Codice penale
Art. 493 - Falsità commessa da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico -
Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità
commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello
Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente
agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.