Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme.
1. (Produzione e formazione, rilascio, conservazione di atti e documenti).
- La produzione agli organi della pubblica amministrazione di atti e documenti
e la loro formazione, rilascio e conservazione da parte di tali organi sono
disciplinati dalla presente legge.
2. (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
- La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento
dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia,
l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente
o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione
in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche
contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità
di cui all'art. 20.
3. (Dichiarazioni temporaneamente sostitutive).
- I regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per quali fatti,
stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, è
ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva
sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art.
20. In tali casi la normale documentazione sarà successivamente esibita
dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento
a lui favorevole.
I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità
ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione
irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorre, per
la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi
non essenziali .
4. (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).
- L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali
che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione
resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere
la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale,
o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione
della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art.
20.
5. (Documentazione mediante semplice esibizione).
- Salvo quanto disposto negli artt. 2 e 3, la data ed il luogo di nascita, la
residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo ed ogni altro stato o qualità
personale possono essere comprovati mediante esibizione, all'ufficio competente,
di documenti, anche di identità personale, rilasciati ai sensi delle
norme vigenti dalla p.a. e contenente l'attestazione dei dati richiesti.
6. (Trascrizione dei dati dai documenti esibiti).
- Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario
competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi e
i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria.
Il modulo è sottoscritto dall'interessato e dal funzionario .
Nel caso in cui non sia prescritta la presentazione dell'interessato all'ufficio
competente, il modulo può essere compilato con le predette formalità
da un funzionario autorizzato addetto ad altro ufficio dell'amministrazione,
o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato
dal sindaco, ed è trasmesso all'Ufficio competente a cura dell'interessato.
7. (Copie autentiche).
- Le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 possono essere validamente
prodotte in luogo degli originali quando siano in regola con le disposizioni
fiscali in vigore.
8. (Dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci).
- Se l'interessato è soggetto alla patria potestà, a tutela, o
a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dalla presente legge sono
sottoscritti o esibiti rispettivamente dal genitore esercente la patria potestà,
dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.
9. (Documenti spontaneamente esibiti).
- Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli, sono validi a tutti
gli effetti gli atti e documenti esibiti spontaneamente dagli interessati e
riconosciuti regolari dalla amministrazione.
10. (Accertamenti d'ufficio).
- La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti,
ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti,
dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento.
Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti
fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti
già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.
11. (Certificazioni contestuali).
- Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a fatti,
stati e qualità personali concernenti la stessa persona debbono essere
contenute in un unico documento.
12. (Redazione di atti pubblici).
- Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai e tutti gli altri atti pubblici
sono redatti a stampa, o con scrittura a mano o a macchina. I detti sistemi
possono essere utilizzati anche promiscuamente per la redazione di ogni singolo
atto.
Per la redazione delle certificazioni rilasciate dai competenti pubblici uffici
puì utilizzarsi, compatibilmente con il rispetto delle disposizioni che
vietano o subordinano a speciali formalità la menzione di particolari
iscrizioni o annotazioni, la riproduzione con uno dei procedimenti di cui al
primo comma del successivo articolo 14, degli atti esistenti in ufficio, con
la contestuale attestazione del pubblico ufficiale che il certificato o l'estratto
è rilasciato in conformità agli atti medesimi .
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per
la grazia e giustizia e per il tesoro, sono stabilite le caratteristiche tecniche
dei singoli sistemi di redazione.
13. (Stesura degli atti pubblici).
- Il testo degli atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni,
correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni di uso comune
che non lascino dubbi sul significato delle parole abbreviate.
Per le variazioni da apportare al testo in dipendenza di errori od omissioni,
si provvede con chiamate in calce e si cancella la precedente stesura in modo
che resti leggibile.
14. (Autenticazione di copie).
- Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere
ottenute, oltre che con i sistemi previsti nell'articolo 12, anche con altri
procedimenti che diano garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto
o documento. Tali procedimenti sono specificati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per il
tesoro. Le disposizioni di cui all'articolo 13 si osservano anche per la formazione
di copie autentiche.
L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale
dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale,
o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste
nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della
copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato,
il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero
dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita nonché
apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio, Se la copia dell'atto
o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria
firma a margine di ciascun foglio intermedio.
Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio
le marche da bollo apposte sulle copie rilasciate.
15. (Legalizzazione di firme).
- La legalizzazione di firme è l'attestazione ufficiale della legale
qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie
ed estratti, nonché della autenticità della firma stessa.
Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la
cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la
data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
16. (Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente
riconosciute).
- Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi
originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della
provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
17. (Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero).
- Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero
davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate
a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente,
o di altri organi e autorità delegati dallo stesso .
Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere
e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti
organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari
da loro delegati non sono soggette a legalizzazione.
Si osserva il secondo comma dell'articolo 18. Agli atti e documenti indicati
nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla
comptente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato,
rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello
Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture .
Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione
stabilite da leggi o da accordi internazionali.
18. (Atti non soggetti a legalizzazione).
