DPCM 27 giugno 1986
Art. 35 - Cartelle cliniche -
In ogni casa di cura privata è prescritta, per ogni
ricoverato, la compilazione della cartella clinica da cui risultino le generalità
complete, la diagnosi di entrata, l’anamnesi familiare e personale, l’esame
obiettivo, gli esami di laboratorio e specialistici , la diagnosi, la terapia,
gli esiti e i postumi.
Le cartelle cliniche, firmate dal medico responsabile di raggruppamento dovranno
portare un numero progressivo ed essere conservate a cura della direzione sanitaria.
Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, le
cartelle cliniche ed i registri di sala operatoria devono essere esibiti, a
richiesta, agli organi formalmente incaricati della vigilanza.
In caso di cessazione dell’attività della casa di cura le cartelle
cliniche dovranno essere depositate presso il servizio medico-legale della U.S.L.
territorialmente competente.