CARTELLA CLINICA DELLA CASA DI CURA / Natura

Se la Casa di cura privata è convenzionata con l’unità sanitaria locale, la natura giuridica della cartella clinica è la stessa della cartella clinica degli stabilimenti pubblici; nel caso invece di Case di cura private non convenzionate, la cartella clinica ivi redatta non è altro che un semplice promemoria privato dell’attività diagnostica e terapeutica svolta, e non riveste carattere di atto pubblico e nemmeno di certificazione: infatti perché si possa parlare di certificazione, occorre che il contenuto della cartella clinica attesti fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità; questi elementi non sono ravvisabili in una cartella clinica redatta ex art. 35 DPCM 27 giugno 1986, dal medico curante della Casa di cura privata con finalità di semplice promemoria interno.


Pertanto dal punto di vista dell’inquadramento penalistico, pur essendo l’attività libero-professionale svolta dal medico all’interno di una Casa di cura privata inquadrabile come un servizio di pubblica necessità, la falsità ideologica della cartella clinica ivi redatta, che non ha, come detto, natura giuridica di certificazione, non è punibile ai sensi dell’art. 481 del Codice penale (falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)


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