Legge 23 dicembre 1978 numero 833
Art. 25 - Prestazioni di cura -
Le prestazioni curative comprendono l'assistenza medico-generica, specialistica,
infermieristica, e farmaceutica. Le prestazioni medico-generiche,
pediatriche, specialistiche e infermieristiche vengono erogate sia in forma
ambulatoriale che domiciliare. L'assistenza medico-generica e pediatrica è
prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale
operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino.
La scelta del medico di fiducia deve avvenire fra i sanitari di cui al comma
precedente. Il rapporto fiduciario può cessare in ogni momento, a richiesta
dell'assistito o del medico; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere motivata.
Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale
e di laboratorio, sono fornite, di norma, presso gli ambulatori e i presidi
delle unità sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi compresi gli
istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della presente legge. Le stesse prestazioni
possono essere fornite da gabinetti specialistici, da ambulatori e da presidi
convenzionati ai sensi della presente legge. L'utente può accedere agli
ambulatori e strutture convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale
e di laboratorio per le quali, nel termine di tre giorni, le strutture pubbliche
non siano in grado di soddisfare la richiesta di accesso alle prestazioni stesse.
In tal caso l'unità sanitaria locale rilascia immediatamente l'autorizzazione
con apposita annotazione sulla richiesta stessa. L'autorizzazione non è
dovuta per le prescrizioni, relative a prestazioni il cui costo, in base alla
normativa vigente, è a totale carico dell'assistito. Nei casi di richiesta
urgente motivata da parte del medico in relazione a particolari condizioni di
salute del paziente, il mancato immediato soddisfacimento della richiesta presso
le strutture pubbliche di cui al sesto comma equivale ad autorizzazione ad accedere
agli ambulatori o strutture convenzionati. In tal caso l'unità sanitaria
locale appone sulla richiesta la relativa annotazione. Le unità sanitarie
locali attuano misure idonee a garantire che le prestazioni urgenti siano erogate
con priorità nell'ambito delle loro strutture. Le prestazioni specialistiche
possono essere erogate anche al domicilio dell'utente in forme che consentano
la riduzione dei ricoveri ospedalieri. I presidi di diagnostica strumentale
e di laboratorio devono rispondere ai requisiti minimi di strutturazione, dotazione
strumentale e qualificazione funzionale del personale, aventi caratteristiche
uniformi per tutto il territorio nazionale secondo uno schema tipo emanato ai
sensi del primo comma dell'art. 5 della presente legge . L'assistenza
è prestata di norma attraverso gli ospedali pubblici e gli altri istituti
convenzionati esistenti nel territorio della regione di residenza dell'utente.
Nell'osservanza del principio della libera scelta del cittadino al ricovero
presso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati, la legge regionale,
in rapporto ai criteri di programmazione stabiliti nel piano sanitario nazionale,
disciplina i casi in cui è ammesso il ricovero in ospedali pubblici,
in istituti convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta specializzazione
ubicate fuori del proprio territorio, nonché i casi nei quali potranno
essere consentite forme straordinarie di assistenza indiretta.Gli attuali commi
dal sesto al dodicesimo così sostituiscono gli originari commi sesto
e settimo per effetto dell'art. 3, d.l. 26 novembre 1981, n. 678, conv. in l.
26 gennaio 1982, n. 12.L'ultimo periodo è
stato aggiunto dall'art. 1, d.l. 30 maggio 1994, n. 325, conv. in l. 19 luglio
1994, n. 467.