R.D. 5-2-1891 n. 99 - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza: norme
generali e disposizioni circa la contabilità
Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza.Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 1891.
R.D. 5 febbraio 1891, n. 99 (1).
Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (2).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 1891.
(2) L'art. 13 R.D. 26 luglio 1896, n. 361, riportato al n. A/IV di
questa voce ha abrogato tutte le norme di questo R.D. incompatibili con quello.
Le Congregazioni di carità sono state sostituite dagli Enti comunali
di assistenza (L. 3 giugno 1937, n. 847 riportata al n. C/I di questa voce).
Le funzioni tutorie della G.P.A., in materia, sono passate ai Comitati provinciali
per l'assistenza e la beneficenza pubblica (D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, numero
173, riportato al n. C/II di questa voce). Le sottoprefetture sono state
soppresse con D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, che ne ha devoluto le funzioni alle
Prefetture.
TITOLO I
Delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
1. Spetta al Ministro dell'interno, in sede amministrativa, il promuovere per
decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, la dichiarazione se un'opera pia
od altro ente morale abbia i caratteri d'istituzione pubblica di beneficenza,
agli effetti dell'art. 1 della L. 17 luglio 1890.
Salvo le disposizioni della legge predetta, le istituzioni pubbliche di beneficenza
sono pure sottoposte alle leggi speciali che regolano talune peculiari forme
di erogazione.
Le particolari norme dirette a regolarle, sono, in tali casi, determinate per
decreto reale, d'accordo fra il Ministero dell'interno ed i ministeri interessati,
sentito, ove sia d'uopo, il parere del Consiglio di Stato.
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2. Sono istituzioni pubbliche di beneficenza tutte le opere pie già riconosciute
tali al momento dell'attuazione della L. 17 luglio 1890, salvo i ricorsi al
Ministero dell'interno, il quale, raccolte le opportune informazioni e le proposte
della Giunta provinciale amministrativa, provvede con decreto reale, sentito
il Consiglio di Stato.
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3. Per poter determinare in caso di dubbio o di contestazione se una istituzione
appartenga ad alcuna di quelle indicate dall'art. 2 della legge gli amministratori
o rappresentanti di essa devono fornire al Prefetto della Provincia le occorrenti
informazioni, corredate dagli atti di fondazione o da altri titoli che valgano
a determinarne il carattere.
Il Prefetto, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa, invierà
gli atti al Ministero dell'interno, al quale spetta di provvedere.
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4. Il diritto di sorveglianza attribuito all'autorità politica dall'ultimo
(4) comma del citato articolo 2 della legge, comprende la facoltà di
procedere ad ispezione od esame degli atti compiuti dalle istituzioni o comitati,
di revocarli od annullarli, secondo i casi, nelle forme prescritte dall'art.
52 lettera c) (5) della legge e di fare quant'altro risultasse necessario ed
opportuno per impedire che si abusi della pubblica fiducia.
A questo fine gli amministratori rappresentanti dei comitati o delle istituzioni
suddette debbono comunicare al Prefetto della Provincia copia dell'atto di loro
costituzione ed il programma delle operazioni che si propongono di compiere,
indicando il periodo di tempo nel quale intendono darvi esecuzione.
Le collette o questue pubbliche promosse dai detti comitati sono sottoposte
alle norme sancite dall'art. 84 (6), della L. 30 giugno 1889, n. 6144, sulla
Pubblica Sicurezza.
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(4) Ora, gli ultimi tre commi.
(5) Ora, art. 52, terzo comma.
(6) Ora, art. 156 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, T.U. sulla pubblica sicurezza.
5. La congregazione di carità deve essere costituita in ogni Comune,
ancorché non abbia beni da amministrare, per l'adempimento dei doveri
che le incombono a norma di legge.
Essa dovrà segnatamente promuovere i provvedimenti diretti a fornire
di rappresentanza legale i derelitti che ne siano privi, procurare loro assistenza
e provvedere ai loro bisogni in caso d'urgenza.
Allorché venga dimesso un ricoverato che, per effetto di tale dimissione
rimanga privo di legale rappresentanza, i direttori degli stabilimenti indicati
nell'art. 262 (7) del cod. civ. devono darne avviso per iscritto alla competente
congregazione di carità ed al Procuratore del Re, perché vi sia
provveduto a norma di legge.
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(7) Ora, art. 354 cod. civ. 1942.
TITOLO II
Degli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza
6. Il numero dei componenti le Congregazioni di carità, compreso il presidente,
che il Consiglio comunale può eleggere scegliendoli fra i propri membri,
non può essere più della metà di quelli che, in ragione
della popolazione, competono al Comune.
La nomina del presidente ha luogo mediante votazione separata.
Nelle nomine dei componenti le Congregazioni di carità e delle rappresentanze
delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dopo due votazioni libere, si procede
per ballottaggio.
I membri delle Congregazioni di carità che diventino incompatibili per
essere stati nominati od eletti ad alcuno degli uffici preveduti negli artt.
6 e 11 lett. b) della legge, hanno diritto di optare entro 15 giorni da quello
in cui è divenuta esecutiva la loro nomina od elezione (8).
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(8) La composizione degli organi amministrativi degli Enti comunali di assistenza,
che hanno sostituito le Congregazioni di carità, è regolata dalla
L. 3 giugno 1937, n. 847, riportata al n. C/I di questa voce. Gli artt. da 6
a 9 debbono pertanto ritenersi abrogati.
7. Il numero dei componenti la Congregazione di carità non può
mutare se le variazioni di popolazione residente nel Comune non siansi mantenute
costanti per un quinquennio, giusta i registri di anagrafe regolarmente tenuti,
e non trovino altresì la riconferma in un precedente o susseguente censimento
generale.
Nel caso che il numero dei membri della Congregazione di carità debba
essere aumentato, se ne completa il numero; nel caso che debba essere diminuito,
cessano di diritto i meno anziani; ma in questo caso non è ad essi applicabile
la interruzione di cui all'art. 10 della legge.
Avvenendo riunioni di Comuni si procederà dal nuovo consiglio comunale
alla ricostituzione dell'intera Congregazione di carità (8).
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(8) La composizione degli organi amministrativi degli Enti comunali di assistenza,
che hanno sostituito le Congregazioni di carità, è regolata dalla
L. 3 giugno 1937, n. 847, riportata al n. C/I di questa voce. Gli artt. da 6
a 9 debbono pertanto ritenersi abrogati.
8. Per gli effetti voluti dall'art. 5 della legge, la Congregazione di carità
deve pubblicare in copia, entro otto giorni dalla data, a norma dell'art. 34
della legge, la deliberazione di nomina dell'amministratore aggiunto ed inviarne
copia, nello stesso termine, al Sindaco del Comune ed al Prefetto della Provincia,
insieme all'atto del quale risulta la liberalità ed alla domanda, qualora
vi sia, del benefattore, diretta ad ottenere per sé o per la persona
da esso designata il diritto di far parte della congregazione.
Colle stesse norme si procede per l'ammissione del fondatore o rappresentante
d'una istituzione concentrata nella Congregazione.
Quando vengano a mancare, in tutto od in parte, le condizioni per le quali fu
deliberata l'ammissione a far parte della Congregazione di carità, l'ammissione
medesima deve essere revocata.
La revoca deliberata dalla Congregazione di carità dev'essere notificata
agli interessati coi motivi che la determinarono. Gli interessati hanno 15 giorni
di tempo utile per presentare le loro deduzioni. Trascorsi non meno di 15 giorni
dalla notificazione, la revoca sarà sottoposta al Consiglio comunale
per la sua approvazione, ma non diverrà operativa se non abbia pure conseguita
l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa (8).
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(8) La composizione degli organi amministrativi degli Enti comunali di assistenza,
che hanno sostituito le Congregazioni di carità, è regolata dalla
L. 3 giugno 1937, n. 847, riportata al n. C/I di questa voce. Gli artt. da 6
a 9 debbono pertanto ritenersi abrogati.
9. Per l'applicazione dei capoversi dell'art. 5 della legge non è richiesta
nel benefattore o fondatore la qualità di cittadino.
Rimangono ferme però le altre incompatibilità e le esclusioni
enumerate nelle lettere a), b), c), d), e), dell'art. 11 (8).
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(8) La composizione degli organi amministrativi degli Enti comunali di assistenza,
che hanno sostituito le Congregazioni di carità, è regolata dalla
L. 3 giugno 1937, n. 847, riportata al n. C/I di questa voce. Gli artt. da 6
a 9 debbono pertanto ritenersi abrogati.
10. L'incompatibilità per gl'impiegati addetti all'amministrazione comunale
di cui all'art. 11 lettera b) della legge si applica agli stipendiati addetti
ad un ufficio amministrativo del Comune nel quale esiste la istituzione.
Non si applica quindi al personale insegnante nelle scuole comunali, ai medici
condotti e ad ogni altro stipendiato che non esercita nel Comune alcuna funzione
amministrativa.
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11. Le Congregazioni di carità possono, per l'esercizio di parte delle
loro attribuzioni, valersi dell'opera di persone o comitati ed incaricarli dell'erogazione
dei sussidi, dell'assistenza e della visita ai poveri. Possono pure nominare
collettori fiduciari.
Le norme circa la costituzione, la nomina, il numero e le attribuzioni di detti
comitati sono determinate nel rispettivo regolamento interno di amministrazione
della congregazione, tenuto conto delle esigenze locali, della importanza della
popolazione del comune, della distribuzione di essa nel territorio e di quanto
prescrive l'ultimo comma dell'art. 11 della legge. La direzione e la responsabilità
delle operazioni compiute dai Comitati spettano sempre alla congregazione.
Le funzioni dei componenti i singoli comitati sono gratuite. Non spetta alcun
rimborso di spese ove non siano state autorizzate preventivamente, o siano riconosciute
indispensabili all'adempimento del mandato.
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12. Nei regolamenti interni sarà indicato il modo con cui i comitati
di erogazione e di assistenza dovranno giustificare l'adempimento del loro mandato,
tenute presenti, per quanto è possibile, le seguenti norme:
Nelle singole erogazioni di beneficenza e nelle distribuzioni di sussidi, soccorsi,
elemosine ecc., i comitati si atterranno alle prescrizioni dei testatori e degli
oblatori. Le erogazioni dovranno risultare da un elenco nel quale deve essere
indicata, per ognuna di esse, la somma erogata, il giorno e le circostanze in
cui la erogazione ebbe luogo.
I particolari regolamenti determineranno per quali somme ed in quali circostanze
l'erogazione debba essere provata mediante documento.
Se le erogazioni consistono in medicinali, le ordinazioni si faranno, di regola,
mediante ricette firmate da un medico e vidimate da un membro della Congregazione
di carità e del comitato e porteranno le indicazioni di tempo, luogo
e persona che saranno richieste nel regolamento.
Le congregazioni forniscono ai comitati i fondi necessari, mediante mandati
di anticipazione.
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13-14. (9).
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(9) Articoli abrogati dall'art. 5 L. 17 luglio 1919, n. 1176.
15. La rinnovazione ordinaria dei membri elettivi della Congregazione di carità
e delle altre istituzioni pubbliche di beneficienza, ha luogo nella sessione
di autunno, ed ha effetto al prirno gennaio di ciascun anno; le surrogazioni
straordinarie sono deliberate subito che siasi verificata la vacanza ed hanno
effetto appena sia stata resa esecutiva la deliberazione.
L'anno principiato si ha per intero; i componenti nominati in surrogazione durano
in carica quanto sarebbero normalmente rimasti in ufficio i surrogati.
Per le Congregazioni di carità la scadenza durante i primi tre anni è
determinata dalla sorte, poscia dall'anzianità di nomina.
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16. Gli amministratori nominati a tempo rimangono in carica sino a che i loro
successori abbiano assunto l'ufficio.
Nei casi di decadenza, morte, o dimissione d'alcuno dei componenti la Congregazione
di carità, o le amministrazioni di istituzioni pubbliche di beneficenza
deve tosto procedersi alla nomina del successore, e qualora competa al Consiglio
comunale, mediante convocazione straordinaria.
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17. L'interruzione per la rielezione, ai termini dell'art. 10 della legge, deve
avere la durata della rinnovazione periodica normale. E quindi per le Congregazioni
di carità è di un anno (10).
Per le amministrazioni diverse dalla Congregazione di carità, l'eccezione
alla regola dell'interruzione, a norma dell'ultimo inciso di detto articolo,
s'intende applicabile, ancorché non espressa, quando l'interruzione non
sia conciliabile col sistema ond'è ordinata la rappresentanza della istituzione.
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(10) Vedi, anche, art. 2 L. 3 giugno 1937, n. 847, riportato al n. C/I di questa
voce.
18. Verificandosi il caso d'incompatibilità di cui all'art. 14 della
legge, va escluso l'amministratore meno anziano: a pari anzianità di
nomina, il più giovane; il nuovo eletto, da quello che già è
in ufficio, e fra gli eletti contemporaneamente, quello che ottenne minor numero
di voti da chi ne ebbe di più; ed è a parità di suffragi
il giovine dal provetto, la sorella dal fratello, la moglie dal marito, la nuora
od il genero dal suocero o dalla suocera.
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19. Le amministrazioni che per gli atti di fondazione non sono costituite in
forma collegiale, ma da uno o due amministratori soltanto, quando non vi si
oppongono i rispettivi statuti, debbono provvedere, nella revisione degli statuti
medesimi, al modo di assicurare la regolarità degli atti della loro amministrazione,
ed alla designazione di uno o più amministratori supplenti, pei casi
di mancanza, assenza od impedimento dell'amministratore od amministratori normali.
Agli amministratori supplenti sono applicabili le disposizioni degli artt. 9
e 17 inclusivi, 29, 30 e 34 della legge.
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20. La dichiarazione delle incompatibilità previste dalla legge è
fatta dal Prefetto della Provincia, udito il Consiglio di Prefettura. Essa fa
decadere dall'ufficio la persona contro la quale viene emessa ed alla quale
deve essere notificata.
La persona colpita d'incompatibilità che continui nell'ufficio assunto
nonostante la dichiarazione notificata, sarà a cura dell'amministrazione
o del Sindaco del Comune, ovvero del Prefetto o sottoprefetto, denunziata al
Procuratore del Re presso il Tribunale civile per l'applicazione della relativa
penalità pecuniaria, salve le sanzioni del codice penale nei casi di
reato e salvo l'esperimento dell'azione popolare di cui all'art. 82 n. 1 della
legge stessa.
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TITOLO III
Dell'amministrazione e contabilità
Capo I - Archivio - Inventario - Bilanci - Conti
21. La Congregazione di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza
devono avere un archivio, nel quale saranno tenuti i seguenti registri:
a) registro di protocollo per la registrazione delle corrispondenze ufficiali,
in arrivo ed in partenza, e degli altri atti inerenti alla gestione amministrativa
economica e contabile;
b) rubrica alfabetica divisa per materie, per agevolare la ricerca degli atti;
c) registro cronologico delle deliberazioni.
I regolamenti interni, tenute ferme le norme ordinarie della responsabilità,
devono indicare l'impiegato particolarmente responsabile verso l'amministrazione
della tenuta e conservazione dell'archivio.
I documenti esistenti in archivio, e specialmente i titoli e documenti relativi
alla provenienza e consistenza del patrimonio, non possono essere asportati
se non per causa legittima, fattane annotazione nei registri, ed osservate le
formalità prescritte dal regolamento interno.
L'impiegato incaricato, a norma del regolamento interno, di ricevere gli atti
soggetti a tassa di registro, deve tenere, sotto la particolare sua responsabilità,
il repertorio degli atti soggetti a registrazione, prescritto dalla L. 14 luglio
1887, n. 4702, sul registro e bollo (11).
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(11) Ora sostituito dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge del registro)
e dal D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 (Nuove norme sull'imposta di bollo).
22. Le amministrazioni stesse devono tenere un esatto elenco, diviso per categorie,
secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, delle carte, titoli
e documenti relativi ai singoli elementi che compongono il patrimonio della
istituzione.
Per le istituzioni concentrate nella Congregazione di carità con separazione
di patrimonio, e per quelle riunite in gruppi, l'elenco deve essere speciale
a ciascuna istituzione.
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23. Le amministrazioni devono inoltre tenere un ordinato ed esatto inventario
di tutti i beni che costituiscono il patrimonio di ciascuna istituzione da esse
rappresentata, secondo le norme stabilite dal regolamento generale di contabilità
prescritto all'art. 104 della legge.
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24. Sia l'elenco dei titoli, sia l'inventario dei beni devono essere tenuti
al corrente.
L'inventario è redatto in due esemplari: uno da conservare nell'archivio
della congregazione od istituzione, l'altro da comunicare al Prefetto per la
Giunta provinciale amministrativa, al quale debbono pure essere comunicate nel
mese di febbraio le variazioni annuali dell'inventario giusta l'art. 19 della
legge.
