Poiché la cartella clinica è il diario del decorso della malattia
e di altri fatti clinici rilevanti, i fatti debbono essere annotati
contestualmente al loro verificarsi.
Un ritardo nella compilazione oppure la mancata compilazione della cartella
clinica si può configurare come una omissione di atti di
ufficio (art.328
cp), mentre una sua compilazione non veritiera come falso ideologico (art.
479 cp) e una sua correzione postuma come un falso materiale (artt. 476
- 493):
ciascuna annotazione presenta, singolarmente, autonomo valore documentale definitivo
che si realizza nel momento stesso in cui vengono trascritte e qualsiasi successiva
alterazione, apportata durante la progressiva formazione del complesso documento,
costituisce falsità, ancorché il documento sia ancora nella materiale
disponibilità del suo autore, in attesa di trasmissione alla Direzione
sanitaria. Infatti le modifiche e le aggiunte, anche se fatte per ristabilire
la verità, integrano un falso punibile perché violano le garanzie
di certezza accordate agli atti pubblici. Eventuali adattamenti o completamenti
tardivi debbono essere evidenziati come tali.
Ricordiamo che è punibile il falso in atto pubblico informatico (art.491/bis
cp) e che il falso materiale e il falso ideologico sono ravvisabili anche
quando la falsificazione, ad opera di un pubblico ufficiale o incaricato di
pubblico servizio, avviene a mezzo di supporto informatico (Cassazione sentenza
20723 del 14 marzo/12 maggio 2003).