SOMMARIO / Cartella clinica del medico libero-professionista / Circolazione

 

In caso di possesso il medico libero professionista ha il dovere (giuridico e deontologico) di far vedere al paziente che ne faccia richiesta, la scheda clinica coi relativi documenti e, a richiesta, darne copia. La documentazione allegata non può essere l'originale ma una copia.
Ogni fotografia o videoregistrazione scattata con il permesso del paziente in attività privata non in regime di ricovero può essere inserita nella scheda clinica personale e con l'autorizzazione del paziente conservata per il tempo che il medico riterrà opportuno, non essendo vincolato alla conservazione da specifica normativa. In caso di eliminazione di dati sensibili, in base agli articoli 7 e 16 del decreto legislativo 196/2003, va data informazione all'interessato, comprese le modalità adottate per la distruzione.
Nella decisione 20 settembre 2006 sul Bollettino numero 75 il Garante della privacy ribadisce il diritto del paziente ad avere i dati personali relativi a un esame o a un intervento che debbono essere sempre messi a disposizione dell'interessato avendo facoltà di accedere a tutti i dati che lo riguardano, in qualunque documento, supporto, anche visivo, o archivio essi siano contenuti o registrati,

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