Decreto Legislativo 1999 n° 318

CAPO III
Trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati

Art. 9 – Trattamento dei dati personali -

1. Nel caso di trattamento di dati personali per fini diversi da quelli dell’articolo 3 della legge, effettuato con strumenti diversi da quelli previsti dal cap. II, sono osservate le seguenti modalità:
a) nel designare gli incaricati del trattamento per iscritto e nell’impartire le istruzioni ai sensi dell’art. 8, comma 5, e 19 della legge, il titolare o, se designato, il responsabile, devono prescrivere che gli incaricati abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati;
b) gli atti e i documenti contenenti i dati devono essere conservati in archivi ad accesso selezionato e, se affidati agli incaricati del trattamento, devono essere da questi ultimi conservati e restituiti al termine delle operazioni affidate.

2. Nel caso di trattamento di dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge, oltre a quanto previsto nel comma 1, devono essere osservate le seguenti modalità:
a) se affidati agli incaricati del trattamento, gli atti e i documenti contenenti i dati sono conservati, fino alla restituzione, in contenitori muniti di serratura;
b) l’accesso agli archivi deve essere controllato e devono essere identificati e registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo l’orario di chiusura degli archivi stessi.