Gl'inventari e le note di variazione sono autenticati e sottoscritti dal presidente
e dal segretario od impiegato incaricato della loro compilazione e vengono riscontrati,
in contraddittorio, in occasione di ogni mutamento totale di amministrazione
o di mutamento del presidente di essa.
Tanto l'inventario che le variazioni annuali conservate nell'archivio dell'amministrazione,
rimangono a disposizione del Sindaco il quale ha facoltà di procurarsene
copia a propria cura e spese del Comune.
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25. L'amministrazione d'un istituto di beneficenza di nuova fondazione, entro
due mesi dalla data del R.D. di costituzione in ente morale, deve inviare al
Prefetto, per la Giunta provinciale, la copia dell'inventario, secondo le norme
prescritte nel precedente articolo.
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26. Il bilancio prescritto dall'art. 20 della legge sarà da ciascuna
amministrazione compilato con riguardo ai proventi ed ai bisogni del nuovo esercizio,
e colla scorta dei bilanci e dei conti dei precedenti esercizi. Esso è
deliberato entro il mese di settembre dell'anno precedente (12) a quello cui
si riferisce.
La forma ed i modi di compilazione del bilancio preventivo sono determinati
dal regolamento generale di contabilità.
Nella compilazione del bilancio le amministrazioni devono tener conto delle
decisioni dell'autorità tutoria di cui all'articolo 39 e delle disposizioni
ministeriali emanate in applicazione dell'art. 45 della legge, concernenti la
riduzione delle spese di amministrazione e di personale.
I ricorsi al Re in via amministrativa contro le decisioni dell'autorità
tutoria o contro le disposizioni del Ministero, non dispensano le amministrazioni
ricorrenti dall'obbligo di uniformarsi, fino ai definitivi provvedimenti, alle
decisioni e disposizioni impugnate, tanto nello stanziamento dei fondi in bilancio
che nella corrispondente erogazione delle spese.
Il ricorso in sede contenziosa al Consiglio di Stato è regolato dalle
disposizioni della legge sulle istituzioni di beneficenza e sul Consiglio di
Stato (13).
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(12) Nel caso si tratti di istituzioni di seconda classe, il termine è
di tre anni (art. 20 L. 17 luglio 1890, n. 6972).
(13) Articolo da ritenersi abrogato per l'abrogazione dell'art. 43 della legge.
Vedi anche D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, il quale, all'art. 17, così
dispone:
«I quattro quinti dei fondi stanziati annualmente sia nella parte ordinaria
che in quella straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'integrazione
dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ai sensi della L. 3 giugno 1937,
n. 847, della L. 8 aprile 1940, n. 377, e del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173,
vengono dal Ministero ripartiti, nei primi due mesi dell'esercizio finanziario,
tra le Province, affinché i Prefetti li distribuiscano fra gli Enti comunali
di assistenza.
Il residuo quinto resta a disposizione del Ministero per fronteggiare successive
esigenze inerenti all'integrazione dei bilanci degli Enti predetti.
Del contributo assegnato, in via ordinaria, dal Prefetto sarà da ciascuna
amministrazione tenuto conto nel provvedere agli adempimenti di cui all'art.
26 del regolamento approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99».
27. Nel compilare i bilanci le amministrazioni devono indicare i motivi degli
aumenti o delle diminuzioni proposti tanto all'entrata che all'uscita, comparativamente
ai bilanci del precedente esercizio e devono dar ragione delle entrate e delle
spese nuove.
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28. Quando un'amministrazione abbia il governo di più istituti eretti
in corpo morale ed aventi patrimonio e reddito distinto, deve formare un bilancio
per ciascuno di essi.
Però le istituzioni concentrate nella Congregazione di carità
o riunite in gruppi a sensi dell'art. 61 della legge, mantenendo separati i
redditi per la speciale erogazione della beneficenza particolare a ciascuna
di esse, possono formare un bilancio unico, coll'indicazione separata delle
entrate ed uscite rispettive, secondo la forma stabilita dal regolamento generale
di contabilità.
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29. I bilanci preventivi delle istituzioni mantenute col concorso dello Stato
sono trasmessi, nei modi e termini stabiliti, invece che al Prefetto per la
Giunta provinciale amministrativa, al Ministero dell'interno, col mezzo della
Prefettura, per la prescritta approvazione.
Non costituiscono concorso dello Stato per gli effetti dell'art. 43 della legge,
le somme od assegni, ancorché continuativi, a carico del bilancio dello
Stato per titolo corrispettivo (13).
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(13) Articolo da ritenersi abrogato per l'abrogazione dell'art. 43 della legge.
Vedi anche D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, il quale, all'art. 17, così
dispone:
«I quattro quinti dei fondi stanziati annualmente sia nella parte ordinaria
che in quella straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'integrazione
dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ai sensi della L. 3 giugno 1937,
n. 847, della L. 8 aprile 1940, n. 377, e del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173,
vengono dal Ministero ripartiti, nei primi due mesi dell'esercizio finanziario,
tra le Province, affinché i Prefetti li distribuiscano fra gli Enti comunali
di assistenza.
Il residuo quinto resta a disposizione del Ministero per fronteggiare successive
esigenze inerenti all'integrazione dei bilanci degli Enti predetti.
Del contributo assegnato, in via ordinaria, dal Prefetto sarà da ciascuna
amministrazione tenuto conto nel provvedere agli adempimenti di cui all'art.
26 del regolamento approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99».
30. I bilanci degli istituti preveduti nel precedente articolo sono sottoposti
alla approvazione del Ministero dell'interno, ancorché il concorso sia
stanziato nel bilancio di altri ministeri.
In questo caso, i detti bilanci debbono essere preventivamente comunicati ai
ministeri medesimi per le loro osservazioni (13).
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(13) Articolo da ritenersi abrogato per l'abrogazione dell'art. 43 della legge.
Vedi anche D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, il quale, all'art. 17, così
dispone:
«I quattro quinti dei fondi stanziati annualmente sia nella parte ordinaria
che in quella straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'integrazione
dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ai sensi della L. 3 giugno 1937,
n. 847, della L. 8 aprile 1940, n. 377, e del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173,
vengono dal Ministero ripartiti, nei primi due mesi dell'esercizio finanziario,
tra le Province, affinché i Prefetti li distribuiscano fra gli Enti comunali
di assistenza.
Il residuo quinto resta a disposizione del Ministero per fronteggiare successive
esigenze inerenti all'integrazione dei bilanci degli Enti predetti.
Del contributo assegnato, in via ordinaria, dal Prefetto sarà da ciascuna
amministrazione tenuto conto nel provvedere agli adempimenti di cui all'art.
26 del regolamento approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99».
31. Sono delegate ai Prefetti le attribuzioni riservate al Ministero dell'interno
per gl'istituti sovvenzionati a carico dello Stato, quando il concorso non ecceda
lire 5000 all'anno, e sempre che si tratti di assegno stanziato nel bilancio
del Ministero stesso. Simile delegazione può essere fatta, quando il
concorso gravi sul bilancio di altri ministeri, coll'annuenza dei medesimi.
In caso di constatata necessità, le prelevazioni possono farsi in misura
superiore al limite sopra accennato; ma la relativa deliberazione motivata deve
essere preventivamente sottoposta all'approvazione della Commissione provinciale
di beneficenza ed assistenza pubblica (14).
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(14) Comma aggiunto dall'art. 3 D.Lgt. 2 dicembre 1915, n. 1847.
Vedi anche nota 13 all'art. 30.
32. Sono tesorieri o cassieri propri di una istituzione quelli che gerarchicamente
ne dipendono e sono considerati come impiegati della medesima, ricevano o no
uno stipendio od un aggio.
Sono assuntori del servizio di tesoreria o di cassa quegli enti morali o quei
privati che assumono il servizio di tesoreria in forza di contratto, con o senza
retribuzione.
Le istituzioni di beneficenza possono essere, dalla Giunta provinciale amministrativa
(15) autorizzate ad avere un tesoriere o cassiere proprio soltanto nei casi
di dimostrata convenienza.
Ma se il tesoriere o cassiere nominato sia già addetto in tale qualità
ad un'altra istituzione di beneficenza, prima di assumere l'ufficio deve ottenere
il consenso di quest'ultima, la quale può negarlo quando lo reputi pregiudizievole
al servizio. In caso di dissenso decide la Giunta provinciale amministrativa.
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(15) Mentre i compiti tutori generali della G.P.A. in materia sono stati dal
D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173 (riportato al n. C/II) trasferiti al Comitato
provinciale di assistenza e beneficenza, quelli di nomina e sorveglianza sui
cassieri e tesorieri sono stati riservati al Prefetto dall'art. 22 della L.
17 luglio 1890, n. 6972 come modificata dall'art. 8, R.D. 30 dicembre 1923,
n. 2841.
33. Quando il servizio di cassa non sia affidato ad un istituto di credito,
o ad una cassa pubblica, il servizio di riscossione va di regola congiunto a
quello di cassa.
La separazione non sarà ammessa se non quando la Giunta provinciale amministrativa
(16) ne abbia riconosciuta la necessità imposta dalla natura, ovvero
dalla importanza, delle riscossioni.
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(16) Vedi nota 15 all'art. 32.
34. La deliberazione per la nomina del cassiere o tesoriere o per il conferimento
del servizio di cassa ad un istituto o ad una persona che assuma contrattualmente
il servizio di cassa e di riscossione, ai termini dell'art. 22 della legge,
deve contenere l'indicazione dell'ammontare e qualità della cauzione
che sarà da esso prestata, secondo le norme del regolamento generale
di contabilità.
Quando il servizio di riscossione e di cassa sia affidato all'esattore comunale,
questi deve prestare, ove sia necessario, un supplemento di cauzione ragguagliato
alle maggiori somme delle quali gli viene affidato il maneggio per conto dell'istituto
pubblico di beneficenza.
Tali norme si applicano anche ai riscuotitori retribuiti.
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35. Il tesoriere, assuntore, ed esattore non possono esercitare l'ufficio prima
che la nomina sia stata approvata dalla Giunta provinciale (16) e finché
non abbia prestata la cauzione.
Qualora sia richiesto supplemento di cauzione ai termini dell'art. 38 del regolamento
di contabilità il tesoriere, assuntore od esattore che non lo presti
nel termine prefissogli decade dall'ufficio. Ove trattisi di esattore comunale,
provvede il Prefetto a norma di legge.
Tali norme si applicano anche ai riscuotitori retribuiti, ai quali però
la Giunta provinciale (16) amministrativa potrà accordare un termine
prorogabile fino a sei mesi per prestare la cauzione.
------------------------
(16) Vedi nota 15 all'art. 32.
36. Le deliberazioni di nomina o surrogazione dei tesoricri o riscuotitori retribuiti
e quelle relative alla prestazione ed allo svincolo della cauzione devono essere
tosto comunicate al Prefetto, per l'approvazione tutoria di cui all'art. 36
lettera g) della legge.
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37. Tutte le spese relative alla prestazione, alla surrogazione o allo svincolo
delle cauzioni sono a carico di chi le ha prestate, salvo l'eccezione prescritta
dall'art. 45 del regolamento di contabilità.
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38. Con istruzioni concordate fra il Ministero dell'interno e quello delle poste
e telegrafi potrà essere consentito che le Congregazioni di carità
e le altre istituzioni di beneficenza affidino alle casse postali il servizio
di cassa e di riscossione della rendita pubblica di compendio del loro patrimonio,
quando si verifichino le seguenti condizioni:
a) che l'entrata ordinaria non risulti superiore alle lire 2000 annue;
b) che per l'indole e lo scopo dell'istituzione o per gli abituali uffici della
Congregazione di carità non abbiano luogo frequenti operazioni di pagamento,
ovvero per somme minime.
------------------------
39. Non più tardi della fine di marzo di ogni anno il tesoriere presenta
alla rispettiva amministrazione il conto finanziario della propria gestione
riferibile all'esercizio scaduto, nelle forme indicate dal regolamento generale
di contabilità.
Qualora il conto non sia presentato in tempo o risulti inesatto od irregolare
ed il tesoriere si rifiuti di emendarlo, la Giunta provinciale amministrativa,
in seguito a denunzia dell'amministrazione interessata od anche d'ufficio, lo
fa compilare a spese di esso o di chi di ragione (18).
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(18) Vedi però il nuovo testo dell'art. 21, L. 17 luglio 1890, n. 6972.
40. Quando vi siano riscuotitori speciali, il conto predetto comprende anche
i risultati delle loro operazioni.
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41. Le amministrazioni interessate deliberano sul conto del tesoriere entro
il mese di maggio, ed insieme al proprio conto consuntivo lo trasmettono al
Prefetto per l'approvazione tutoria (18).
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(18) Vedi però il nuovo testo dell'art. 21, L. 17 luglio 1890, n. 6972.
42. Il conto consuntivo deve dimostrare il risultato economico dalla gestione
desunto dalle rendite e spese effettive, e lo stato generale del patrimonio
colle sopravvenute variazioni, nella forma prescritta dal regolamento di contabilità.
Al conto consuntivo si aggiunge la relazione sul risultato morale della gestione,
ai termini dell'art. 20 della legge.
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43. Nella relazione suddetta l'amministrazione deve:
1) far constare del modo onde sono avvenute le riscossioni e le spese;
2) esporre la condizione finanziaria e morale della istituzione ed enti della
medesima amministrati, le difficoltà superate, i criteri seguiti, i miglioramenti
creduti opportuni. Al quale effetto saranno passati in esame le qualità
delle rendite, i mezzi ed i modi di aumentarne la produttività e di semplificarne
l'amministrazione, nonché la possibilità e la convenienza di mantenere,
ridurre o sopprimere alcune spese.
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44. Approvato che sia il conto consuntivo, le amministrazioni ne rimettono,
contro ricevuta, una copia al tesoriere.
L'originale del conto sarà depositato nell'archivio dell'amministrazione
coi documenti relativi, coi ruoli dell'esercizio chiuso, ed un estratto autentico
del decreto di approvazione dell'autorità tutoria. Di tutto si farà
constare mediante processo verbale da inserire nel registro delle deliberazioni
menzionato nell'art. 21, lettera c) di questo regolamento (19).
------------------------
(19) Vedi però il nuovo testo dell'art. 21, L. 17 luglio 1890, n. 6972.
45. Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa (19) in materia di
conti devono essere notificate ai contabili, e dal giorno di questa notificazione
decorre il termine utile per ricorrere in grado d'appello, a norma e per gli
effetti di legge, alla Corte dei conti.
Se il tesoriere ricorre in appello alla Corte dei conti, l'atto di appello,
coi motivi, dev'essere notificato alla Congregazione di carità od alla
istituzione interessata.
Per quanto concerne il giudizio sui conti e l'appello alla Corte dei conti,
sono applicabili le disposizioni della legge e dei regolamenti relativi ai conti
comunali (19).
------------------------
(19) Vedi però il nuovo testo dell'art. 21, L. 17 luglio 1890, n. 6972.
Capo II - Norme generali d'amministrazione
46. Oltre le norme sancite nell'art. 32 della legge, le istituzioni pubbliche
di beneficenza debbono attenersi a quelle qui appresso indicate, qualora non
vi provvedano i loro particolari statuti.
Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei tempi determinati
dagli statuti, le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per
invito del presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno degli amministratori
o componenti, sia per ordine dell'autorità governativa.
L'invito ad intervenire alle sedute deve essere scritto, firmato dal presidente.
Esso dev'essere consegnato al domicilio degli amministratori tre giorni prima
della seduta, e almeno, ventiquattr'ore prima nelle convocazioni d'urgenza;
facendo constare della consegna mediante dichiarazione scritta di chi l'ha eseguita,
da conservarsi nell'archivio.
------------------------
47. L'ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza sarà
comunicato agli amministratori almeno ventiquattr'ore avanti il giorno fissato
per l'adunanza.
In caso di assenza od impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più
anziano di elezione; in caso di contemporanea elezione, quello che ebbe maggior
numero di voti, ed a parità di voti il più anziano di età.
------------------------
48. Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti: hanno sempre
luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.
A parità di voti la proposta s'intende respinta.
Per la validità delle deliberazioni a termini dell'art. 32 n. 1 della
legge la maggioranza degl'intervenuti è determinata dal numero degli
amministratori assegnati dalla legge o dagli statuti alla Congregazione di carità
od istituzione di beneficenza.
Allorché coloro che compongono l'amministrazione siano in numero dispari,
devono essere presenti 3 su 5, 4 su 7, e via dicendo non computando chi, avendo
interesse giusta l'art. 15 della legge, non può prender parte alla deliberazione.
------------------------
49. I processi verbali delle deliberazioni debbono essere sempre motivati e
contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti
discussi. Essi devono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve,
colle quali taluno degli amministratori abbia inteso spiegare, difendere o ricusare
il proprio voto.
------------------------
50. I processi verbali delle deliberazioni di qualunque natura prese dall'amministrazione
devono essere redatti nel modo indicato dall'art. 32 n. 2 della legge e trascritti
in ordine cronologico nel registro di cui all'art. 21 lettera c) di questo regolamento.
