GARANTE DELLA PRIVACY - Newsletter numero 165 del 31 marzo – 6 aprile 2003 La cartella clinica deve essere leggibile Se la cartella clinica è illeggibile per la grafia di chi l’ha redatta, deve essere trascritta in modo che le informazioni in essa contenute risultino chiare per il malato. La leggibilità delle Informazioni è la prima condizione per la loro piena comprensione.Lo ha precisato l’Autorità Garante accogliendo il ricorso di un paziente che lamentava un riscontro inadeguato da parte dell’azienda cui si era rivolto chiedendo la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali contenuti nella sua cartella clinica in risposta aveva ricevuto copia della cartella che, però, a suo parere, risultava illeggibile per la pessima grafia degli autori e quindi incomprensibile. Nel ricorso il malato chiedeva che le spese del procedimento fossero attribuite all’azienda .Nel provvedimento l’Autorità ha sottolineato la specifica tutela che la legge sulla privacy garantisce alle persone al momento dell’accesso ai propri dati personali, rispetto al diverso diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge 241/1990. L’art. 13 della legge 675/1996 prevede, infatti, che i dati personali devono estratti e comunicati all’interessato in forma intelligibile ed il principio viene ulteriormente specificato nel D.P.R. 501/1998, quando in riferimento ad alcune modalità di riscontro al diritto di accesso, si afferma che la comprensione dei dati deve essere agevole e obbliga il titolare del trattamento ad adottare opportune misure per agevolare l’accesso ai dati da parte degli interessati. Anche nel caso in cui l’estrazione e la trasposizione dei dati su un supporto cartaceo o informatico dovesse risultare particolarmente difficoltosa, la richiesta di accesso ai dati personali, formulata ai sensi della legge sulla privacy, può essere sì soddisfatta dall’esibizione o dalla consegna in copia di un documento, ma la leggibilità delle informazioni è la prima condizione, necessaria anche se non sufficiente, per la loro comprensibilità.Riconosciuta, quindi, la legittimità delle richieste del ricorrente, il Garante ha ordinato all’azienda di rilasciare, entro un termine stabilito, una trascrizione dattiloscritta o comunque comprensibile delle Informazioni contenute nella cartella clinica e di comunicarle all’interessato, come prescrive la legge, tramite il medico di fiducia o designato dalla Asl.All’Azienda sono state inoltre imputate le spese del procedimento, stabilite in 250 euro, che dovranno essere versate direttamente a favore del ricorrente. |
In precedenza:
Garante per la protezione dei dati personali E' legittima una richiesta di ottenere in forma intelligibile alcuni dati riportati in una cartella clinica risultati di difficile interpretazione per la grafia o per il richiamo di codici non comprensibili.
In riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale
ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con
deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto un riscontro positivo ad alcune richieste di accesso ai propri dati personali formulate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675, riferite ad alcuni accertamenti effettuati il 18 maggio 2000 presso il servizio di medicina preventiva dei lavoratori dell'azienda "ZW” di Milano. Il ricorrente aveva chiesto all'azienda: - di specificare il significato di alcuni codici utilizzati per la formulazione della diagnosi (DSM-IV, ICD-10, ecc.);
Le richieste formulate dall'interessato in ordine alla documentazione clinica trasmessa allo stesso dall'azienda consistono, da un lato, in una richiesta di accedere a "fogli di interpretazione" ed a "risultati" di una serie di esami (punti n. 2, 3, 4, 5, e 6, delle premesse dell'atto di ricorso), dall'altro, nella richiesta di ottenere in forma "intelligibile" alcuni dati già riportati nella cartella clinica, ma risultati di difficile o impossibile interpretazione per l'illeggibilità della grafia o per il richiamo a codici di non immediata comprensibilità (punti n. 1, 7 e 8 delle citate premesse del ricorso).
In ragione del parziale accoglimento del ricorso l'ammontare
delle spese e dei diritti da porre a carico del titolare del trattamento
è infine determinato, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del D.P.R.
n. 10 501/1998, nella misura forfettaria di lire 300.000, di cui 50.000
per diritti.
a) dichiara non luogo a provvedere in riferimento alle
richieste volte ad accedere ai fogli di interpretazione ed ai risultati
degli esami sostenuti presso l'azienda "Z.W." di
Milano, disponendo che l'azienda confermi all'interessato e a questa Autorità,
entro il 20 aprile 2001, l'avvenuta consegna al ricorrente di tutti i
dati riferiti ai vari esami sostenuti dallo stesso il 18 maggio 2000,
con particolare riferimento ai risultati degli esami di cui ai punti 5
e 6 del ricorso; b) accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione,
in riferimento alla richiesta di conoscere in forma intelligibile i dati
personali contenuti nei riscontri diagnostici di cui ai punti 1, 7 e 8
del ricorso medesimo; c) determina ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del D.P.R.
n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 300.000, di cui 50.000 per
diritti, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al presente ricorso
posti a carico dell'azienda che dovrà liquidarli direttamente
all'interessato. Roma, 26 marzo 2001 |