Nel provvedimento, pubblicato sulla Newsletter del Garante numero 165 del 31/3-6/4/2003, l’Autorità ha sottolineato che l’art.13 della legge 675/96 prevede che i dati personali devono essere estratti e comunicati all’interessato in forma intelleggibile. La comprensione dei dati deve essere agevole e obbliga il titolare del trattamento ad adottare opportune misure per agevolare l’accesso ai dati da parte degli interessati, anche nel caso in cui la estrazione e la trasposizione dei dati su un supporto cartaceo o informatico dovesse essere particolarmente difficoltosa. Partendo da questi presupposti l’ASL o l’Azienda o il medico convenzionato dovranno rilasciare al paziente una copia della cartella clinica o della scheda sanitaria leggibile e comprensibile ovvero provvedere ad una fedele trascrizione dattiloscritta.
Quanto sopra è ribadito all’articolo 92 del decreto legislativo 196/2003.