Essi sono segnati con un numero progressivo per ciascun anno.
Dei verbali delle deliberazioni che non sono soggetti a pubblicazione, non può
essere rilasciata copia, consentita lettura o riferito il contenuto senza il
consenso dell'amministrazione o dell'autorità governativa. Il rifiuto
deve essere dato per iscritto.
------------------------
51. Lo speciale regolamento che ai termini dell'art. 31 della legge deve essere
compilato nei casi ivi previsti, dalle Congregazioni di carità e dalle
istituzioni pubbliche di beneficenza, sarà sottoposto all'approvazione
dell'autorità tutoria giusta l'art. 36 lettera f) della legge e determinerà,
fra l'altro:
a) il numero, la qualità, lo stipendio di ciascun impiegato e il salario
di ciascun inserviente, in un'apposita pianta organica;
b) il divieto di variare il numero e lo stipendio degl'impiegati o salariati
stabiliti nella detta pianta, senza la previa autorizzazione tutoria;
c) le attribuzioni e i doveri propri di ogni impiegato e salariato, gli orari
e, secondo i casi, le regole per la somministrazione ad essi del vitto e dell'alloggio;
d) le disposizioni concernenti le licenze, i congedi, le aspettative per motivi
di famiglia o di salute, le dimissioni, i collocamenti a riposo, il conseguimento
delle indennità o pensioni in rapporto alle condizioni e alle norme sancite
nello statuto organico;
e) le punizioni disciplinari, ammonizione, ammenda, sospensione, licenziamento,
destituzione, tenute presenti le disposizioni di cui all'art. 12 della L. 1°
maggio 1890, sulla giustizia amministrativa (20).
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(20) Vedi l'art. 31, L. 17 luglio 1890, n. 6972, riportata al n. B/I.
L'art. 12 della legge 1° maggio 1890, n. 6837, è stato sostituito
dall'art. 4, R.D. 26 giugno 1924, n. 1058 (T.U. sulle attribuzioni della G.P.A.
in sede giurisdizionale).
52. I beni immobili, giusta l'art. 27 della legge, sono, di regola, dati in
affitto mediante annuo determinato corrispettivo in denaro. Anche l'esercizio
delle farmacie proprie degli istituti di beneficenza è dato, di regola,
in affitto.
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53. Nei luoghi in cui siano in uso forme speciali di coltivazione dei fondi
rustici e speciali rapporti fra proprietario e coltivatore (mezzadria, colonia,
sistema misto, soccida, enfiteusi), l'autorità tutoria potrà regolarne
la concessione secondo le consuetudini locali, pel maggiore vantaggio della
istituzione proprietaria, sentita l'amministrazione interessata.
------------------------
54. Di regola, nei contratti di locazione si pattuisce espressamente: che il
conduttore rinunzia a qualunque riduzione di fitto per tutti i casi fortuiti
previsti ed imprevisti a norma delle leggi civili vigenti: che lo stabile si
concede in locazione nello stato in cui trovasi, senza che le servitù
continue o discontinue, apparenti o no, possano dar luogo a risarcimento di
danni. Si aggiungono inoltre le garanzie necessarie, consentite dalle consuetudini
locali, per assicurare la buona conservazione dello stabile l'integrità
delle scorte, il puntuale pagamento del fitto, l'adempimento integrale delle
condizioni pattuite.
------------------------
55. L'obbligo di procedere per via di appalto, a norma dell'art. 26 della legge,
comprende le provviste occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri.
Per evidenti utilità la Giunta provinciale amministrativa può
autorizzare annualmente le provviste suddette presso società cooperative;
e, in caso di necessità, può anche autorizzare temporaneamente
il servizio in economia.
------------------------
56. Nei luoghi in cui non sia nelle abitudini l'affitto delle case per appalto,
l'autorità tutoria può dare, in via di massima, l'autorizzazione
di procedere a trattativa privata, stabilendo la misura minima della pigione
per la quale può essere stipulato l'affitto.
Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, su richiesta scritta dei
creditori, possono anche disporre che i mandati di pagamento siano estinti dal
tesoriere a mezzo di versamento in conto corrente postale a nome del creditore
(20/a).
In questo caso la ricevuta di versamento nel conto corrente costituisce titolo
di scarico per il tesoriere e prova liberatrice a favore dell'Ente (20/b).
------------------------
(20/a) Comma aggiunto dal R.D. 19 dicembre 1940, n. 2023.
(20/b) Comma aggiunto dal R.D. 19 dicembre 1940, n. 2023.
57. Nell'esecuzione dell'art. 26 della legge si applicano le norme seguenti:
1) quando si tratta di spese continuative, l'ammontare del contratto si desume
dalla ragione composta del prezzo e della durata di esso;
2) le opere, le forniture, i lavori di eguale natura debbono formare oggetto
di un unico appalto, esclusa ogni artificiale separazione. Quando per effetto
di tale separazione l'ammontare complessivo degli appalti che vengono disgiunti
sia superiore a lire 500, essa deve essere preventivamente consentita dalla
Giunta provinciale amministrativa.
------------------------
58. In nessun contratto per forniture o lavori si può pattuire l'obbligo
di anticipazioni o di pagamenti in acconto che non siano in ragione della prestazione
eseguita o della materia fornita.
Sono eccettuati i contratti con case o stabilimenti commerciali od industriali
di notoria solidità, i quali non abbiano usanza di assumere l'incarico
di lavori o provviste senza anticipazione di parte del prezzo.
Non possono stipularsi interessi o provvisioni di banca a fornitori od intraprenditori
sulle somme di danaro che fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione dei
contratti.
Salvo il patto contrario, autorizzato dalla Giunta amministrativa, le spese
di asta e di stipulazione di contratto, compreso il registro sono a carico dell'appaltatore.
------------------------
59. L'amministrazione d'un istituto di beneficenza, per ottenere dall'autorità
tutoria la facoltà di procedere per licitazione o trattativa privata,
deve dimostrarne il bisogno, la convenienza, la opportunità. L'autorità
tutoria provvede con decisione motivata.
------------------------
60. L'efficacia legale dei contratti pei quali è prescritta l'approvazione
tutoria, s'intende subordinata all'approvazione medesima. I capitolati d'appalto
dovranno contenere la clausola che, finché non sono approvati, non vincolano
l'istituzione nel cui interesse sono stipulati, ma hanno frattanto effetto giuridico
rispetto all'altra parte contraente.
Potrà aggiungersi al capitolato che, laddove l'approvazione non intervenga
entro un determinato tempo, anche l'altro contraente debba ritenersi liberato.
------------------------
61. Qualora il contratto sia illegalmente deliberato e stipulato e se ne chieda
la risoluzione nel caso previsto dall'art. 17 della legge e riguardi lavori,
forniture e simili, in pendenza delle decisioni del Tribunale, le amministrazioni
interessate possono provvedere, senza formalità di incanto, agli acquisti
o somministrazioni che formeranno oggetto del contratto impugnato e che non
ammettono dilazione.
------------------------
62. Tanto per ragioni di speditezza che per la natura stessa dell'atto amministrativo,
l'accertamento del danno che la Giunta provinciale è chiamata a fare
dall'art. 29 della legge, quando manchino gli elementi per determinarlo in modo
preciso, potrà essere fatto indicandone la specie e l'ammontare approssimativo.
------------------------
63. Nell'esame e giudizio dei conti e nelle cause di responsabilità ai
sensi dell'art. 30 lettere a) e b) della legge, la Giunta provinciale (21) in
primo grado e la Corte dei conti in grado di appello, pronunziano sulle responsabilità
degli amministratori previa notificazione ai medesimi di presentare in un termine
perentorio le loro giustificazioni.
La decisione deve essere notificata alla persona dichiarata responsabile e diviene
titolo esecutivo nei termini, nei modi e per gli effetti stabiliti dalla legge
sulla Corte dei conti.
------------------------
(21) Trattandosi di revisione dei conti, ora: Consiglio di Prefettura (art.
21, L. 17 luglio 1890, n. 6972, nel nuovo testo, riportato al n. B/I).
64. La maggiore utilità che ai sensi dell'art. 28 della legge è
condizione per consentire che una somma disponibile sia impiegata in miglioramento
del patrimonio attuale, deve risultare da documenti e da calcoli tecnici esatti
che accertino l'aumento della rendita ovvero un aumento di valore o un miglioramento
nella condizione del patrimonio.
------------------------
65. Le condizioni alle quali la Giunta provinciale (22), nel caso di dissenso,
può consentire l'uso in comune dei locali e la facoltà di valersi
degli impiegati dei Comuni, giusta l'ultimo alinea (23) dell'art. 31 della legge,
riguardando il tempo e modo di usare, da parte delle istituzioni di beneficenza,
dei locali ed impiegati, ed i compensi strettamente necessari agli impiegati,
nell'intento di conciliare l'interesse dell'istituzione di beneficenza colle
esigenze dell'amministrazione comunale.
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(22) Ora, il Prefetto, vedi art. 31 della legge.
(23) Ora, V comma.
TITOLO IV
Della tutela (24)
66. L'approvazione cui sono soggette le deliberazioni indicate nell'art. 36
della legge, tranne i casi in cui dev'essere motivata, può aver luogo
con la formula da apporre in calce alle deliberazioni medesime: «Visto
per l'approvazione tutoria - Il Prefetto presidente della Giunta provinciale
amministrativa».
Ogni visto porterà la data del giorno in cui l'approvazione viene concessa,
ed il numero progressivo del registro delle ordinanze e decisioni tutorie.
Il rifiuto d'approvazione deve essere motivato.
Debbono essere pure motivate le ordinanze e le decisioni della giunta predetta
che concernono le deliberazioni di cui alle lettere g) e h) dell'art. 36 (25)
oltre a quelle che debbono esserlo per legge.
------------------------
(24) La tutela ora spetta, anziché alla G.P.A., al Comitato provinciale
di assistenza e di beneficenza pubblica, creato con D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945,
n. 173 (riportato al n. C/II di questa voce.)
(25) Ora, art. 36, lett. d).
67. Per gli effetti della tutela, sotto il nome di deliberazioni si intendono
compresi i provvedimenti degli amministratori singoli, quando in base allo statuto
della istituzione di beneficenza non siavi amministrazione collegiale.
------------------------
68. Non è necessaria l'autorizzazione per accettare oblazioni di cose
mobili o denaro con la condizione o consenso, espresso o tacito, che siano da
distribuire integralmente ai poveri durante l'esercizio del bilancio, e quindi
senza obbligo per l'ente che riceve di destinarle ad aumento del patrimonio.
In ogni caso della ricevuta oblazione dovrà esser dato immediato avviso
alla Giunta provinciale per mezzo del Prefetto e nei modi regolari si dovrà
rendere all'autorità stessa il conto della erogazione (26).
------------------------
(26) Vedi, ora, R.D. 26 luglio 1896, n. 361, riportato al n. A/IV di questa
voce.
69. Prima di autorizzare l'accettazione od il rifiuto dei lasciti di cui all'ultimo
comma dell'art. 36 della legge, il Prefetto richiede le dichiarazioni dei successibili
ex lege volute dall'art. 3 del D. 26 giugno 1864, n. 1817.
Le stesse dichiarazioni di acquiescenza o di opposizione sono dal Prefetto richieste,
ed unite a corredo degli atti da inviare al Ministero dell'interno per le autorizzazioni
concernenti eredità, lasciti di valore superiore alle lire 5000, e per
la costituzione in ente morale di nuovi istituti di fondazione testamentaria,
ai sensi dell'art. 93 del presente regolamento.
Alla mancanza di dette dichiarazioni potrà supplirsi con attestazione
del Sindaco circa il risultato negativo della interpellanza fatta ai successibili.
La dichiarazione dei successibili ex lege non è necessaria quando la
successione sia devoluta per testamento ad una persona estranea alla famiglia
del testatore (26).
------------------------
(26) Vedi, ora, R.D. 26 luglio 1896, n. 361, riportato al n. A/IV di questa
voce.
70. Nei casi previsti dall'art. 36 lettera c) della legge, oltre le dichiarazioni
sopra menzionate, devono essere uniti:
a) copia autentica dell'atto fra vivi o della disposizione di ultima volontà
da cui originano l'eredità, il lascito o il dono;
b) uno stato attivo e passivo della eredità, l'inventario dei beni costituenti
la medesima, o la perizia estimativa del lascito o dono di valore indeterminato,
quando, allo stato degli atti, sia possibile raccogliere gli elementi per redigerli;
c) la deliberazione d'accettazione da parte dell'amministrazione dell'istituto
erede, legatario o donatario;
d) il voto motivato dalla Giunta provinciale amministrativa sulla convenienza
economica per l'istituzione di accettare o rifiutare;
e) il riassunto patrimoniale dell'istituto, risultante dall'ultimo conto consuntivo
(26).
------------------------
(26) Vedi, ora, R.D. 26 luglio 1896, n. 361, riportato al n. A/IV di questa
voce.
71. Nelle deliberazioni per acquisti di beni stabili a titolo corrispettivo,
le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono dimostrare:
1) la proprietà nel venditore, mercè la produzione dei titoli
relativi;
2) il possesso del medesimo, colla scorta dei certificati catastali o censuari,
e in difetto con atti equipollenti;
3) la sicurezza dell'acquisto, mediante accertamento della situazione ipotecaria
e la prova che non esistono altri vincoli sull'immobile acquistato;
4) il valore dello stabile da acquistare, mediante relazione autentica e giurata
dei periti;
5) la convenienza dell'acquisto, indicando se lo stabile sia destinato in aumento
o miglioramento del patrimonio o per l'adempimento del fine proprio dell'istituzione
(26).
------------------------
(26) Vedi, ora, R.D. 26 luglio 1896, n. 361, riportato al n. A/IV di questa
voce.
72. Nel caso di acquisto di stabile destinato al fine dell'istituzione devonsi
inoltre dimostrare le cagioni che lo rendono indispensabile per migliorarne
i servizi, e provare la proporzionalità e sufficienza delle rendite e
dei mezzi dell'istituto al nuovo assetto dei servizi stessi ed alla estensione
che verrebbe data al fine dell'istituzione.
Se l'acquisto è inteso ad aumentare o migliorare il patrimonio, l'amministrazione,
ai sensi dell'art. 24 della legge, deve provare la maggiore utilità dell'investimento,
in confronto dell'impiego normale della somma giusta l'articolo stesso (26/a).
------------------------
(26/a) Vedi, ora, R.D. 26 luglio 1896, n. 361, riportato al n. A/IV di questa
voce.
73. Qualora l'acquisto di stabili debba aver luogo ad un pubblico incanto, l'amministrazione
deve osservare le condizioni e le cautele che dalla Giunta provinciale amministrativa
vengono stabilite (26/a).
------------------------
(26/a) Vedi, ora, R.D. 26 luglio 1896, n. 361, riportato al n. A/IV di questa
voce.
74. La trascrizione, ove ne sia il caso, degli atti d'acquisto deve essere promossa
dall'amministrazione, sotto la sua responsabilità, nei modi e termini
prescritti dal codice civile.
L'amministrazione deve pure procedere, sotto propria responsabilità,
alla rinnovazione in tempo utile dell'iscrizione dei privilegi e delle ipoteche
spettanti alla istituzione.
Al 1° gennaio di ogni anno dalle amministrazioni dev'essere comunicato alla
Prefettura un elenco delle iscrizioni prese ed ordinate, durante l'anno scaduto,
nell'interesse degli istituti da esse amministrati, nonché un elenco
delle iscrizioni che vanno a scadere nell'anno incominciato.
------------------------
75. Per le alienazioni d'immobili l'amministrazione deve dimostrare alla autorità
tutoria la necessità o la convenienza del contratto nell'interesse dell'istituto
alienante e designare l'impiego che intende di fare del prezzo di vendita a
norma dell'art. 28 della legge.
------------------------
76. Agli effetti dell'art. 36 lettera e) della legge (27), sono considerati
come trasformazione o diminuzione di patrimonio, e quindi vanno sottoposti alla
previa autorizzazione della Giunta provinciale, non solo gli acquisti e le vendite
di beni stabili o titoli di rendita e le costituzioni di servitù passive,
ma eziandio le permutazioni, le contrattazioni di prestiti e mutui attivi e
passivi, le costituzioni di rendita, le concessioni di pegno o di ipoteca, l'impiego
in qualsiasi modo di somme disponibili, le riscossioni di capitali e le operazioni
congeneri (28).
------------------------
(27) Ora, art. 36, lett. c).
(28) Secondo l'articolo unico del D.Lgt. 15 febbraio 1917, n. 206, pubblicato
nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1917, n. 41:
«non è considerato come trasformazione o diminuzione di patrimonio
l'impiego di somme disponibili quando sia rivolto all'acquisto di titoli emessi
o garantiti dallo Stato».
77. Nell'esercizio della facoltà accordata all'art. 40 della legge, la
Giunta provinciale amministrativa procurerà di astenersi da quelle indagini
e pratiche le quali possano cagionare spesa relativamente notevole alla istituzione,
quando assolutamente non lo richiedano l'importanza dell'affare e l'interesse
della istituzione.
