapporto convenzionale -
L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario
a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale
da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi
nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle
regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita
rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso
la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970,
n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui
al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I competenti
organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto
i necessari e dovuti atti deliberativi. Gli accordi collettivi nazionali di
cui al primo comma devono prevedere: 1) il rapporto ottimale medico-assistibili
per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare
il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati
di ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta
del medico per ogni cittadino; 2) l'istituzione e i criteri di formazione di
elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti, convenzionati
esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali; 3) l'accesso alla convenzione,
che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo
definito; 4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni
del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine
di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione
delle prestazioni; 5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico
e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i
medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri
impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano
al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di
esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le
attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella
convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti
e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione
a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa
domanda motivata alla unità sanitaria locale; 6) l'incompatibilità
con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto
di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto
invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente
punto 4); 7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità
e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei
settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine
tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di
libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti
e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro
prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate
presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta
potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di
remunerazione; 8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati,
nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti
dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto
convenzionale e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio
della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni
paritetiche di disciplina; 9) le forme di incentivazione in favore dei medici
convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo
di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici; 10) le modalità
per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche
in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione; 12) le forme di
collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture
sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione
sanitaria; 13) la collaborazione dei medici per la parte di loro competenza,
alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio. I criteri di cui
al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con
le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con
le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo. Gli
stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari
che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori
dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione. Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare
da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'articolo
28. é nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato
con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti
convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità
sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento
di servizi nelle rispettive strutture. é altresì nulla qualsiasi
convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo.
Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità
personale degli amministratori. Le federazioni degli ordini nazionali, nonché
i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi
nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo
consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti
che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche. Gli ordini e collegi
professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati
dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo
deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano
resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni
applicabili a norma di convenzione. In caso di grave inosservanza delle disposizioni
di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia
al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla
competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanità,
sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto
tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento
degli atti di cui l'ordine provinciale non ha dato corso. Sino a quando non
sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie
professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo
prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità
del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel
supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1976, n. 289.