Legge 31 dicembre 1996 numero 675
– legge per la tutela della privacy
Art. 8 - Responsabile -
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato
tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano
idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite
dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili
più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati
per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali
hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.