L’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, rispondendo
a quesiti formulati nei giorni scorsi dalla Fimmg, dalla FnomCeo e dall’Anisap,
ha ritenuto opportuno fornire alcune precisazioni
relative ai trattamenti in ambito sanitario che non devono essere notificati
entro il 30 aprile 2004 in base ad una corretta interpretazione delle disposizioni
vigenti (provvedimento consultabile sul sito web www.garanteprivacy.it).
Nel rammentare che la notificazione deve essere effettuata solo se il trattamento
è indicato dal Codice in materia di protezione dei dati personali e può
essere esclusa per effetto di un provvedimento di esonero che è stato
adottato dalla stessa Autorità lo scorso 31 marzo, precisa tra l’altro
quanto segue:
Dati genetici e biometrici:
Sono esonerati dalla notificazione sia i professionisti che trattano dati genetici
e biometrici individualmente, sia i medici che in forma associata condividono
il trattamento con altri professionisti, specie all’interno di uno stesso
studio medico
Il trattamento dei dati genetici non va notificato quando il professionista,
nell’ambito di ordinari rapporti con il paziente, viene a volte a conoscenza
di informazioni di tipo genetico (esame di screening o test genetici, indagini
prenatali, diagnosi e cura di determinate patologie genetiche).
La notifica deve essere effettuata solo se il trattamento dei dati genetici
è sistematico ed assume il carattere di costante e prevalente attività
del medico (ad es. un genetista).
L’esonero non opera invece per i trattamenti di dati genetici e biometrici
effettuati da strutture sanitarie pubbliche o private (ospedali, case di cura
e di riposo aziende sanitarie laboratori di analisi cliniche, associazioni sportive).
L’esonero è stato infatti disposto solo in favore di persone fisiche
esercenti le professioni sanitarie e non per i trattamenti in quanto tali.
Procreazione assistita, trapianti,
indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive, diffusive
e sieropositività
Le considerazioni sull’esonero espresse in tema di dati genetici e biometrici
per i professionisti che effettuano il trattamento individualmente o in forma
associata valgono anche per i trattamenti relativi a procreazione assistita,
trapianti, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive,
diffusive e sieropositività.
Nell’esonero rientrano anche i trattamenti effettuati da un medico specialista
nell’ambito di un’attività di consulenza o di procreazione
assistita, sempre che non siano effettuati in modo sistematico.
Per quanto riguarda malattie infettive il trattamento da notificare è
solo quello che deve essere effettuato “a fini di …rilevazione ...”
di tali patologie e in linea generale riguarda gestori di strutture anziché
singoli professionisti che occasionalmente vengono a conoscenza di tali.
Prestazioni di servizi sanitari on line
Le prestazioni di servizi sanitari on line vanno notificate solo se i servizi
sono:
a) relativi ad una banca dati o siano prestati per via telematica
b) relativi alla fornitura di beni.
Non vanno quindi notificati:
a) i trattamenti di dati sanitari nell’ambito della teleassistenza (consultazione
di specialisti per via telefonica)
b) i trattamenti di dati organizzati in banche dati trattati manualmente (archivi
cartacei)
c) i trattamenti di dati organizzate in banche dati informatizzate ma non collegate
ad una rete telematica
Non devono, infine, notificare i medici che usano unicamente un computer nel
proprio ufficio; usano la posta elettronica per dialogare con i pazienti, effettuano
prenotazioni per gli assistiti, ecc.
Anche sulla base di altri esempi sono stati considerati quindi esonerati dalla
notificazione diversi trattamenti effettuati nell’ambito della cd. medicina
in rete. Per altri casi di accesso a banche dati da parte di medici è
stato precisato che la notificazione compete invece alla a.s.l. o all’ente
locale.
Monitoraggio della spesa sanitaria; igiene e sicurezza del lavoro
Poiché non rientrano nel monitoraggio della spesa sanitaria non vanno
notificati i trattamenti di dati sanitari effettuati da strutture convenzionate
con il Servizio sanitario nazionale, solo per ottenere il rimborso delle prestazioni
specialistiche erogate.
(Comunicato stampa del 27 aprile 2004)
Risposta a quesiti sui trattamenti in ambito sanitario da notificare al Garante
La notificazione al Garante deve essere effettuata, come noto,
solo se il trattamento dei dati personali è indicato specificamente nel
Codice entrato in vigore lo scorso 1° gennaio (art. 37 d.lg. n. 196/2003).
La notificazione può essere poi esclusa per effetto di un provvedimento
di questa Autorità che è stato già adottato lo scorso 31
marzo (Provv. n. 1/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 6 aprile 2004, n.
81 e sul sito web www.garanteprivacy.it).
In risposta ai quesiti formulati il 19 u.s. si ritiene ora opportuno evidenziare
altri trattamenti che non devono essere notificati in base ad una corretta interpretazione
delle disposizioni vigenti.
L’esonero disposto dal Garante a proposito del trattamento di dati genetici
e biometrici (punto 1, lett. a) del Provv. n. 1/2004) opera sia per i professionisti
che trattano tali dati individualmente, con la collaborazione di addetti incaricati
del trattamento -ad esempio, per adempimenti amministrativi-, sia per quelli
che condividono il trattamento con altri professionisti, specie all’interno
di uno stesso studio medico, operando quali contitolari di un medesimo trattamento
effettuato in forma associata.
