SCHEDA SANITARIA / Natura della scheda sanitaria

La scheda sanitaria del medico di famiglia è un documento che ha valore di strumento tecnico professionale di fondamentale supporto nello svolgimento dell’attività clinica con notevole rilevanza per quanto attiene agli aspetti di tipo certificativi e documentale.
Non vi sono identità di vedute sulla natura della scheda sanitaria individuale e sui relativi obblighi giuridici e responsabilità del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, che ne sono custodi.

Secondo A.Marra, pur essendo il medico convenzionato un pubblico ufficiale (articolo 25 della legge 833/78), la scheda sanitaria, contrariamente a quanto avviene per la cartella clinica che costituisce un vero e proprio atto pubblico, non acquista un tale valore a meno che in alcune situazioni la sua esibizione sia necessaria, come nel caso di ricovero in ospedale. Infatti la scheda sanitaria sarebbe destinata esclusivamente all'uso del medico di fiducia dell'assistito.

Secondo il TAR Lazio sezione 1 (sentenza n. 801/2002) i certificati redatti dai medici convenzionati col SSN hanno la stessa valenza probatoria dei certificati rilasciati dai medici dipendenti del SSN.

Va tenuto presente che qualora la scheda sanitaria venga considerata "documento ufficiale" avrebbe efficacia probatoria, fino ad impugnazione di falso una particolare (molto utile al medico in caso di contestazioni). Tuttavia un eventuale falso si configurerebbe come falso in atto pubblico (artt. 476 e 479 c.p.) e non come falso in certificazioni amministrative (artt. 480 e 481 c.p.).

Ricordiamo, inoltre, che qualsiasi attestazioni, ancorchè riguardante fatti avvenuti in presenza di un pubblico ufficiale o da lui stesso compiuti (e non la valutazione dei suddetti fatti) in caso di contestazione sulla responsabilità medesima di chi la redatta, non costituiscono prova piena a favore di chi le ha redatte, in base al principio secondo il quale nessuno può precostituire prova a favore di se stesso (Cassazione sez.III civ. 18 sett.1980 e Cassazione 27 settembre 1999 n.10695).

 

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