- Salvo quanto previsto negli articoli 16 e 17, non sono soggette a legalizzazione
le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, certificati,
copie ed estratti dai medesimi rilasciati.
Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio,
il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la
propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
19. (Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile).
- In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati
concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, si osservano le disposizioni speciali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
20. (Autenticazione delle sottoscrizioni).
- La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione
può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario
competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario
comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa
è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità
della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione,
la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è
sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma.
20-bis.
- La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta
in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell'articolo 47
della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Il pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa menzione
della dichiarazione dell'interessato sulla causa dell'impedimento a firmare
.
21. (Regime fiscale per le autenticazioni e legalizzazioni di firme).
- Le dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2 e 4 sono esenti da imposta
di bollo. L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni medesime
è soggetta alla imposta di bollo di lire 400, qualunque sia il numero
delle dichiarazioni contenute nell'atto.
La legalizzazione di firma prevista dall'articolo 16 è soggetta alla
tassa di concessione governativa di lire 200. Parimenti è dovuta la tassa
di concessione governativa nella misura di lire 500 per le legalizzazioni di
firma previste dall'articolo 17, commi primo e quarto, e per la certificazione
di conformità al testo straniero rilasciata, ai sensi del terzo comma
dello stesso articolo, da un traduttore ufficiale con sede nel territorio dello
Stato.
L'imposta di bollo di cui al primo comma, ove per le dichiarazioni non sia stato
usato il foglio bollato, e la tassa di concessione governativa di cui ai commi
secondo e terzo sono corrisposte a mezzo di marche, da annullarsi col timbro
dell'ufficio a cura del pubblico ufficiale che provvede alle autenticazioni
o alle legalizzazioni.
Per le autenticazioni di firma effettuate dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane all'estero, la imposta di bollo sarà corrisposta
al momento della presentazione delle dichiarazioni sostitutive ad un pubblico
ufficiale residente nel territorio nazionale, che provvederà, nei modi
di cui al comma precedente, ad annullare le relative marche .
22. (Modalità fiscali per la legalizzazione di firme).
- Agli effetti della legge di bollo la legalizzazione può far seguito
all'atto, ma non può farsi fuori del foglio bollato. Mancando spazio
sufficiente, si deve aggiungere un altro foglio bollato dello stesso valore
di quello usato per l'atto. In tal caso, si deve applicare nei punti di congiunzione
dei fogli bollati il timbro dell'ufficio .
23. (Esenzioni fiscali).
- L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall'articolo
21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito
con la dichiarazione autenticata o in cui è apposta la firma da legalizzare
.
Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino il loro
stato di povertà mediante esibizione di certificato attestante che l'interessato
è iscritto nell'elenco dei poveri del comune. In questo caso il pubblico
ufficiale che procede alla autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto
gli estremi del certificato di povertà.
24. (Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione).
- La pubblica amministrazione e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa
grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati ai sensi
dei precedenti articoli, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni
o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
prodotti dall'interessato o da terzi.
25. (Riproduzione di documenti d'archivio ed altri atti).
- Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire,
a tutti gli effetti, ai documenti dei propri archivi, alle scritture contabili,
alla corrispondenza ed agli altri atti di cui per legge o regolamento è
prescritta la conservazione, la corrispondente riproduzione fotografica anche
se costituita da fotogramma negativo.
Salvo quanto previsto nel successivo comma, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per
le finanze e per il tesoro, previo parere della commissione di cui all'articolo
12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono
stabiliti i limiti di tale facoltà, nonché i procedimenti tecnici
e le modalità della fotoriproduzione e della autenticazione .
Per le pubbliche amministrazioni le modalità della riproduzione sono
di volta in volta stabilite con decreto del Ministro per l'interno, sentito
il Ministro interessato, previo parere della commissione di cui al citato articolo
12 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1049.
26. (Sanzioni penali).
- Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia.
A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti
a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi
dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'articolo 20 sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere
la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione
o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. Il pubblico ufficiale
che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi
sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione
di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.
Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti
e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge.
27. (Rinvio).
- Salvo quanto previsto negli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20 nulla
è innovato alle norme del R.D. 9 luglio 1939, numero 1238 , concernenti
la presentazione dei documenti necessari per la celebrazione del matrimonio,
nonché alle norme del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 , relative alla presentazione
dei documenti nei concorsi per le carriere statali .
Restano ferme le disposizioni del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, riguardanti il
titolo originale di studi medi prescritto per ottenere l'ammissione ai corsi
universitari.
28. (Norme abrogate).
- Sono abrogate la L. 3 dicembre 1942, n. 1700, la L. 14 aprile 1957, n. 251
, il D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678 , la L. 18 marzo 1958, n. 228, la L. 15 giugno
1959, n. 430 , ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge. Il D.P.C.M.
del 3 agosto 1962 sulla redazione a macchina di atti pubblici e le successive
modificazioni restano in vigore fino all'emanazione dei decreti previsti negli
articoli 12 e 14.