Il trattamento dei dati genetici non va notificato se il professionista, nell’ambito
di ordinari rapporti con l’interessato, viene semplicemente a conoscenza
e tratta in modo saltuario informazioni di tipo genetico relative ad esempio
all’anamnesi dei pazienti, all’esame di screening o test genetici,
ad indagini prenatali e ad annotazioni di dati relativi ad attività di
prevenzione, diagnosi e cura di determinate patologie genetiche.
La notifica va infatti effettuata solo se il trattamento dei dati genetici è
effettuato sistematicamente ed assume, quindi, il carattere di costante e prevalente
attività svolta rispetto alla molteplicità di trattamenti connessi
all’attività professionale esercitata (come avviene per un genetista).
In ogni caso, l’esonero non opera, poi, per i trattamenti di dati genetici
o biometrici effettuati da strutture sanitarie, pubbliche o private (quali ospedali,
case di cura o di riposo, centri di riabilitazione, ambulatori polispecialistici,
laboratori di analisi cliniche e diagnostica per immagini, studi fisioterapici,
aziende sanitarie, istituti clinici privati, associazioni sportive), essendo
stato disposto solo in favore di persone fisiche esercenti le professioni sanitarie,
anziché per i trattamenti dei dati genetici o biometrici in quanto tali.
Tra i dati biometrici non sono qui ricomprese le informazioni relative a peso,
altezza o pressione arteriosa di un individuo. La ratio della norma del Codice
sulla notificazione è infatti quella di porre attenzione non ad ogni
dato personale relativo agli aspetti fisici di un interessato, ma solo a determinate
caratteristiche fisiche o fisiologiche specifiche di ciascuna persona e che
ne consentono un’identificazione certa (derivanti ad esempio dalla rilevazione
dell’impronta digitale, della retina o dell’iride).
L’esonero disposto con il Provv. n. 1/2004 riguarda infine i trattamenti
finalizzati a tutelare la salute o l’incolumità fisica dell’interessato
o di un terzo; non attiene invece ad ulteriori finalità, come quella
del controllo della rilevazione delle presenze del personale da parte di datori
di lavoro pubblici o privati.
Le considerazioni appena espresse sul fatto che l’esonero in tema di dati
genetici e biometrici opera anche quando gli esercenti le professioni sanitarie
effettuano il trattamento in forma associata (e non anche per le strutture sanitarie),
valgono anche per l’ulteriore esonero disposto per i trattamenti qui indicati
(punto 2, lett. a), del Provv. n. 1/2004).
Nell’esonero disposto rientrano, tra l’altro, i trattamenti effettuati
da un medico specialista, quale ad esempio un ginecologo, nell’ambito
dell’attività di consulenza o assistenza in materia di procreazione
medicalmente assistita, come pure quelli effettuati da un esercente la professione
sanitaria in relazione al sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei
casi di Aids conclamato. Tutto ciò, sempre a condizione che i trattamenti
siano effettuati non sistematicamente.
Per quanto riguarda poi le malattie mentali, infettive e diffusive, il trattamento
da notificare è solo quello effettuato "a fini di … rilevazione
…" di tali patologie. Questa circostanza ricorre nel caso di insiemi
organizzati di informazioni su tali aspetti -di cui sono spesso gestori strutture,
anziché persone fisiche- e non anche in caso di episodi occasionali di
diagnosi e cura che riguardano un singolo professionista (oppure nei casi in
cui, presso un comune, occorre adottare in conformità alla legge un provvedimento
che dispone un trattamento sanitario obbligatorio).
La prestazione di servizi sanitari per via telematica va notificata solo se i
medesimi servizi:
b) i trattamenti di dati organizzati in banche di dati trattati manualmente (archivi cartacei);
c) i trattamenti di dati organizzati in banche dati informatizzate
anche con più accessi nello stesso studio, ma non collegate ad una rete
telematica (es., lan o computer non connesso ad altri elaboratori).
In secondo luogo, gli esercenti le professioni sanitarie possono avvalersi di
diverse applicazioni telematiche e di telemedicina senza dover per ciò
stesso notificare. Ad esempio, essi non devono notificare se, unicamente:
Sono oggetto di notificazione, poi, i servizi che, oltre
ad essere relativi a banche di dati, sono prestati per via telematica. Ciò
comporta, ad esempio, che non devono essere notificati i trattamenti nei quali
il medico utilizza una banca dati anche per via telematica, ma non presta –altresì-
il servizio per via telematica, avendo un rapporto diretto con il paziente presso
il proprio studio.
Come si può notare, diversi trattamenti non devono essere quindi notificati
anche all’interno delle varie ipotesi di c.d. medicina in rete (art. 40,
commi 8 e 9, dell’accordo collettivo nazionale per i medici di medicina
generale posto in esecuzione dal D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270).
In quest’ultimo ambito sono invece da notificare:
Valgono anche in questo caso, riguardo all’esonero disposto sul punto
con il Provv. n. 1/2004, le considerazioni espresse nel punto 1 della presente
nota a proposito dell’esercizio dell’attività in forma associata
e della diversa collocazione delle strutture sanitarie.
Non riguardando il monitoraggio della spesa sanitaria, non devono essere infine
notificati i trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati
da strutture private accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale
al solo fine di ottenere il rimborso delle prestazioni sanitarie specialistiche
erogate.
L’Autorità resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Roma, 26 aprile 2004
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Buttarelli