LEGGE 31 DICEMBRE 1996 N. 675
Art. 23 - Dati inerenti alla salute -
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati
e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di
tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le
medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza
del consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione
del Garante.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi
noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato
o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare
urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. E' vietata la comunicazione
dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata,
salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento
o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.