------------------------
78. Il sommario delle deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa
da pubblicare ai sensi dell'art. 41 della legge, evitando l'eccesso ed il difetto,
dev'essere così redatto che fornisca il mezzo di conoscere i termini
sostanziali dell'atto soggetto ad approvazione e di apprezzare i principali
criteri cui s'informarono le deliberazioni.
------------------------
79. Il termine utile per la produzione del ricorso al Re in sede amministrativa
contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa, ai sensi dell'art.
42 della legge, è di trenta giorni decorrenti da quello in cui le Congregazioni
di carità o le amministrazioni di altri istituti di beneficenza, avranno
avuta legale notificazione delle deliberazioni suddette (29).
------------------------
(29) Il ricorso contro le deliberazioni del Comitato prov. di assistenza e beneficenza
va proposto al Ministro dell'interno (art. 16 D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, numero
173, riportato al n. C/II di questa voce). Il termine per il ricorso, già
abbreviato a gg. 15 per effetto dell'art. 21 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841,
che sostituisce l'originale testo della L. 17 luglio 1890, n. 6972 (riportato
al n. B/I di questa voce) è stato ora portato di nuovo a gg. 30 dal detto
art. 16 D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.
TITOLO V
Della vigilanza ed ingerenza governativa
80. Salvo l'ingerenza dei competenti Ministeri circa l'osservanza delle leggi
speciali cui siano soggette talune istituzioni pubbliche di beneficenza, tutte
le istituzioni predette sono sottoposte alla sorveglianza del Ministero dell'interno
(30).
In questo diritto di sorveglianza s'intende compresa la facoltà di richiedere
copia di qualunque deliberazione presa dalle amministrazioni delle istituzioni
stesse, di provocarne, in ogni tempo l'annullamento, di ordinare visite, ispezioni
od inchieste sull'andamento morale, disciplinare ed economico degl'istituti,
di promuovere nelle forme di legge lo scioglimento delle amministrazioni e di
denunziarne, occorrendo, i componenti o gl'impiegati alla competente autorità
giudiziaria, e di segnalare alle amministrazioni le mutazioni o riforme che
sembrassero indispensabili al migliore adempimento del fine speciale dell'istituto
e di quello generale della pubblica beneficenza.
Competono pure al Ministero dell'interno, come autorità politica, le
facoltà discrezionali di cui nell'ultimo comma dell'art. 2 della legge
e nel 1° comma dell'art. 4 di questo regolamento, circa la vigilanza sui
comitati di soccorso e le altre istituzioni temporanee mantenute col contributo
di soci o con oblazioni di terzi (31).
------------------------
(30) Vedi anche, per la competenza del Ministero della sanità relativamente
ad alcune istituzioni, L. 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della
sanità.
(31) L'ultimo comma dell'art. 2, L. 17 luglio 1890, numero 6972, riportato al
n. B/I di questa voce è diventato il comma penultimo.
La competenza del Ministero dell'interno è passata al Prefetto in forza
della stessa modificazione.
81. La sorveglianza che i Consigli comunali sono chiamati ad esercitare sulle
istituzioni pubbliche di beneficenza dell'art. 106 della legge comunale e provinciale
(32), non conferisce ai medesimi od ai loro membri alcun diritto di dare ordini
o disposizioni pel servizio o d'intervenire alle adunanze delle amministrazioni
degl'istituti stessi.
Il Sindaco od un suo delegato, da scegliersi nel seno del Consiglio comunale,
hanno diritto di esaminare sul luogo tutti gli atti, contratti e registri delle
amministrazioni, riferendone nella prima tornata al Consiglio.
------------------------
(32) Ora, art. 132 R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (T.U. della legge comunale e
provinciale).
82. Per l'attuazione delle disposizioni di che nell'art. 80, il consigliere
di Prefettura, incaricato della vigilanza, di cui all'art. 44 della legge, riferisce
immediatamente al Prefetto ogni irregolarità od abuso, infrazione, omissione
o violazione di legge o statuti, ed in genere ogni fatto anormale che risultasse
dall'esame degli atti di gestione, o venisse altrimenti denunziato dalle autorità,
dalla pubblica opinione, dalla stampa, da privati, e promuove le opportune verificazioni
e fa di ogni cosa relazione al Prefetto pei provvedimenti opportuni.
(33).
------------------------
(33) L'art. 2 D.Lgt. 2 dicembre 1915, n. 1847 ha soppresso gli ultimi due commi
di questo articolo.
83. Al predetto consigliere è affidato:
1) il servizio di statistica delle istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti
nella provincia;
2) la tenuta di un elenco delle Congregazioni di carità e delle altre
amministrazioni elettive, con la indicazione nominativa dei rispettivi componenti,
secondo l'ordine cronologico di nomina e di scadenza, per gli effetti previsti
dagli artt. 10 ed 86 della legge, ed un elenco delle persone aggiunte ai sensi
dell'art. 5 della legge medesima (34).
3) un elenco delle amministrazioni disciolte, colla data del relativo decreto
reale, e coll'indicazione della rappresentanza provvisoria;
4) un elenco delle cauzioni prestate per il servizio di tesoreria e di riscossione.
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(34) L'art. 5 citato, è stato abrogato: l'elenco delle «persone
aggiunte» non è quindi più obbligatorio.
84. L'invito, che l'art. 46 della legge prescrive si faccia alle amministrazioni
di uniformarsi alle norme legislative od agli statuti, è rivolto per
iscritto dal Prefetto o sottoprefetto, d'ufficio o sopra relazione o denunzia,
e deve contestare alle amministrazioni stesse le irregolarità, le infrazioni
od abusi che, in caso di persistenza, potrebbero dar luogo allo scioglimento.
Nel detto invito sarà prefisso un termine perentorio entro il quale le
amministrazioni debbono regolarizzare la loro azienda e farne constare l'adempimento
con apposita deliberazione da trasmettere al Prefetto o sottoprefetto.
------------------------
85. In conformità delle istruzioni che verranno concordate fra il Ministero
dell'interno ed i Ministeri delle finanze e del tesoro, ed in occasione delle
visite ordinarie e straordinarie agli uffici finanziari governativi, i Prefetti
potranno incaricare, d'accordo coll'Intendente, delle verifiche ed ispezioni
ordinate dalla legge od autorizzate dal presente regolamento, gl'ispettori finanziari
addetti all'intendenza di finanza rispettiva.
Di simili verifiche ed ispezioni, d'accordo fra i detti Ministeri, potranno
essere dal Ministero dell'interno incaricati altresì gli ispettori delle
intendenze e quelli addetti ai Ministri medesimi.
Agl'ispettori delegati a norma di questo articolo, non spetta una speciale indennità,
a meno che sia stata preventivamente riconosciuta la necessità di una
trasferta straordinaria.
------------------------
86. Fra i provvedimenti d'urgenza riservati al Governo dall'art. 46 della legge,
è compresa la facoltà di sospendere le amministrazioni delle istituzioni
pubbliche di beneficenza, quando gravi motivi d'interesse dell'istituto o di
ordine pubblico lo richiedano, finché sia adottato un provvedimento definitivo.
------------------------
87. Le proposte di scioglimento devono essere accompagnate da copia autentica
della nota d'invito di che nell'articolo 84; dalle deduzioni o discolpe dell'amministrazione
interessata, o dalle ragioni che allo stato delle cose renderebbero inutile
od intempestivo l'invito; da una relazione sui fatti che giustificano il proposto
provvedimento, e dal motivato parere dell'autorità tutoria.
------------------------
88. Quando, nel caso previsto dall'articolo 49 della legge, la congregazione
si trovi disciolta, la temporanea gestione della istituzione di beneficenza
spetterà alla Giunta municipale od al Commissario, ai termini dell'art.
47 della legge medesima.
La delegazione di cui al detto art. 47, primo comma, non dà titolo a
rimunerazione.
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89. La nomina del Commissario per la temporanea gestione della disciolta Congregazione
di carità, nel caso previsto dall'art. 47, 2° alinea, è, di
regola, delegata al Prefetto della provincia col decreto reale che ordina lo
scioglimento; può tuttavia essere disposta col decreto stesso, quando
ragioni speciali lo richiedano.
Per quanto è possibile, saranno preferite le persone che accettino l'incarico
gratuitamente, sempre però fra coloro che non facciano parte del Consiglio
comunale.
Nel caso che trattisi d'incarico gratuito, il Prefetto potrà consentire
il rimborso delle spese di trasferta ed altre da liquidare su apposita nota.
------------------------
90. La misura della indennità da corrispondere al Commissario nominato
agli effetti degli artt. 47 e 48 della legge, è determinata dal Prefetto
della provincia in cui l'istituto ha la sua sede ovvero la sede principale,
sentito il voto della Giunta e delle Giunte provinciali competenti.
Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso il ricorso al Ministero
dell'interno.
Nessun prelevamento può essere ordinato quale acconto di indennità
al Commissario a carico della istituzione disciolta, senza speciale preventiva
autorizzazione della Giunta o Giunte provinciali amministrative.
Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche ai delegati speciali di
cui all'art. 50 della legge.
------------------------
91. Il Commissario, incaricato della temporanea gestione, deve formulare le
proposte per l'esercizio dell'azione di rivalsa e pel ricupero delle somme a
lui corrisposte a titolo di indennità, nell'interesse del Comune o della
istituzione che ne ha fatto l'anticipazione.
Esso raccoglie i dati e gli elementi necessari per stabilire la responsabilità
dell'avvenuto scioglimento ed indica alla Giunta provinciale le persone a carico
delle quali dovrebbe, a suo avviso, essere posta la spesa.
La Giunta esamina gli atti, assume le occorrenti informazioni, provoca le giustificazioni
delle persone tenute responsabili e procede a norma degli artt. 29 e 30 della
legge, a meno che i debitori abbiano pagato la somma dovuta.
La Giunta dovrà deliberare al più tardi entro tre mesi; e contro
tale deliberazione è aperta la via del ricorso a termine del diritto
comune amministrativo. Tale diritto di ricorso spetta anche quando la Giunta,
invitata dal Prefetto, non abbia deliberato entro il termine suddetto.
------------------------
92. Il Prefetto provvede, ai termini dell'ultima parte dell'art. 17 della legge,
con decreto motivato, udito il Consiglio di Prefettura, nominando, in virtù
dell'art. 50 della legge stessa, un procuratore incaricato di dedurre o far
valere giudizialmente la nullità nell'interesse dell'ente.
Siffatto decreto dovrà essere notificato alla rappresentanza dell'ente
prima della notificazione dell'atto di citazione o del primo atto di procedura;
o almeno contemporaneamente ad essi.
Contro il decreto del Prefetto è ammesso, per parte dei rappresentanti
la istituzione, o di chiunque altro vi abbia interesse, ricorso in via gerarchica
al Ministero dell'interno, che deciderà, udito il Consiglio di Stato.
Nel far valere l'azione o eccezione di nullità, il Prefetto è
considerato rappresentante dell'istituzione anche agli effetti favorevoli o
sfavorevoli della condanna nelle spese giudiziarie.
Nel caso contemplato dal presente articolo, sono licabili le disposizioni del
secondo capoverso dell'art. 123 del presente regolamento.
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93. Quando per atto fra vivi o per disposizione testamentaria sia stabilita
un'opera di beneficenza pubblica con designazione delle persone incaricate di
amministrarla, gli amministratori stessi od esecutori testamentari ne promuovono
la costituzione in ente morale ai termini dell'art. 51 della legge.
Se manca tale designazione, e gli amministratori od esecutori non possono o
non vogliono compiere i relativi uffici, deve provvedervi la Congregazione di
carità: ed ove questa non lo faccia entro tre mesi, salvo disposizione
in contrario, deve provvedere il Sindaco, ed in mancanza di questo, il Prefetto,
in base alla denuncia di cui all'articolo 84 della legge.
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94. Le domande di costituzione in corpo morale di nuove istituzioni pubbliche
di beneficenza debbono, per mezzo del Prefetto, essere dirette al Re sulla prescritta
carta da bollo e fornire con appositi allegati: l'indicazione voluta dall'art.
51 della legge circa i mezzi coi quali s'intende adempiere allo scopo, tenuto
conto dello sviluppo che l'istituzione possa ricevere in avvenire sia nelle
entrate che nelle spese: e, quando trattasi di fondazione avente un reddito
annuo inferiore a lire 5000, o destinata a favore degli abitanti di uno o muni
che riuniti insieme abbiano meno di 10 mila abitanti, l'indicazione dei motivi
pei quali la fondazione dovrebbe essere eccettuata dal concentramento prescritto
dall'art. 56 della legge, o possa ammettersi la eccezione preveduta dall'art.
60.
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95. Alla domanda nella quale deve essere indicata la località destinata
a sede della nuova istituzione, debbono unirsi:
a) l'atto di fondazione;
b) uno schema di statuto organico;
c) il voto del Consiglio comunale, e se la istituzione interessi più
Comuni della stessa Provincia, quello del Consiglio provinciale;
d) le dichiarazioni di acquiescenza espresse o tacite o le opposizioni dei successibili,
quando sono richieste, di cui all'art. 69 del presente regolamento allorché
trattisi di fondazione testamentaria.
I Prefetti trasmettono questi atti al Ministero dell'interno, aggiungendovi
il loro parere sulla convenienza ed opportunità di secondare la domanda,
tenendo conto, per ciò che riguarda i mezzi e le condizioni di stabilità
del nuovo istituto, delle guarentigie che possono offrire l'influenza e l'autorità
del nome e l'operosità della persona o persone che intendono promuovere
l'istituzione stessa.
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96. I Prefetti comunicano di volta in volta alle amministrazioni interessate
i reali decreti di costituzione in corpo morale o di accettazione di lasciti
e doni per mezzo dei locali uffici di finanza per assicurare la riscossione
della tassa, agli effetti della L. 19 luglio 1880, numero 5536, allegato F,
sulle concessioni governative (35).
Collo stesso metodo deve aver luogo la trasmissione dei decreti di autorizzazione
prefettizia ad accettare lasciti o doni che non abbiano valore superiore alle
lire 5000.
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(35) La tassa è stata abolita dall'art. 1 D.L. 20 settembre 1926, n.
1643.
97. Le Congregazioni di carità, nell'interesse della pubblica beneficenza,
ed in caso di assoluta mancanza di mezzi per parte degli istituti interessati,
debbono anticipare, in seguito ad invito della Giunta provinciale amministrativa
i fondi occorrenti:
a) per la costituzione di nuovi enti morali di pubblica beneficenza, ancorché
promossa d'ufficio;
b) per il compimento di atti conservativi, o pel ricupero del patrimonio d'istituti
esistenti.
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98. I regolamenti interni di amministrazione, che non fossero soggetti ad approvazione
tutoria, dovranno essere, entro 15 giorni dalla loro data, trasmessi in copia
alla autorità del circondario per gli effetti di che nell'art. 52 della
legge.
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TITOLO VI
Delle riforme dell'amministrazione e delle mutazioni nel fine
99. Le proposte per provocare i provvedimenti di riforma indicati dalla legge
debbono avere per iscopo:
1) l'economia o riduzione di spese d'amministrazione o di personale;
2) la maggiore e più efficace vigilanza e tutela da parte delle competenti
autorità;
3) il più proficuo e sicuro adempimento del fine di ciascuna istituzione,
tenuto conto dei mezzi di cui possono disporre;
4) il coordinamento più razionale delle varie forme di beneficenza fra
loro e col fine generale e collettivo della beneficenza; e la trasformazione
delle istituzioni aventi scopi molteplici in quelli fra essi che presentano
maggiore utilità, in proporzione dei mezzi di cui possono disporre.
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100. La revisione obbligatoria degli statuti e regolamenti è diretta
a provocare, con le guarentigie del procedimento stabilito dalla legge ed in
conformità dei criteri indicati nel precedente articolo, la riforma di
quelle istituzioni le quali, per il loro vizioso ordinamento o per le variate
condizioni dei tempi e della beneficenza cui si riferiscono, richiedono di essere
riportate al principio pel quale vennero fondate od al fine al quale furono
dirette, ovvero riordinate in conformità di quanto è prescritto
nel capoverso dell'art. 70 della legge.
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101. Salva la mutazione del fine, ove siavi luogo, e salva l'erogazione delle
rendite delle opere pie dotali esuberanti al loro scopo in altro fine di beneficenza,
la revisione degli statuti delle opere pie dotali ordinata dall'art. 93 della
legge, dovrà proporsi l'intento di diminuirne il numero per aumentarne
l'entità quando questa sia soverchiamente esigua, e di regolare mediante
il concentramento o raggruppamento, la erogazione delle loro rendite in modo
da evitare che più doti profittino indebitamente ad una sola persona,
o servano a favorire dei matrimoni inconsulti, ovvero le rendite vadano altrimenti
disperse senza un evidente vantaggio della pubblica beneficenza.
