Codice di procedura civile art. 116 Valutazione delle prove

Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo 117 (Il giudice in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contradditorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori) , dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, del contegno delle parti stesse nel processo.