L'AUTORITÀ INDICA LE REGOLE PER UTILIZZARE I DATI SULLA SALUTE NELLA SPERIMENTAZIONE DEI FARMACI

 

- Le garanzie per l'accesso ai dati da parte delle aziende farmaceutiche -

Informazione accurata del paziente, suo consenso scritto e specifico all'utilizzo dei dati contenuti nella cartella clinica, uso delimitato dei dati e rigoroso rispetto delle misure di sicurezza volte a evitare la distruzione,la perdita o l'accesso e l'uso illecito delle informazioni raccolte.Sono queste le fondamentali garanzie indicate dall'Autorità a conclusione di un'istruttoria avviata l'8 marzo scorso su richiesta di un'azienda che chiedeva di verificare la possibilità da parte delle aziende farmaceutiche, che sponsorizzano la sperimentazione dei farmaci, di accedere alle cartelle cliniche dei pazienti. Vengono così fissate le linee guida per la corretta circolazione d questa delicatissima categoria di dati, con una precisa individuazione del ruolo delle aziende.Il Garante ha indicato i limiti che devono esserere rispettati affinché la consultazione a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione di informazioni riguardanti lo stato di salute delle persone avvenga nell'osservanza delle disposizioni già previste dalla legge sulla privacy e non sconfini in un illecito sanzionàbile anche sul piano penale.

I principi contenuti nel provvedimento emanato dall'Autorità possono essere sintetizzati nel modo seguente:


- Informazione al paziente e suo consenso scritto e specifico -

L'azienda deve inanzitutto acquisire il consenso scritto e specifico del paziente all'utilizzo dei suoi dati per fini di sperimentazione farmacologica. Il consenso é valido solo se espresso in forma specifica ed in maniera consapevole: il paziente deve preliminarmente essere informato
in modo chiaro sulle finalità del trattamento e sul fatto che le informazioni contenute nella cartella clinica saranno utilizzate ed eventualmente comunicate ad una o più aziende farmaceutiche indicate nominativamente. Il paziente deve, inoltre, sapere se i dati comunicati lo rendono identificabile o sono resi anonimi. L'informativa può essere data anche oralmente dal medico prima della sottoscrizione del modulo di: consenso e deve contenere l'indicazione dell'eventuale azienda farmaceutica interessata nonché il nominativo o l'indirizzo delle persona o del servizio cui il paziente potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cancellazione, rettifica o aggiornamento sui suoi dati. Occorre, pertanto, evitare formule generiche o frasi suscettibili di creare dubbi o equivoci.

Per quanto riguarda le altre garanzie, il trattamento deve avvenire nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dall'autorizzazione generale del Garante n° 2/1999 (G.U. dei 2 ottobre 1999) che fissa una serie di disposizioni sull'utilizzo di dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute delle persone. In particolare, in base a queste disposizioni, l'utilizzo dei dati, successivamente alla loro raccolta, di regola non deve comunque permettere di identificare gli interessati, salvo che l'abbinamento al materiale di ricerca dei dati scientifici dell'interessato sia temporaneo ed essenziale per il risultato della ricerca e sia motivato per iscritto.


- Titolare e responsabilità del trattamento -

Oltre che al consenso scritto e informato del paziente, l'eventuale accesso da parte dell' azienda farmaceutica alla documentazione medica è subordinato al rispetto delle norme sulla privacy concernenti la responsabilità e la titolarità del trattamento dei dati personali che assumono una
diversa valenza a seconda del rapporto che intercorre tra l'azienda farmaceutica interessata alla sperimentazione e l'ospedele,da chiarire al paziente.


- Utilizzo e conservazione dei dati sanitari e adozione delle misure minime di sicurezza -

Il trattamento dei dati deve avvenire nel pieno rispetto dell'autorizzazione generale n. 2/1999 del Garante, e per le aziende ospedaliere, anche del decreto legislativo n.135/1999 perl l'usoeffettuato da soggetti pubblici (che integra la legge n.675 del 1996).
L'utilizzo delle informazioni deve essere limitato ai dati strettamente indispensabili al persepimento degli scopi scientifici per cui sono stati raccolti e rispetto ai quali i pazienti hanno manifestato il proprio consenso. Un particolare regime di protezione rafforzata deve, inoltre, essere assicurato, ai dati relativi a pazienti sieropositivi o affetti da HIV nei confronti dei quali, precisa l'Autorità, il rispetto dei principi di riservatezza deve essere ancora più accurato.
Particolare attenzione dovrà essere prestata al profilo della sicurezza dei dati. Ospedali e aziende interessate alla sperimentazione farmacologica dovranno, pertanto, adottare le cautele e gli accorgimenti previsti dall'art.15 della legge n.675 del 1996 e del regolamento 318/99 sulle misure minime di sicurezza (G.U. del 216/99).
Qualunque trattamento che non rispetti i principi e le regole indicate dall'Autorità nella sua decisione espone l'autore delle violazioni all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge sulla privacy per l'uso illecito dei dati sensibili (art. 35 e 37) e la violazione delle autorizzazioni emanate in materia dal Garante.