------------------------
102. Per l'attuazione dei sopra indicati provvedimenti le Congregazioni di carità,
in seguito alle denunzie ricevute a norma dell'art. 89 della legge o delle notizie
altrimenti raccolte, devono deliberare e sottoporre ai voti dei rispettivi Consigli
comunali le proposte relative:
a) al concentramento delle istituzioni e dei fondi elemosinieri di cui agli
artt. 54 e 56 della legge e delle istituzioni rispetto alle quali concorrano
gli estremi previsti dall'art. 57;
b) al raggruppamento delle istituzioni che rientrino in alcuno dei casi previsti
agli artt. 58 e 59;
c) alla convenienza di costituire e mantenere in amministrazione autonoma quella
delle quali è cenno nell'ultimo alinea dell'art. 59 e dell'art. 60;
d) alla trasformazione per mancato fine ai sensi dell'art. 70, ed al concentramento,
al raggruppamento od alla costituzione con amministrazione autonoma dell'ente
a trasformare ai sensi degli artt. 57 al 61 della legge.
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103. Tali proposte, come pure quelle riferibili all'oggetto degli artt. 90,
91, 92, 93 e 94 della legge, devono, secondo i casi, essere corredate dei documenti
qui appresso indicati, cioè:
a) dell'atto di fondazione dell'istituto nel cui interesse viene fatta la proposta,
ed in mancanza di un vero e proprio atto di fondazione, dei titoli equipollenti,
possesso di stato, memorie storiche e documenti che diano notizia sicura dell'origine
e natura dell'istituto;
b) delle antiche regole e costituzioni degli statuti organici e regolamenti;
c) d'una copia dell'ultimo conto consuntivo approvato e d'un prospetto riassuntivo
delle condizioni patrimoniali di ogni singolo istituto, con l'indicazione degli
oneri e pesi di beneficenza e di culto che stanno a suo carico: ove l'istituto
possegga lasciti speciali per lo adempimento del proprio o di altro fine qualsiasi
anche estraneo alla beneficenza, ne va fatto cenno in apposito elenco da allegare
al prospetto, indicando l'atto o titolo costitutivo del lascito, la data e l'ammontare
di esso;
d) della tabella organica del personale stipendiato o salariato a carico dell'istituto;
e) della deliberazione di proposte secondo i casi espressi dall'art. 62 della
legge;
f) del voto motivato dalla Giunta provinciale amministrativa;
g) del certificato di pubblicazione e dei reclami che siano stati presentati
ai termini dell'art. 68 della legge e delle opposizioni ed osservazioni che
fossero state presentate dagli interessati;
h) d'una relazione particolareggiata sulle cause che rendono utile e necessario
il provvedimento proposto, colla indicazione delle riforme di ordinamento e
di scopo cui l'istituto fosse stato sottoposto dal tempo di sua fondazione in
poi.
Nei casi previsti dagli artt. 63 e 66, tali adempimenti verranno fatti a cura
del Prefetto, osservate le prescrizioni sancite dal successivo art. 69 della
legge.
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104. Nel deliberare le menzionate proposte, osservate le condizioni prescritte
nell'art. 70 della legge, dovrà aversi cura altresì che l'attuazione
delle proposte stesse non induca a dare soverchia estensione ad una forma di
beneficenza a scapito delle altre affini o congeneri, ma sia coordinata al fine
di mantenere una giusta proporzione fra le varie forme di erogazione, in rapporto
ai bisogni delle classi povere locali.
------------------------
105. La determinazione della somma alla quale ammonta la rendita agli effetti
dell'art. 56 lettera a) della legge, si fa sulla base delle rendite ordinarie
nette accertate sulle risultanze dell'ultimo conto approvato.
La popolazione di ciascun Comune, agli effetti dell'indicato articolo lettera
b), e dell'art. 59 lettera c) della legge, si desume dall'ultimo censimento
ufficiale.
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106. Si intendono destinati ad integrare o completare altra forma di beneficenza,
a sensi dell'art. 54 della legge, e quindi non vanno soggetti a concentramento:
a) i sussidi per medicinali e vitto agli infermi poveri a domicilio, quando
servano a sopperire ad esigenze locali della beneficenza ospitaliera, purché
la regolarità della loro erogazione sia assicurata con apposite disposizioni
da inserire negli statuti e regolamenti della istituzione alla quale fanno carico;
b) i sussidi di latte o di baliatico diretti a completare l'assistenza dei brefotrofi,
od a provvedere al servizio pei bambini lattanti, purché la erogazione
proceda in conformità delle disposizioni di legge che regolano questo
servizio;
c) gli assegni o borse di studio, i patrimoni sacri e le speciali sovvenzioni
intese ad agevolare gli studenti bisognosi, il compimento degli studi in altro
istituto, anche ecclesiastico, diverso da quello che concede gli assegni, il
conseguimento di un diploma professionale o d'un grado accademico in istituti
governativi o pareggiati, ovvero abbia per fine di far apprendere un'arte o
mestiere;
d) le quote di assegno o contributo destinate a sussidiare o facilitare l'impianto
ed il mantenimento di asili o giardini per l'infanzia, di presepi, sale di maternità
od allattamento annesse ai brefotrofi o da questi dipendenti, purché
debitamente approvate dall'autorità tutoria;
e) ed in genere i fondi che abbiano o siano per avere una delle destinazioni
prevedute, in modo dimostrativo, dall'art. 55 della legge.
------------------------
107. Le istituzioni elemosiniere di un Comune non concentrate nella Congregazione
di carità o non raggruppate, devono, secondo l'art. 64 della legge, comunicarsi
a vicenda ed inviare alla locale Congregazione di carità uno stato nominativo
mensile delle persone da esse beneficate con elemosine o sovvenzioni di qualsiasi
natura.
La stessa comunicazione deve fare la Congregazione di carità alle istituzioni
elemosiniere locali.
Nell'elenco s'indica il nome, cognome, paternità, età, stato di
famiglia ed il domicilio di soccorso della persona sussidiata, la qualità
e l'ammontare della sovvenzione e la data delle singole concessioni.
Qualora il sussidio sia conceduto in via d'urgenza a persone aventi altrove
il domicilio di soccorso, se ne fa cenno nello stato nominativo e se ne dà
notizia alla Congregazione di carità del comune ove esse hanno, credono
di avere o si suppone che abbiano il domicilio di soccorso ai sensi dell'art.
109 di questo regolamento.
Ciascuna istituzione conserverà nel proprio archivio i predetti elenchi
spediti o ricevuti. Terrà pure un elenco riservato a parte dei poveri
vergognosi.
------------------------
108. L'avviso prescritto dal primo capoverso dell'art. 69 (36) della legge circa
le proposte formulate d'ufficio dal Prefetto, o modificate dal Ministero dell'interno,
per riforme di istituzioni, concentramenti e raggruppamenti, viene pubblicato
all'albo pretorio e nei luoghi soliti per le affissioni se interessano un solo
Comune: se interessano più Comuni di una o più Provincie, la pubblicazione
ha luogo nel bollettino della Prefettura nella quale ha sede l'istituzione.
L'inserzione dell'avviso nel bollettino della Prefettura deve essere fatta nel
corso di un mese dalla comunicazione ufficiale delle proposte e modificazioni
di cui sopra, e nello stesso termine viene eseguita la pubblicazione dell'avviso
nei luoghi indicati nel capoverso precedente.
Copia autentica della nota ufficiale contenente le proposte e modificazioni
rimarrà per un mese esposta nelle segreterie del Comune o dei Comuni
e Provincie interessate, nonché in quella dell'istituto, affinché
chiunque possa averne conoscenza.
Le osservazioni e i reclami prodotti dagli individui od enti morali nel termine
fissato dalla legge, vengono, a cura del Prefetto, comunicati tosto con le sue
deduzioni al Ministero dell'interno per essere trasmessi al Consiglio di Stato.
------------------------
(36) Ora art. 68 cpv. dato che, in virtù dell'art. 32 R.D. 30 dicembre
1923, n. 2841, l'art. 69 è stato fuso nell'art. 68 L. 17 luglio 1890,
n. 6972, riportata al n. B/I di questa voce.
TITOLO VII
Del domicilio di soccorso
109. Il domicilio di soccorso risulta dalla iscrizione, durante il periodo di
cinque anni (37) nel registro di popolazione del Comune, eseguita nei modi determinati
dalle leggi e dai regolamenti.
Esso risulta inoltre dal fatto della dimora, durante il detto periodo, in un
Comune, per causa di impiego, di famulato, di commercio o dell'esercizio di
una professione, arte o mestiere.
------------------------
(37) Il periodo di 5 anni è stato dapprima ridotto a 3 dall'art. 6, R.D.
14 settembre 1931, n. 1175 (T.U. sulla finanza locale), poi a 2 ai sensi dell'art.
5 L. 26 aprile 1954, n. 251.
110. Chi invoca il beneficio del domicilio di soccorso deve provare che trovasi
in una delle condizioni prescritte dall'articolo 72 della legge; e tale prova,
per ciò che concerne il n. 1 dell'articolo medesimo, è fornita
colla produzione dell'uno o dell'altro fra i documenti seguenti:
a) estratto d'iscrizione nel registro di popolazione dell'ufficio comunale,
salvo il diritto del Comune di provare che all'iscrizione non ha corrisposto
il fatto della dimora effettiva;
b) documenti legali che provino, durante il detto periodo, la dimora nel Comune
per causa di impiego, di famulato, di commercio o dell'esercizio di una professione,
arte o mestiere;
c) certificato dal quale risulti l'iscrizione nel registro di anagrafe, prescritto
dall'art. 141 della legge sulla pubblica sicurezza (38), salvo il diritto alla
prova contraria preveduta nella lettera a) di questo articolo.
In mancanza di tali documenti si potrà supplirvi colla produzione di
un atto di notorietà ricevuto dal Pretore del mandamento, o con altri
documenti equipollenti.
Quando, nei casi d'urgenza, si fa luogo all'assistenza od al soccorso, in conformità
degli artt. 76 e 79 della legge, indipendentemente dalla produzione degli atti
di cui sopra, si potrà procedere poi ai necessari accertamenti.
Del sussidio conceduto per ragioni di urgenza si dà avviso alla Congregazione
di carità del Comune in cui l'indigente ha il domicilio di soccorso giusta
l'articolo 107 di questo regolamento.
Sono dispensati dal fornire in via diretta la prova di cui sopra gli infermi,
i ciechi, i sordomuti, gli affetti da cretinismo od ebetismo, i minorenni ed
in genere tutti coloro che per imperfezione od infermità fisica o morale
o per altre ammissibili ragioni non possono somministrarla.
In tutti questi casi le informazioni occorrenti a determinare il domicilio di
soccorso sono assunte d'ufficio.
------------------------
(38) Il T.U. di P.S. 1931 non contiene norme analoghe a quelle dell'art. 141
T.U. di P.S. 1889.
111. Chi emigra, anche a tempo indefinito, in paese straniero, conserva nel
Regno l'ultimo suo domicilio di soccorso.
Il periodo di dimora mantenuto in un Comune o frazione di Comune che sia stato
soppresso ed aggravato ad altro Comune, si ricongiunge al periodo di successiva
dimora e si considera utile al compimento del quinquennio (39) per l'acquisto
del domicilio in quest'ultimo Comune, salvo ché, trattandosi di frazione,
l'indigente in esso dimorante abbia dichiarato di voler trasferire la sua dimora
in altra parte del Comune al quale la frazione apparteneva.
------------------------
(39) Vedi nota 37 all'art. 109.
112. Nelle città ove esistono ospedali od istituti destinati a prestar
soccorso agli stranieri, le amministrazioni degli ospedali italiani che abbiano
ricoverato degli stranieri a termini dell'art. 79 della legge, prima di chiedere
al Governo il rimborso delle spese di cura ai sensi dell'art. 77 della legge
medesima, devono fare, per mezzo delle autorità locali, le pratiche opportune
presso gli istituti che per ragione di nazionalità sarebbero stati obbligati
a prestare assistenza e cura ai sudditi esteri indigenti od infermi.
Non hanno diritto al rimborso quegli ospedali che per i loro statuti sono obbligati
a ricevere indigenti infermi senza distinzione di nazionalità, a meno
che dimostrino l'assoluta mancanza di mezzi disponibili per sopperire a tale
spesa.
------------------------
113. La domanda di rimborso per cura di stranieri deve essere corredata:
a) della contabilità della spesa in doppio esemplare;
b) della tabella nosologica comprovante l'indole della malattia che ha reso
necessaria la cura, vidimata dal medico curante;
c) di un esemplare dello statuto, o dell'estratto di esso, nella parte che riguarda
le persone che l'istituto ha obbligo di ricoverare. Questo documento deve essere
unito alla prima contabilità solamente; nelle contabilità successive
basta citare la data della prima, quando non siano sopravvenute mutazioni nello
statuto;
d) della dichiarazione che l'istituto non ha fondi disponibili per spese estranee
all'adempimento del suo scopo secondo il proprio statuto;
e) di un attestato del Console della nazione a cui lo straniero appartiene,
indicante, per quanto è possibile, le precise generalità del ricoverato
(cognome e nome, paternità, età, luogo di nascita e di domicilio,
professione o, in mancanza di tale attestato, di altri titoli equipollenti,
come il congedo militare, il passaporto, il libretto di lavoro ecc.).
Fattosi luogo al rimborso, il Ministero, accertate nelle vie diplomatiche o
consolari le condizioni economiche degli stranieri ricoverati, provvederà
per la rivalsa verso i Governi esteri, secondo le convenzioni internazionali
(40).
------------------------
(40) Così modificato dal R.D. 4 maggio 1898, n. 189 e, successivamente,
nell'ultima parte della lett. e, dall'art. 2 D.Lgt. 2 dicembre 1915, n. 1847.
114. L'ammissione d'un malato straniero negli ospedali del Regno, non avvenuta
a richiesta del Console della nazione alla quale appartiene, deve essere al
più presto possibile notificata al Console medesimo coll'indicazione
della infermità che ne rese necessario il ricovero.
Ove nel luogo stesso o nei dintorni esistano ospedali della nazione del malato
o che siano destinati alla cura degli stranieri, l'ammalato può esservi
trasportato, previo accordo col Console, quando l'ospedale predetto sia pronto
ad accoglierlo, e lo stato dell'infermo lo consenta a giudizio del medico curante.
------------------------
115. Qualora la cura d'uno straniero si protragga oltre due mesi, l'amministrazione
dell'ospedale deve darne immediato avviso al Console e per mezzo del Prefetto
o sottoprefetto, al Ministero dell'interno pei provvedimenti di sua competenza.
Laddove il medico curante riconosca cronica la malattia che diede luogo al ricovero,
sebbene tale non fosse apparsa al momento dell'ammissione, esso, con apposito
referto, deve avvertire l'amministrazione dell'ospedale, e questa entro tre
giorni deve darne avviso al Console ed all'autorità politica della Provincia
o del circondario per le occorrenti disposizioni di rimpatrio o per quelle altre
provvidenze che occorressero senza indugio nell'interesse del pubblico servizio.
------------------------
116. L'amministrazione che, non ostante il referto del medico, trascuri di ordinare
la dimissione dell'infermo cronico nei casi in cui possa essere disposta senza
danno personale di esso, ovvero trascuri di promuovere dal regio Governo i provvedimenti
suaccennati, è tenuta responsabile in proprio, ai sensi dell'art. 29
della legge, delle spese cagionate per l'indebita permanenza dello straniero
nell'istituto.
Potrà tuttavia essere consentita un'ulteriore permanenza nell'ospedale
dello straniero affetto da malattia cronica, quando esso, o le persone interessate,
od il console dichiarino di sostenere le spese di mantenimento e cura, fornendo
garanzia pel pagamento, e l'ospedale possa sopperirvi senza venir meno al proprio
ufficio secondo gli statuti.
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TITOLO VIII
Disposizioni generali
117. L'azione popolare, nei limiti e con le condizioni di cui agli artt. 82
e 83 della legge, è fatta valere:
a) con atto di citazione ai termini del codice di procedura civile, quando l'attore
popolare introduca la lite;
b) con atto di opposizione di terzo, con atto di appello, con ricorso per cassazione
o con domanda di rivocazione ai termini dello stesso codice, nei casi e nei
termini in cui tali rimedi potrebbero essere esercitati dalla legale rappresentanza
dell'ente;
c) con atto d'intervento in causa in qualunque grado e stato, ai termini del
codice di procedura civile; e con atto di costituzione di parte civile in giudizio
penale, nei modi e termini stabiliti dal codice di procedura penale.
In ogni caso l'atto introduttvo della lite, ovvero il primo atto di procedura
in cui l'azione popolare è fatta valere, debbono contenere l'enunciazione
della data del ricorso al Prefetto, e l'enunciazione della data del deposito
prescritti dall'art. 83. L'originale del ricorso e il certificato dell'eseguito
deposito debbono essere consegnati in cancelleria insieme col mandato al procuratore
o all'avvocato.
