Decreto Ministeriale 26 luglio 1993
(in Gazz.Uff., 3 agosto 1993, n. 180)
Disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978. n. 833
Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991 istitutivo della scheda di dimissione , che prevede la successiva emanazione di decreti ministeriali per la definizione della disciplina dei flussi informativi generati dalla scheda stessa;
Ritenuto, in attuazione del citato decreto ministeriale, di dover regolamentare le modalità per la trasmissione delle informazioni contenute nelle schede di dimissione ai livelli regionali e centrale, al fine di assicurare la uniformità delle procedure attuative del flusso informativo;
Ritenuto, altresì, di dover definire, a norma dell'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991, i contenuti delle variabili inserite nella scheda di dimissione ed i relativi sistemi di codifica;
1.
1. E attivato il flusso informativo relativo alla scheda di dimissione , quale rilevazione sistematica delle informazioni anagrafico-amministrative e sanitarie relative a tutti i dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati in tutto il territorio nazionale.
2. A partire dal lo gennaio 1995, la scheda di dimissione sostituisce il modello di rilevazione sui dimessi ISTAT/D1 O.
2.
1. Tutti gli istituti di ricovero, pubblici e privati, inviano con periodicità almeno trimestrale alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, preferibilmente mediante supporto magnetico, le informazioni contenute nelle schede di dimissione relative a tutti i propri dimessi, con l'esclusione dei neonati sani ospitati nel nido. Sono altresì esclusi dall'obbligo di compilare la scheda di dimissione per i propri dimessi gli istituti di ricovero a prevalente carattere socio-assistenziale (residenze sanitarie assistenziali; comunità protette; strutture manicomiali residuali) e gli istituti di cura di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978 n. 833..
2. Il direttore sanitario provvede ad attivare sistemi di verifica della completezza, tempestività e qualità delle informazioni contenute nella scheda di dimissione , in ottemperanza all'art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991.
3.
1. Le regioni e le province autonome provvedono a raccogliere da tutti gli istituti di cura presenti nel proprio territorio le informazioni di cui all'art. 2 e a controllame la qualità. Allo scopo di assicurare l'uniformità delle procedure di controllo, il Ministero della sanità provvede a definire appositi criteri e standard.
2. Le regioni e le province autonome inviano trimestralmente al Ministero della sanità - Servizio centrale della programmazione sanitaria, mediante supporto magnetico, le informazioni relative alle seguenti variabili, che costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale, attenendosi alle indicazioni riportate nell'allegato disciplinare tecnico:
1) denominazione dell'ospedale di ricovero;
2) sesso;
3) data di nascita;
4) comune di nascita;
5) stato civile;
6) luogo di residenza;
7) cittadinanza;
8) regione di appartenenza;
9) unità sanitaria locale di iscrizione;
10) regime di ricovero;
11) data di ricovero;
12) onere della degenza;
13) tipo di ricovero;
14) motivo del ricovero;
15) traumatismi o intossicazioni;
16) reparto di dimissione;
17) area funzionale di dimissione;
18) data di dimissione o morte;
19) modalità di dimissione;
20) riscontro autoptico;
21) diagnosi principale alla dimissione
22) patologie concomitanti o complicanze della malattia principale (in numero non superiore a tre);
23) intervento chirurgico principale o parto;
24) altri interventi e procedure (in numero non superiore a tre);
25) (in caso di ricovero in day-hospital) motivo del ricovero;
26) (in caso di ricovero in day-hospital) numero di giornate di presenza.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanità le informazioni relative ai dimessi nel terzo trimestre dell'anno precedente; entro il 30 giugno, le informazioni relative ai dimessi nel quarto trimestre dell'anno precedente; entro il 30 settembre, le informazioni relative ai dimessi nel primo trimestre dell'anno in corso; entro il 31 dicembre, le informazioni relative al secondo trimestre dell'anno in corso.
4. I contenuti delle variabili di cui al presente articolo ed i relativi sistemi di codifica sono fissati nell'allegato disciplinare tecnico, che forma parte integrante del presente decreto.
4.
1. Il Ministero della sanità provvede alla raccolta dei dati di cui all'art. 3 ed alla relativa elaborazione.
2. Il Ministero della sanità provvede, altresì, alla pubblicizzazione delle informazioni rilevate attraverso il flusso informativo attivato ai sensi del presente decreto, nel rispetto delle norme relative al sistema statistico nazionale.
5.
1. In fase di prima applicazione del presente decreto le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanità - Servizio centrale della programmazione sanitaria, entro il 31 dicembre 1993, le informazioni relative ai dimessi nel primo e nel secondo trimestre 1993, secondo le modalità definite nell'art. 3, comma 2, del presente decreto.