CARTELLA CLINICA / Requisiti formali / Conservazione / La struttura
La struttura deve predisporre, documentare e mantenere attive procedure di
custodia che garantiscano sia la integrità della documentazione (non
manomissione, non danneggiamento, non smarrimento), sia l’accessibilità
ai soli aventi diritto.
Ne consegue che ai sensi dell’art.
8 delle legge 675/96 ciascun ente deve individuare i responsabili e gli
incaricati di questa forma di trattamento.
Il Direttore di ogni Unità operativa, individuato quale incaricato, può
delegare a propri collaboratori, medici e infermieri, il compito di curare la
diligente custodia della cartella clinica, dal momento della sua compilazione
e per tutto il tempo di permanenza nell’Unità operativa sino alla
consegna all’archivio.
Per la custodia si applicano le misure minime di sicurezza stabilite dal Dlgs
318/99 art.9.