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118. Il ricorso al Prefetto, di cui all'art. 83 della legge, deve contenere
la enunciazione del fatto ed i motivi di diritto sui quali il ricorrente forma
le sue conclusioni, con la dichiarazione che egli intende spiegare, o si riserva
spiegare l'azione popolare, e dovrà essere firmato dalla parte o da un
suo mandatario speciale.
Il ricorso, mediante rilascio di copia, è notificato all'ufficio del
Prefetto, o all'ufficio del sottoprefetto che lo trasmetterà immediatamente
al Prefetto.
Questi, avuta comunicazione del ricorso, provvederà come per legge, ove
ne sia il caso e sia di sua competenza, o ne darà comunicazione all'ufficio
competente perché possa provvedervi. In ogni caso, darà avviso
del ricorso alla legale rappresentanza dell'ente.
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119. L'azione popolare può essere esercitata anche da persona diversa
da quella che notificò il ricorso al Prefetto.
L'ufficio di Prefettura darà, a chiunque ne faccia richiesta, copia autenticata
dal Prefetto dei ricorsi preannunzianti l'azione popolate. Il richiedente dovrà
anticipare, oltre la carta da bollo, quanto sia dovuto per spese di copia.
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120. Il deposito di cui all'art. 83 della legge è fatto presso il tesoriere
del Comune. Questi dovrà rilasciarne ricevuta indicante il nome del depositante,
la somma depositata e la dichiarazione che il deposito è fatto per esercitare
l'azione popolare contro persone o enti che il depositante indicherà.
Il tesoriere non può ricusare di ricevere il deposito o di rilasciarne
ricevuta come sopra.
Rimane in ogni caso salvo il diritto di eseguire il deposito nella Cassa dei
depositi e prestiti ai termini delle leggi generali.
Basterà un solo deposito qualunque sia il numero degli esercenti l'azione
popolare, purché la causa si faccia in contraddittorio degli stessi enti
o persone e tutti gli attori abbiano lo stesso procuratore e domiciliatario.
Insieme col merito, l'autorità giudiziaria pronunzierà sulla restituzione
o aggiudicazione del deposito.
------------------------
121. Chiunque può esercitare l'azione popolare, può anche proseguire
un'azione popolare che altri abbia introdotta, profittando degli atti, sentenze
e mezzi di prova della causa; ma dovrà fare un nuovo deposito, salvi
i casi seguenti:
a) che l'attore precedente gli abbia cedute le proprie ragioni sul precedente
deposito e rinunziato alla lite;
b) ovvero che l'attore gli abbia cedute le proprie ragioni, e il cessionario
continui nella lite; ma il nuovo attore dev'essere anche egli rappresentato
dallo stesso procuratore e domiciliatario.
L'attore precedente rimane sempre obbligato verso i convenuti per le spese e
i danni cui avesse dato luogo, fino ad accettazione della rinunzia della lite.
------------------------
122. L'azione popolare non può essere rinunziata, ma può farsi
rinunzia alla lite. La rinunzia dev'essere accettata da tutte le parti in causa
e dal Prefetto.
Quando per concordia di tutte le parti abbia luogo la rinunzia alla lite, i
procuratori dovranno presentare in cancelleria una scrittura concordata, da
loro firmata insieme alle parti e avente il visto del Prefetto o per esso del
sottoprefetto. In tale scrittura dovrà provvedersi circa alle spese della
lite e la restituzione o attribuzione del deposito.
Il Prefetto o sottoprefetto prima di apporre il visto dovranno accertarsi che
la Giunta provinciale amministrativa abbia approvata la transazione della lite.
Il cancelliere redigerà verbale delle conclusioni concordate. L'avente
interesse consegnerà una copia autentica del verbale al custode del deposito,
il quale ne farà la restituzione a chi di diritto ai termini del verbale
stesso.
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123. Nelle cause di azione popolare, il Prefetto, quando lo stimi opportuno,
invierà gli atti della causa al pubblico ministero perché questi,
ove lo creda conveniente, intervenga in causa per ispiegare le sue conclusioni.
Parimenti la Giunta provinciale amministrativa, quando la gravità o le
particolari circostanze della causa lo richiedano, può, ai termini degli
artt. 44, 46 e 50 della legge, nominare un procuratore ed occorrendo un avvocato
perché, durante il corso della lite, tutelino gl'interessi dell'istituzione.
In tali casi l'ammissione al gratuito patrocinio ha luogo di diritto.
Col consenso dell'avvocato generale erariale l'incarico di cui sopra sarà
dato preferibilmente, nei luoghi ove siedono avvocature erariali, agli uffici
dell'avvocatura erariale.
Ancorché il Prefetto non abbia costituito procuratore, dovranno al medesimo
sempre essere notificate le sentenze emanate in causa, le quali non faranno
passaggio in cosa giudicata fino a che, anche di fronte al Prefetto, non sieno
decorsi i termini per impugnarle.
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124. Fra gli ospedali tenuti, ai termini dell'art. 98 della legge, a fornire
il locale ed a lasciare a disposizione della facoltà medico-chirurgica
i malati ed i cadaveri occorrenti pei diversi insegnamenti, sono compresi i
manicomi ed ogni altro istituto avente carattere di istituto pubblico di beneficenza
diretto alla cura di qualsiasi malattia in genere, od in ispecie.
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125. Per le controversie di cui all'articolo 80 della legge, l'amministrazione
interessata dovrà dirigere al Prefetto della Provincia un reclamo contenente:
1) la esposizione del fatto e la enunciazione del titolo su cui fonda la propria
domanda di rimborso;
2) l'indicazione delle eccezioni che l'amministrazione debitrice oppone (se
ne opponga) al pagamento, e le repliche che dà l'amministrazione ricorrente;
3) l'indicazione dei documenti a sostegno del reclamo, i quali devono essere
allegati in originale o per copia certificata conforme;
4) la richiesta dell'ordine di pagamento della somma che sarà liquidata.
Il reclamo dovrà, a cura dell'amministrazione ricorrente, essere comunicato
per copia all'amministrazione interessata, mediante piego raccomandato spedito
per posta con ricevuta di ritorno.
Il piego dovrà essere spedito legato senza busta e senza fascia, e per
modo che il bollo postale debba essere impresso sul foglio nel quale è
iscritto il ricorso.
La ricevuta dell'ufficio postale, dalla quale risulta tale comunicazione, sarà
pure essa allegata ai documenti uniti al ricorso originale da spedirsi al Prefetto.
Il Prefetto invierà il reclamo alla Giunta provinciale amministrativa,
nel caso di cui alla lettera a), e al Ministero dell'interno nel caso di cui
alla lettera b) dell'art. 80 della legge.
La Giunta provinciale amministrativa e il Ministero dell'interno si pronunceranno
sui ricorsi non prima di 30 giorni dalla data della ricevuta della copia del
ricorso rilasciata dal destinatario.
Entro il suddetto termine le amministrazioni interessate potranno presentare
all'autorità decidente le loro controdeduzioni al ricorso.
Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa e i decreti del Ministero
dell'interno conterranno l'ordine di pagamento entro 15 giorni dalla notificazione
del provvedimento. Tale notificazione sarà fatta per mezzo dell'ufficio
postale nella forma prescritta al secondo capoverso di questo articolo.
Quando l'amministrazione debitrice non dia esecuzione all'ordine di pagamento,
sarà provveduto a norma di legge, salvi sempre gli effetti dell'ultimo
capoverso dell'art. 80 (41).
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(41) I commi 6 e 7 sostituiscono, per opera dell'art. 2 D.Lgt. 2 dicembre 1915,
n. 1847, l'originario comma 6. Gli ultimi cinque commi sono peraltro incompatibili
col nuovo testo dell'art. 80 della legge.
126. La denunzia che i notai devono fare al Sindaco locale ai sensi dell'art.
84 della legge deve esprimere: la data dell'atto, il nome e il cognome del disponente,
il testo letterale dell'atto nella parte concernente la liberalità, l'erede
o gli eredi universali ed il loro domicilio.
Se la liberalità riguarda uno o più Comuni diversi, il Sindaco
che riceve la denunzia deve darne comunicazione ufficiale a quello dei Comuni
interessati, affinché ne sia data partecipazione alla rispettiva Congregazione
di carità.
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127. L'elenco che ai sensi dell'articolo predetto devono i ricevitori del registro
trasmettere all'Intendenza di finanza dalla quale dipendono, deve essere redatto
in doppio esemplare e spedito non oltre i 20 giorni dalla data della registrazione
dell'atto.
Entro lo stesso termine i ricevitori del registro faranno direttamente ai Sindaci
le comunicazioni prescritte dall'art. 27 del R.D. 19 novembre 1889, n. 6535,
serie 3ª, in esecuzione dell'art. 81 della legge di sicurezza pubblica
(42).
Queste ultime comunicazioni devono essere accompagnate da un elenco in due esemplari,
uno dei quali sarà dal Sindaco restituito al ricevitore con dichiarazione
di ricevuta.
Nei primi cinque giorni di ciascun mese, gl'Intendenti trasmettono al Prefetto
della rispettiva Provincia un esemplare degli elenchi loro inviati dai ricevitori
nel mese precedente, anche quando vi fossero comprese liberalità in favore
di enti che hanno sede o debbano essere istituiti in altra provincia.
Entro dieci giorni successivi i Prefetti devono fare comunicazione di queste
ultime liberalità ai Prefetti delle Provincie nei quali (43) sono compresi
i Comuni interessati per le occorrenti comunicazioni ai Sindaci rispettivi.
------------------------
(42). Il R.D. 19 novembre 1889, n. 6535, riguarda il ricovero degli inabili
al lavoro, ed è riportato al n. E/I di questa voce. L'art. 81 della legge
di P.S. è oggi sostituito dagli artt. 154 e 155 del T.U. delle leggi
di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
(43) Così nel testo ufficiale.
128. Le istituzioni pubbliche di beneficenza o le Congregazioni di carità,
appena ricevuta la denuncia delle donazioni o dei lasciti di cui all'art. 84
della legge, o ne siano in qualunque altro modo informate, devono procedere
agli atti conservativi per assicurare la esecuzione della liberalità.
Se trattasi di donazione fra vivi, l'ente interessato deve tosto trasmettere
copia autentica dell'atto all'autorità tutoria per essere autorizzato
ad accettarla ai sensi dell'art. 36 della legge (44) e degli artt. 1057, 1069
s. del codice civile (45), curando la trascrizione dell'atto stesso secondo
l'art. 1932 del predetto codice (46), qualora la donazione comprenda immobili
od altri beni capaci di ipoteca.
------------------------
(44) Vedi anche L. 21 giugno 1896, n. 218.
(45) Ora, artt. 782 e 790 cod. civ. 1942.
(46) Ora, artt. 2643 e 2651 cod. civ. 1942.
129. Se si tratta di legato, quando il testatore non abbia disposto che i frutti
debbano decorrere dal dì della sua morte ed i beni legati non siano della
natura di quelli indicati dagli articoli 865, n. 2, e 866 del codice civile
(47), l'ente legatario deve tosto far notificare all'erede che, salvo disposizioni
in contrario dell'autorità tutoria, esso chiede il rilascio del legato
(artt. 863, 864, codice civile) (48).
Deve poi, ove particolari circostanze lo suggeriscano, chiedere, nei modi di
legge, la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede agli effetti
degli artt. 1032 e 2054 s. del codice predetto (49).
------------------------
(47) Ora, artt. 669 e 670 cod. civ. 1942.
(48) Ora, artt. 649 e 669 cod. civ. 1942.
(49) Ora, art. 512 cod. civ. 1942.
130. Nel caso di eredità, l'ente erede deve subito, specialmente quando
non siavi esecutore testamentario nominato dal testatore, far procedere alla
apposizione dei suggelli, alla compilazione dell'inventario giudiziale ai termini
dell'articolo 847 s. del codice di procedura civile (50) alla denunzia dell'eredità,
ai termini dell'art. 79 della L. 13 settembre 1874, n. 2076 (51).
Se sia necessaria la nomina di un amministratore fino a che l'ente erede non
sia autorizzato ad accettare, questi deve invocare dal Tribunale il relativo
provvedimento ai sensi dell'art. 857 s. del codice civile (52).
Il dovere di procedere ad atti conservatori, durante le pratiche per l'accettazione,
non rende necessario di prendere possesso dei beni dell'eredità o di
assumerne l'amministrazione.
------------------------
(50) Ora, art. 752 cod. proc. civ. 1940.
(51) Vedi, ora, art. 51 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge tributaria sulle
successioni).
(52) Ora, artt. 641 e segg. cod. civ. 1942.
131. Le notificazioni prescritte dalla legge sulle istituzioni pubbliche di
beneficenza e dal presente regolamento, debbono eseguirsi dagli uscieri giudiziari
nell'interesse pubblico, e non danno quindi luogo all'esazione di alcun diritto
od indennità, che vengono iscritti nei rispettivi repertori insieme ai
diritti ed alle indennità in materia penale, per effetto del conseguimento
del sussidio.
------------------------
132. Per l'applicazione delle penalità stabilite negli artt. 13, 17,
78, 84, 89 della legge, si osservano le disposizioni del D. 30 dicembre 1865,
n. 2721 (53).
------------------------
(53) Vedi, ora, artt. 196 e segg. R.D. 9 luglio 1939, numero 1238 sull'ordinamento
dello stato civile.
TITOLO IX
Disposizioni finali e transitorie
133-142. (54).
TITOLO I
Del patrimonio delle istituzioni pubbliche di beneficenza - Inventario
1. Ciascuna Congregazione di carità (56) e ciascuna istituzione pubblica
di beneficenza deve avere un inventario nel quale siano descritti, nei modi
stabiliti dal presente regolamento, tutti i beni che costituiscono il rispettivo
patrimonio.
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(54) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 1891.
(56) L'art. 13 R.D. 26 luglio 1896, n. 361, riportato al n. A/IV di questa voce
ha abrogato tutte le norme di questo R.D. incompatibili con quello. Le Congregazioni
di carità sono state sostituite dagli Enti comunali di assistenza (L.
3 giugno 1937, n. 847 riportata al n. C/I di questa voce). Le funzioni tutorie
della G.P.A., in materia, sono passate ai Comitati provinciali per l'assistenza
e la beneficenza pubblica (D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, numero 173, riportato al
n. C/II di questa voce). Le sottoprefetture sono state soppresse con D.L. 2
gennaio 1927, n. 1, che ne ha devoluto le funzioni alle Prefetture.
2. Quest'inventario comprende tutti i beni che costituiscono la dotazione dell'istituzione
e le cose dei terzi ad essa affidate. La parte dell'inventario che comprende
la dotazione dell'istituzione si divide nelle seguenti categorie.
Attivo:
a) fondi rustici;
b) scorte rurali vive e morte;
c) fabbricati, coll'indicazione e la descrizione degli oggetti d'arte che ne
fanno parte;
d) censi, livelli, canoni e legati perpetui;
e) titoli di debito pubblico emessi o garantiti dallo Stato;
f) altri valori pubblici o industriali;
g) crediti ipotecari e chirografari;
h) oggetti d'arte che non fanno parte degli immobili ed oggetti preziosi;
i) altri oggetti mobili;
k) attivi à diverse patrimoniali;
l) capitali esistenti in cassa o in deposito, per effetto di trasformazione
di patrimonio;
m) rimanenza netta di cassa proveniente da sopravanzi di rendite.
Passivo:
a) debiti ipotecari e chirografari;
b) censi, livelli, canoni, legati ed altre annualità perpetue;
c) pensioni vitalizie;
d) passività diverse patrimoniali.
La parte dell'inventario che comprende le cose dei terzi è costituita
dalla categoria seguente:
depositi a cauzione o custodia.
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3. I beni immobili sono descritti nell'inventario o in appositi registri di
consistenza allegati al medesimo, con le seguenti indicazioni:
a) il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità e la descrizione
risultante dal catasto;
b) la provenienza: se da eredità, legato, acquisto, permuta ecc.; i titoli
di proprietà: atto o rogito, o le prove del possesso quando manchi il
titolo;
c) il valore capitale e la rendita attuale effettiva o presunta;
d) le servitù, i pesi, gli oneri diversi dei quali sono gravati, con
designazione del possessore o creditore rispettivo;
e) l'uso speciale a cui sono destinati.
I diritti, le servitù e le azioni che, per l'art. 415 del codice civile,
si considerano come beni immobili, sono descritti insieme al fondo al quale
appartengono; e se non costituiscono una pertinenza di un immobile dell'istituzione,
sono descritti a parte.
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4. Le attività e le passività, compresi i diritti e le azioni
di cui all'art. 418 codice civile, si descrivono nel detto inventario con le
indicazioni seguenti:
a) la denominazione;
b) l'ammontare in capitale ed in annualità od interesse;
c) gli atti, ossiano titoli dai quali risultano costituite od accertate le iscrizioni
ipotecarie relative;
d) la scadenza del capitale dovuto o la cessazione dell'annualità temporanea.
