Decreto Legislativo 1999 n° 318
CAPO III
Trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici
o comunque automatizzati
Art. 9 – Trattamento dei dati personali -
1. Nel caso di trattamento di dati personali per fini diversi
da quelli dell’articolo 3 della legge, effettuato con strumenti diversi
da quelli previsti dal cap. II, sono osservate le seguenti modalità:
a) nel designare gli incaricati del trattamento per iscritto e nell’impartire
le istruzioni ai sensi dell’art. 8, comma 5, e 19 della legge, il titolare
o, se designato, il responsabile, devono prescrivere che gli incaricati abbiano
accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria
per adempiere ai compiti loro assegnati;
b) gli atti e i documenti contenenti i dati devono essere conservati in archivi
ad accesso selezionato e, se affidati agli incaricati del trattamento, devono
essere da questi ultimi conservati e restituiti al termine delle operazioni
affidate.
2. Nel caso di trattamento di dati di cui agli articoli
22 e 24 della legge, oltre a quanto previsto nel comma 1, devono essere osservate
le seguenti modalità:
a) se affidati agli incaricati del trattamento, gli atti e i documenti contenenti
i dati sono conservati, fino alla restituzione, in contenitori muniti di serratura;
b) l’accesso agli archivi deve essere controllato e devono essere identificati
e registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo l’orario di chiusura
degli archivi stessi.