La mobilia e gli altri oggetti mobili si descrivono con le notizie seguenti:
a) la indicazione degli stabilimenti o dei locali in cui si trovano;
b) la designazione secondo la natura e la specie;
c) la quantità ed il numero per ciascuna specie;
d) lo stato ed il valore attuale.
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5. Nella classificazione del patrimonio degli istituti di beneficenza, nelle
diverse categorie sovra indicate debbono distinguersi i beni fruttiferi dagli
infruttiferi.
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6. La valutazione dei fondi rustici e dei fabbricati, in mancanza di recenti
perizie, si desume dal prezzo di affitto o dalla rendita conseguita, in media
annuale, nell'ultimo quinquennio capitalizzata al 100 per 5, previa deduzione
delle imposte e sovrimposte e delle spese d'amministrazione ad essi relative.
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7. La rendita del debito pubblico e gli altri titoli garantiti dallo Stato si
registrano nello inventario pel valore nominale.
Gli altri valori pubblici ed industriali, al prezzo di borsa del giorno precedente
a quello in cui si forma l'inventario o se ne compilano le note di variazione
annuale.
Le pensioni vitalizie si capitalizzano in ragione di cinque o dieci annualità,
secondo che il pensionato abbia o no sorpassata l'età di cinquanta anni.
Il valore capitale delle altre attività e passività fruttifere,
quando non risulti dal titolo costitutivo, si determina sulla base del 100 per
5 dell'annualità relativa.
I beni mobili infruttiferi si inscrivono pel loro valore venale noto o presunto.
Per le rendite di natura il valore si determina in base al prezzo medio delle
mercuriali dei vicini mercati, e le derrate si indicano per qualità e
quantità.
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8. La consegna dei beni immobili ai conduttori o ad agenti responsabili deve
risultare dal relativo contratto o da apposito inventario, con descrizione dello
stabile, degli affissi, delle scorte, degli attrezzi ed altri accessori.
Gli oggetti mobili che si consegnano agli agenti responsabili debbono risultare
da speciale inventario da essi firmato, nel quale dovrà essere indicata
ogni innovazione successiva in aumento o diminuzione.
Il regolamento interno per le Congregazioni di carità e per le altre
amministrazioni di beneficenza deve determinare le attribuzioni e le garanzie
dei detti consegnatari, i registri che debbono tenere ed il modo di render conto
della loro gestione.
Però gli oggetti di valore, titoli di credito e simili devono esser dati
in consegna ai tesorieri o depositati presso istituti di credito.
------------------------
9. L'alienazione d'immobili, di titoli e di altri valori capitali che costituiscono
la dotazione dell'istituto, quando la prudenza non richiegga di attendere un
più proficuo impiego, deve, di regola, esser tosto seguita da investimento
di pari entità in acquisto di titoli del debito pubblico dello Stato,
o di altri titoli emessi o garantiti dallo Stato in affrancazione di prestazioni
passive perpetue od in miglioramenti del patrimonio, nei casi nei quali sia
evidente la maggiore utilità di tale impiego, ai sensi degli artt. 28
e 96 della legge.
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10. Tutti gli aumenti, le diminuzioni, le trasformazioni che si verificano nel
valore e nella consistenza patrimoniale sì attiva che passiva devono
esser notati nella categoria corrispondente dell'inventario alla quale si riferiscono.
Eguali variazioni debbono farsi nell'inventario della mobilia, da tenersi in
continua evidenza secondo le consuetudini ed il regolamento interno dell'istituzione.
Tale inventario deve essere rinnovato integralmente ogni decennio.
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11. La comunicazione dell'inventario al Prefetto per la Giunta provinciale amministrativa
(58), a termini dell'art. 19 della legge, ha luogo, quanto al primo inventario,
mediante trasmissione di una copia delle note annuali delle aggiunte e variazioni,
coll'indicazione del valore rispettivo ed un richiamo al numero corrispondente
dell'inventario.
Pei mobili basta però un'indicazione sommaria.
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(58) Ora, gli ultimi tre commi.
12. Quando una stessa amministrazione abbia la rappresentanza e la gestione
di altri istituti di beneficenza costituiti con patrimonio e reddito separati,
gli inventari, la comunicazione delle varianti e la conservazione dei titoli
devono essere fatti separatamente per ciascuna istituzione.
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TITOLO II
Dell'esercizio annuale
13. L'esercizio annuale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre
dell'anno stesso.
Però all'effetto di liquidare, esigere o pagare l'importo di operazioni
relative al detto periodo, l'esercizio si protrae fino alla fine di febbraio
dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio stesso è definitivamente
chiuso.
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14. L'esercizio abbraccia tutte le operazioni che si verificano durante il periodo
che esso comprende e la relativa contabilità distingue quelle che riguardano
l'esercizio del bilancio da quelle altre che si riferiscono alle variazioni
nell'ammontare e nella specie del patrimonio.
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15. Sono materia del conto dell'esercizio:
a) le entrate accertate e scadute dal 1° gennaio al 31 dicembre;
b) le spese accertate e scadute nello stesso periodo di tempo;
c) le esazioni dei tesorieri e riscuotitori speciali, ed i pagamenti effettuati
durante l'esercizio, calcolato a norma dell'art. 13.
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16. Sono materia del conto generale del patrimonio, secondo le variazioni intervenute
nel corso dell'anno e risultanti dall'inventario, sia per effetto della gestione
del bilancio sia per qualunque altra causa, il valore degli immobili, crediti,
mobili ed altre attività e le passività patrimoniali.
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TITOLO III
Del bilancio di previsione
17. Il bilancio preventivo prescritto dall'articolo 20 della legge deve determinare
la previsione dell'entrata e della spesa di competenza dell'esercizio cui si
riferisce nonché l'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti.
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18. Il detto avanzo o disavanzo si desume dal risultato del consuntivo precedente,
colle variazioni derivanti dal risultato presumibile dell'esercizio in corso.
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19. Le competenze dell'anno sono classificate nel preventivo, tanto per l'entrata
che per la spesa, in tre titoli, cioè:
I entrate e spese effettive;
II movimento di capitali;
III partite di giro.
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20. Le entrate e le spese effettive si ripartiscono in ordinarie e straordinarie.
Sono ordinarie le entrare e le spese che hanno carattere permanente e sogliono
riprodursi ogni anno; sono straordinarie tutte le altre.
Fra le entrate ordinarie non possono essere annoverati i sussidi e le oblazioni
di mera liberalità, se non quando sono garantiti da una azione creditoria,
ovvero, tenuto conto della carità pubblica, hanno altrimenti carattere
di stabilità.
Sì nelle spese ordinarie che nelle straordinarie si distinguono quelle
dipendenti da oneri o gestione patrimoniale, quelle di amministrazione e quelle
di beneficenza.
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21. Il movimento di capitali comprende le operazioni che importano aumento,
diminuzione o trasformazione dei vari beni costituenti la dotazione permanente
dell'istituto, comprese le oblazioni, i lasciti o doni destinati ad essere capitalizzati
e gli avanzi delle rendite quando ne sia stato deliberato l'impiego ad aumento
di patrimonio. Tale movimento deve, in via normale, pareggiarsi fra le entrate
e le uscite.
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22. Le partite di giro sono costituite da anticipazioni e relativi rimborsi,
da depositi e relativa restituzione, che non alterano i proventi effettivi e
le spese della istituzione.
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23. I suddetti titoli sono suddivisi in capitoli come nel modello di bilancio
allegato A ed A1 (59); e i capitoli si ripartiscono in articoli.
L'enumerazione di detti capitoli non esclude che altri se ne possano aggiungere,
specialmente per quanto riguarda l'esercizio della beneficenza, secondo la diversa
indole delle istituzioni.
La divisione dei capitoli deve essere fatta in modo da comprendere entrate e
spese della stessa indole. La Giunta provinciale amministrativa (60), nell'esercizio
delle facoltà concessele dall'art. 38 della legge può regolarla
con istruzioni in via di massima, o con disposizioni particolari di ufficio
o sull'istanza dell'amministrazione interessata.
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(59) Ora, art. 52, terzo comma.
(60) Ora, art. 156 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, T.U. sulla pubblica sicurezza.
24. Il bilancio delle istituzioni che hanno il governo di più enti morali,
aventi, ciascuno, esistenza autonoma e patrimonio e reddito distinto, è
compilato secondo le norme stabilite nel titolo terzo, capitolo primo, del regolamento
amministrativo.
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25. I lasciti e fondi con applicazione determinata fanno parte in appositi capitoli,
del bilancio dell'ente che li amministra, salvo, ove occorra, di farne dimostrazione
particolareggiata in un allegato al bilancio stesso.
Il metodo medesimo deve essere seguito pei diversi fondi elemosinieri concentrati
nella Congregazione di carità, quando abbiano destinazioni speciali.
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26. Le entrate debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale,
senza diffalco di spesa di riscossione od altra riduzione qualsiasi; le spese,
senza riguardo all'entrata che ne possa derivare.
L'amministrazione dovrà curare che la scadenza delle entrate ordinarie,
come fitti, interessi, rette di ricoverati e simili coincidano coi periodi dell'anno
solare; ma quanto ai fitti dei fondi urbani e rustici potrà attenersi
alle consuetudini locali.
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27. Per le spese si devono tener presenti gli stanziamenti dei bilanci e le
risultanze dei conti precedenti, le decisioni tutorie e le disposizioni ministeriali,
specialmente per quanto riguarda le spese d'amministrazione, a sensi degli artt.
31, 39, 45 della legge.
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28. Le spese di amministrazione da sostenersi in comune devono dividersi in
due parti: per la parte che deve rimanere a carico dell'ente cui il bilancio
si riferisce, debbono esser comprese fra le spese ordinarie o straordinarie:
per la parte a carico degli altri enti consorziali debbono essere comprese nelle
partite di giro.
La quota da porsi a carico di ciascuna istituzione è determinata dalla
Giunta provinciale amministrativa (61) e per le istituzioni che interessano
più d'una provincia dal Ministero dell'interno, secondo la misura del
rispettivo interesse.
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(61) Ora, art. 354 cod. civ. 1942.
29. Le spese di nuove costruzioni o di grandi riparazioni agli stabili devono,
di regola essere stanziate in bilancio nel titolo I «spese effettive straordinarie».
Quando però venga dimostrato che siano per produrre un reale aumento
immediato o prossimo di patrimonio e sempreché siasene precedentemente
ottenuta speciale autorizzazione dalla Giunta amministrativa (61), ai termini
dell'art. 8 della legge ((n. 3), la parte della spesa corrispondente a tale
aumento verrà inscritta nel titolo II, «movimento di capitali».
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(61) Ora, art. 354 cod. civ. 1942.
30. Per ogni spesa non ordinaria da eseguire in rate annuali dev'essere iscritta
la sola parte che scade nell'anno finanziario, salvo stanziare le altre rate
nei successivi bilanci fino al totale esaurimento della somma così ripartita.
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31. Per sopperire alle deficienze possibili nelle assegnazioni passive del bilancio,
si iscrive in apposito capitolo della parte straordinaria un adeguato fondo
di riserva. Le prelevazioni di somme da questo fondo e la loro iscrizione al
capitolo deficiente è fatta per dodicesimi in ciascun mese o frazione
di mese, previa regolare deliberazione dell'amministrazione. Copia di tale deliberazione
deve esser comunicata al Prefetto per notizia della Giunta provinciale amministrativa
(61).
In caso di constatata necessità, le prelevazioni possono farsi in misura
superiore al limite sopra accennato; ma la relativa deliberazione motivata deve
essere preventivamente sottoposta all'approvazione della commissione provinciale
di beneficenza ed assistenza pubblica (62).
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(61) Ora, art. 354 cod. civ. 1942.
(62) La composizione degli organi amministrativi degli Enti comunali di assistenza,
che hanno sostituito le Congregazioni di carità, è regolata dalla
L. 3 giugno 1937, n. 847, riportata al n. C/I di questa voce. Gli artt. da 6
a 9 debbono pertanto ritenersi abrogati.
32. Nel bilancio si devono esprimere in nota i motivi delle differenze di qualche
importanza comparativamente alle prevlsioni dell'esercizio precedente. Si allegano
al bilancio le dimostrazioni ed i particolari necessari a giustificare le maggiori
o le nuove previsioni di entrate o di spese del bilancio stesso.
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33. Il bilancio di previsione è deliberato da ciascuna amministrazione
entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
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34. Appena deliberato dall'amministrazione, il bilancio è spedito al
Prefetto per la Giunta provinciale amministrativa (62) per l'esame e l'approvazione
tutoria, giusta l'art. 36, lett. a, della legge.
Se prima che incominci l'esercizio finanziario il bilancio non sia stato dalla
Giunta provinciale amministrativa (61) approvato in tutto od in parte, per la
parte non approvata l'amministrazione può regolare le spese sull'ultimo
preventivo approvato, nella misura di un dodicesimo della somma stanziata, per
ciascun mese o frazione di mese.
Pei bilanci delle istituzioni sussidiate a carico dello Stato si seguono le
speciali disposizioni sancite negli artt. 29, 30 e 31 del regolamento amministrativo
per la esecuzione della legge (63).
------------------------
(62) La composizione degli organi amministrativi degli Enti comunali di assistenza,
che hanno sostituito le Congregazioni di carità, è regolata dalla
L. 3 giugno 1937, n. 847, riportata al n. C/I di questa voce. Gli artt. da 6
a 9 debbono pertanto ritenersi abrogati.
(61) Ora, art. 354 cod. civ. 1942.
(63) Articoli abrogati dall'art. 5 L. 17 luglio 1919, n. 1176.
35. Le nuove o maggiori entrate non previste in bilancio che si accertano durante
l'anno devono essere tosto denunciate al Prefetto per la Giunta provinciale
(64) e di esse gli amministratori non possono valersi per accrescere le assegnazioni
passive del bilancio, senza autorizzazione della Giunta medesima.
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(64) Vedi, anche, art. 2 L. 3 giugno 1937, n. 847.
36. Qualunque nuova o maggiore spesa alla quale non si possa far fronte col
fondo di riserva di cui all'art. 31, non può esser ammessa che per deliberazione
debitamente approvata dalla Giunta amministrativa (64), alla quale si devono
indicare i mezzi per sopperire al nuovo o maggiore impegno.
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(64) Vedi, anche, art. 2 L. 3 giugno 1937, n. 847.
37. Nessuno storno di fondi da capitolo a capitolo può farsi nei bilanci
senza la preventiva autorizzazione della Giunta predetta (64), ai sensi dell'art.
38 della legge.
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(64) Vedi, anche, art. 2 L. 3 giugno 1937, n. 847.
TITOLO IV
Del servizio di riscossione, di cassa e dei depositi
Capo I - Delle cauzioni dei tesorieri
38. La cauzione che i tesorieri e riscuotitori speciali retribuiti devono prestare
sarà proporzionata alle riscossioni dell'istituzione al momento in cui
essi vengono assunti in servizio. Però deve nel contratto stipularsi
l'obbligo di aumentare la cauzione in proporzione al possibile aumento delle
entrate, delle riscossioni e dei versamenti.
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39. Le cauzioni possono essere prestate mediante:
a) vincolo sui certificati nominativi di rendita dello Stato, ragguagliata al
prezzo medio di borsa del semestre precedente:
b) deposito in numerario, cartelle dello Stato od altri fondi pubblici garantiti,
valutati colle norme indicate nella lett. a, da farsi presso la Cassa dei depositi
e prestiti od altro istituto di credito o risparmio designato come all'art.
23 della legge;
c) obbligazioni formali rilasciate, a favore dell'istituzione, da istituti di
credito di notoria solvenza;
d) ipoteca sopra determinati beni stabili, il cui valore libero superi almeno
d'un terzo la somma fissata per cauzione;
e) ovvero, in parte coll'uno ed in parte coll'altro degli indicati mezzi cumulativamente.
Quando si tratti di riscossioni di piccola entità, la cauzione dei riscuotitori
retribuiti potrà, coll'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa
(65), essere versata in contante presso il cassiere dell'istituzione, od essere
gradatamente formata colle ritenute sull'aggio.
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(65) Ora sostituito dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge del registro)
e dal D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 (Nuove norme sull'imposta di bollo).
40. Le amministrazioni, nel deliberare il conferimento del servizio di cassa,
o la nomina del tesoriere o dei riscuotitori speciali retribuiti, e nel proporla
all'approvazione della Giunta amministrativa (65), devono indicare:
a) la natura e l'ammontare della cauzione da prestare;
b) l'aggio o compenso che sia da attribuire al tesoriere o riscuotitore;
c) l'ammontare annuo e la speciale natura delle entrate ordinarie dell'istituzione
e sue dipendenze;
d) la somma che normalmente può trovarsi in cassa, tenuta presente la
disposizione all'articolo 23 della legge;
e) infine la natura e l'entità delle riscossioni ad essi affidate ed
il tempo entro il quale sono obbligati a versare in cassa le somme riscosse.
Le disposizioni contenute nelle lettere d) ed e) di questo articolo si applicano
anche alla nomina dei riscuotitori e collettori gratuiti; quella contenuta nella
lettera e) non è applicabile ai tesorieri retribuiti.
------------------------
(65) Ora sostituito dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge del registro)
e dal D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 (Nuove norme sull'imposta di bollo).
41. Qualora la cauzione sia da prestare in tutto o in parte mediante ipoteca
sui beni stabili, insieme alla proposta, come sopra motivata, devono essere
comunicati alla Giunta amministrativa (65):
a) i titoli comprovanti la proprietà dei beni in chi presta la cauzione
o ne consente il vincolo in favore di esse;
b) una stima giurata del valore attuale dei beni;
c) i documenti che comprovino la libertà dei beni stessi, o dai quali
risulti che hanno ancora una parte libera di valore superiore all'ammontare
della cauzione in relazione all'art. 39, lettera d).
------------------------
(65) Ora sostituito dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge del registro)
e dal D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 (Nuove norme sull'imposta di bollo).
42. In base ai predetti elementi, ed agli altri che può chiedere, la
Giunta provinciale amministrativa (65) emette le sue determinazioni, curando,
nell'interesse dell'istituzione, di rendere agevole e meno dispendiosa l'opera
di detti agenti.
Questi non possono essere assunti in servizio prima che la Giunta (65) siasi
pronunziata favorevolmente, e finché la cauzione non sia effettivamente
prestata.
------------------------
(65) Ora sostituito dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge del registro)
e dal D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 (Nuove norme sull'imposta di bollo).
43. Qualora il servizio di esazione e di cassa sia da affidare all'esattore
comunale, questi, ove sia necessario, deve prestare un congruo supplemento di
cauzione ai termini di legge.
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44. I tesorieri, ed i riscuotitori che cessano dalle rispettive funzioni, per
ottenere lo svincolo colo della cauzione, devono giustificare che l'ultimo conto
finanziario è stato approvato e che hanno eseguito il versamento a saldo
d'ogni loro debito.
La relativa deliberazione di svincolo deve essere approvata dalla Giunta provinciale
amministrativa (66).
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(66) Nel caso si tratti di istituzioni di seconda classe, il termine è
di tre anni (art. 20 L. 17 luglio 1890, n. 6972).
45. Le spese per prestare e per liberare la cauzione sono a carico di chi la
presta, e possono essere sostenute dalla istituzione qualora soltanto il tesoriere
o riscuotitore presti gratuitamente l'opera sua, con l'obbligo di continuarla
per non meno di due anni.
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46. Nel caso che gli esattori comunali del quinquennio attualmente in corso
si rifiutassero di prestare o di aumentare la cauzione pel servizio di tesoreria
o di riscossione delle istituzioni di beneficenza, si provvederà al servizio
medesimo con tesorieri o riscuotitori interinali.
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Capo II - Delle riscossioni e dei pagamenti
47. Il carico della esazione è determinato da ruoli o prontuari od ordini
di riscossione annuali o parziali nei quali, colla stessa classificazione seguìta
nel bilancio, sono registrati i nomi dei debitori, l'oggetto del debito, le
rate da esigere e le rispettive scadenze, con un margine per notarvi a suo tempo
la somma esatta, la data ed il numero della relativa quietanza.
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48. Per eccezione però i tesorieri o riscuotitori debbono accettare,
anche senza previa autorizzazione dell'amministrazione, le somme che i terzi
intendano versare a qualsiasi titolo in pro dell'istituzione, rilasciandone
ricevuta colla clausola «salvo i diritti dell'istituto», quando
non si tratti di dono od elargizione incondizionata; nel qual caso il tesoriere
o riscuotitore indicherà il titolo per il quale si asserisce di voler
fare il versamento e comunicherà per iscritto, nel termine di ventiquattro
ore, all'amministrazione, il fatto dell'avvenuta esazione.
Tali doni ed elargizioni devono essere pubblicati in modo visibile, nel luogo
e tempo determinati dall'amministrazione.
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49. Ogni partita d'introito deve risultare da un bollettario, possibilmente
unico, a madre e figlia e con numero continuativo, da consegnare a ciascun tesoriere
di volta in volta che il bollettario precedente è esaurito.
Ove esistano speciali riscuotitori, anche essi ricevono il loro bollettario
che devono ripresentare all'amministrazione in un periodo di tempo che non può
eccedere i cinque giorni, insieme alla prova del versamento effettuato presso
il tesoriere.
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50. I tesorieri e riscuotitori devono, a brevi periodi che saranno determinati
nel regolamento interno, rendere conto alla amministrazione delle somme non
riscosse alle rispettive scadenze, sia in tutto che in parte.
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51. Tutti i pagamenti sono ordinati ed eseguiti per mezzo di mandati tratti
con numero d'ordine progressivo ed indicanti: l'istituto in conto del quale
si emettono, l'esercizio, il capitolo od articolo del bilancio cui la spesa
è imputata, l'oggetto della spesa, la somma da pagare, in tutte le lettere
ed in cifre, il creditore o creditori, la data della emissione.
------------------------
52. Prima di rilasciare un mandato di pagamento deve essere verificata e giustificata
la causa legale della spesa; deve essere liquidato il conto, accertato che la
somma da pagare sia nei limiti del fondo stanziato e ne sia fatta l'imputazione
al capitolo relativo, alla competenza dell'esercizio, o, separatamente, ai residui.
------------------------
53. Il conto del residui è sempre tenuto separato da quello della competenza:
nessuna spesa relativa a quelli può essere imputata a questa o viceversa;
con un mandato stesso non si possono ordinare pagamenti imputabili cumulativamente
ai residui ed alla competenza dell'esercizio.
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54. Il pagamento degli stipendi agli impiegati, delle pensioni, dei fitti o
simili spese d'importo e scadenze fisse ed accertate può farsi in base
a ruoli e prospetti di variazioni rilasciati con le cautele di cui ai precedenti
articoli.
I mandati coi quali si ordina il pagamento dei suddetti ruoli o prospetti sono
emessi soltanto alla scadenza del debito, essendo vietati i mandati annuali
complessivi.
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55. L'emissione ed il pagamento di mandati provvisori sono vietati.
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56. I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere:
a) se non sono muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri della
amministrazione che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato o,
in difetto, del membro anziano, e del ragioniere dove esiste;
b) se non sono entro il limite del fondo stanziato nel relativo capitolo del
bilancio;
c) se non sono muniti di regolare quietanza del titolare del mandato o di suo
legale procuratore.
La disposizione della lett. a non è applicabile alle amministrazioni
rappresentate da un solo amministratore, nel quale caso basta la sua firma e
quella del ragioniere dove esiste.
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, su richiesta scritta dei
creditori, possono anche disporre che i mandati di pagamento siano estinti dal
tesoriere a mezzo di versamento in conto corrente postale a nome del creditore
(67).
In questo caso la ricevuta di versamento nel conto corrente costituisce titolo
di scarico per il tesoriere e prova liberatrice a favore dell'ente (67).
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(67) Articolo da ritenersi abrogato per l'abrogazione dell'art. 43 della legge.
Vedi anche D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, il quale, all'art. 17, così
dispone:
«I quattro quinti dei fondi stanziati annualmente sia nella parte ordinaria
che in quella straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'integrazione
dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ai sensi della L. 3 giugno 1937,
n. 847, della L. 8 aprile 1940, n. 377, e del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173,
vengono dal Ministero ripartiti, nei primi due mesi dell'esercizio finanziario,
tra le Province, affinché i Prefetti li distribuiscano fra gli Enti comunali
di assistenza.
Il residuo quinto resta a disposizione del Ministero per fronteggiare successive
esigenze inerenti all'integrazione dei bilanci degli Enti predetti.
Del contributo assegnato, in via ordinaria, dal Prefetto sarà da ciascuna
amministrazione tenuto conto nel provvedere agli adempimenti di cui all'art.
26 del regolamento approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99».
57. Chiuso l'esercizio del bilancio, i mandati non pagati s'intendono annullati,
e il loro ammontare passa nei residui: salvo il diritto al creditore di chiederne
la rinnovazione se ed in quanto il suo credito non sia prescritto.
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58. Le partite di entrata che si compensano con eguali partite di uscita, come
ad esempio il fitto figurativo dei fabbricati ad uso dell'istituto, possono
registrarsi, invece che con giro di cassa fittizio, mediante scritturazione
all'attivo ed al passivo dei conti rispettivi: ed in tal caso a cura dell'amministrazione
ne viene data comunicazione al tesoriere per le corrispondenti annotazioni nei
ruoli e prontuari delle entrate e delle spese, senza che su tali somme gli spetti
alcun aggio di riscossione.
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59. Le somme che, eccedendo i bisogni ordinari devono essere depositate ad interesse,
a' sensi dell'art. 23 della legge, sono quelle per le quali si attende l'occasione
onde impiegarle stabilmente o che, se destinate alla spesa, superino il bisogno
di due o più mesi, secondo l'indole e l'importanza dell'istituto, e la
possibilità di ritirarle prontamente dalla cassa dell'istituto di credito
che le tiene in deposito.
Apposite istruzioni saranno date per regolare il deposito delle somme medesime
nelle casse postali di risparmio.
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60. Gli assuntori del servizio di tesoreria, i tesorieri, ed i riscuotitori
speciali hanno obbligo di tenere un giornale di cassa nel quale, con istretto
ordine cronologico, senza lacune od abrasioni, registrano ogni riscossione ed
ogni pagamento sia definitivo o momentaneamente pendente, sia di uno o di altro
esercizio aperto, sia di qualunque istituzione alla stessa amministrazione soggetta.
Il detto giornale dev'essere comunicato per estratto a brevi periodi o giornalmente,
per le aziende importanti, alle rispettive amministrazioni: per le altre basterà
prescrivere che il giornale di cassa sia presentato giornalmente o a brevi periodi
al presidente o ad altro membro dell'amministrazione da esso delegato, per il
visto di chiusura.
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61. Lo stato di cassa dei tesorieri e riscuotitori speciali è sottoposto
a verifica bimensile, oltre quelle straordinarie per iniziative dell'amministrazione
o dell'autorità politica.
La verifica deve consistere nella effettiva materiale ricognizione delle somme,
dei titoli e valori esistenti in cassa, seguìta da accertamento di quello
che dovrebbe trovarsi al dato istante mercé esatto riscontro del giornale
generale di cui all'articolo precedente e dei registri o documenti relativi
alla entrata ed alla uscita.
Il risultato di ciascuna verifica ordinaria o straordinaria deve formare oggetto
di processo verbale in conformità del modello allegato a questo regolamento
(lettera B) (68) ed un esemplare di esso verbale deve esser tosto spedito al
Prefetto della Provincia.
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(68) Comma aggiunto dall'art. 3 D.Lgt. 2 dicembre 1915, n. 1847.
Vedi anche nota 13 all'art. 30.
62. Quando il servizio di cassa è fatto dagli esattori comunali essi
devono tenere separati da quelli dei Comuni i conti ed i fondi relativi alle
istituzioni di beneficenza.
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63. Quando il servizio di tesoreria venga affidato ad un istituto di credito
o di risparmio non saranno applicabili le disposizioni degli articoli 61 e 62,
ma dovranno essere determinate nel contratto le norme per esercitare il controllo
sui versamenti, per riconoscere a non lunghi intervalli la situazione del conto
corrente e per assicurare il pagamento dei mandati.
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TITOLO V
Del rendimento dei conti (69)
64. Entro il mese di marzo i tesorieri presentano alla rispettiva amministrazione
il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto
separatamente per ciascuna istituzione e secondo i modelli lettera C e C1.
Ove tale conto non sia presentato nell'indicato termine, ovvero sia riconosciuto
inesatto o irregolare ed il tesoriere rifiuti di correggerlo, la Giunta provinciale
amministrativa (70), in seguito a denunzia dell'amministrazione interessata
od anche d'ufficio, lo fa compilare a spese di esso o di chi di ragione.
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(69) Mentre i compiti tutori generali della G.P.A. in materia sono stati dal
D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173 (riportato al n. C/II) trasferiti al Comitato
provinciale di assistenza e beneficenza, quelli di nomina e sorveglianza sui
cassieri e tesorieri sono stati riservati al Prefetto dall'art. 22 della L.
17 luglio 1890, n. 6972 come modificata dall'art. 8, R.D. 30 dicembre 1923,
n. 2841.
(70) Vedi nota 15 all'art. 32.
65. Il conto finanziario deve compilarsi seguendo la stessa classificazione
e lo stesso ordine del bilancio di previsione e deve dimostrare articolo per
articolo:
a) il fondo di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio precedente, giusta
il relativo conto approvato;
b) le riscossioni avvenute sui residui attivi ed i pagamenti effettuati sui
residui passivi antecedenti;
c) le somme rispettivamente incassate e pagate sulle previsioni di competenza
dell'anno: per le entrate e le spese effettive, per il movimento dei capitali,
per le partite di giro;
d) i residui attivi e passivi della gestione per la quale si rende il conto,
e che si trasportano all'esercizio successivo;
c) le differenze in più o in meno fra le somme previste o successivamente
modificate per effetto di regolari deliberazioni e le risultanze della gestione.
------------------------
66. L'entrata ed uscita per movimento di capitali di cui alla lettera c) dell'articolo
precedente deve, di regola, pareggiarsi iscrivendo, ove occorra, un corrispondente
residuo attivo o passivo nell'atto della redazione del conto, o, in difetto,
nell'atto dell'approvazione da parte della Giunta provinciale (69).
Si può derogare a questa disposizione soltanto in seguito a speciale
deliberazione dell'amministrazione, indicante la cifra dello sbilancio che si
prodone di lasciare fra siffatta entrata ed uscita. La quale deliberazione deve
essere approvata dall'autorità tutoria quando produce una diminuzione
di capitali, ai termini dell'art. 36, lettera e), della legge.
------------------------
(69) Mentre i compiti tutori generali della G.P.A. in materia sono stati dal
D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173 (riportato al n. C/II) trasferiti al Comitato
provinciale di assistenza e beneficenza, quelli di nomina e sorveglianza sui
cassieri e tesorieri sono stati riservati al Prefetto dall'art. 22 della L.
17 luglio 1890, n. 6972 come modificata dall'art. 8, R.D. 30 dicembre 1923,
n. 2841.
67. A giustificazione e corredo del conto finanziario presentato, il tesoriere
unisce il preventivo ed i mandati coi relativi documenti dell'esercizio, nonché
tutte le altre giustificazioni che gli fossero richieste.
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68. Chiuso l'esercizio finanziario, le differenze verificatesi fra le somme
previste e quelle legalmente vincolate allo scopo per il quale erano destinate
si intendono annullate.
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69. Le entrate accertate ma non riscosse, le spese liquidate e legalmente vincolate
ma non pagate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono rispettivamente i
residui attivi e passivi. In nessun caso si può iscrivere fra i residui
degli anni decorsi alcuna somma in entrata od in uscita che non sia stata compresa
nella competenza d'un precedente esercizio.
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70. I residui passivi non pagati entro un quinquennio, pei quali durante lo
stesso periodo non sia intervenuta domanda in via giudiziale od amministrativa,
s'intendono perenti agli effetti amministrativi.
Possono però essere riproposti in uno speciale articolo del rispettivo
capitolo dei successivi bilanci.
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71. Alla eliminazione totale o parziale di crediti che vengano riconosciuti
insussistenti per la già avvenuta legale estinzione, o perché
indebitamente od erroneamente liquidati, o perché riconosciuti assolutamente
inesigibili, si provvede con deliberazione speciale dell'amministrazione, da
emettere nell'atto che si approva il conto consuntivo.
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72. Le amministrazioni interessate deliberano entro il mese di maggio sul detto
conto finanziario e lo spediscono al Prefetto per l'approvazione della Giunta
provinciale amministrativa, insieme al conto consuntivo ed alla relazione sul
risultato morale della gestione, ai sensi dell'art. 20 della legge e art. 43
del regolamento amministrativo.
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73. Tale conto consuntivo, da redigere secondo il modello lettera d, deve dimostrare:
a) il risultato economico dell'esercizio, in confronto a quello del precedente
conto finanziario;
b) lo stato generale del patrimonio colle sopravvenute variazioni, tanto derivate
dallo esercizio del bilancio, quanto da qualunque altra causa eventuale.
Detto stato finale del patrimonio deve essere compilato in correlazione al disposto
dell'art. 2 del presente regolamento.
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74. La comunicazione del conto al tesoriere e la conservazione di esso nell'archivio
dell'istituzione è regolato dall'art. 44 del regolamento amministrativo.
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75. I moduli annessi a questo regolamento alle lettere A ed A1, B, C, C1, D,
relativi al bilancio preventivo, alla verifica di cassa, al conto finanziario
del tesoriere ed al conto consuntivo dell'amministrazione sono obbligatori (72).
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(72) Vedi però il nuovo testo dell'art. 21, L. 17 luglio 1890, n. 6972.
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