D.M. 28/12/1991
Istituzione della scheda di dimissione .
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio1992. n. 13.

 

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Ravvisata l'importanza di disporre, ai vari livelli di governo del Servizio sanitaria nazionale, di un flusso informativo relativo alla tipologia di assistenza erogata in tutti gli istituti ospedalieri sul territorio nazionale, quale supporto ai processi di valutazione, programmazione, gestione e controllo della attività , nonché quale rilevazione sistematica di carattere epidemiologico;
Considerato che tale flusso informativo si inserisce nell'ambito di realizzazione del Sistema integrato di controllo sui meccanismi di spesa (SICMES), prevista dal Piano sanitario nazionale per il triennio 1992-94;
Rilevato che lo strumento di bue per attivare tale flusso informativo e costituito dalla scheda di dimissione , ossia da un modello per la rilevazione di un set predeterminato di dati relativi a ciascun dimesso dagli istituti di ricovero;
Rilevato altresì l'obbligo, previsto dall'aut: 58 della legge 23 dicembre 1978. n. 833, di definire con decreto dei Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il contenuto informativo
della scheda di dimissione ;, al fine di garantire l'omogeneità dei dati rilevati attraverso questa sulfintero territorio nazionale, così da consentirne elaborazioni, aggregazioni e confronti a vari livelli;
Considerato, inoltre, Pafdamento regolare e completo al Ministero della sanità dell'indagine sui dimessi dagli istituti di cura, previo dal Programma statistico nazionale 1992-94 applicativo del decreto-legge-6 settembre -1989, n. 322;
Rilevata, pertanto, la necessità di individuare la lista di infairmazioni contenute nella scheda di: dimissione che costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale;
Visto il parere dei Consiglio sanitario nazionale;
Visti il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» ed il relativo decreto di attuazione, regio decreto n. 1631 dei 30 settembre 1938 «Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali»; l'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 128/1969; il decreto del Ministro della sanità 5 agosto 1977 «Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private» (art. 24) ed il decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986 «Atto di indirizzo e ordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private» (art. 35);

Decreta:

1. l istituita la scheda di dimissione , quale strumento ordinario per la raccolta delle ; informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale:
Entro il 30 giugno 1992 è fatto obbligo a tutti gli istituti di cura pubblici e privati presenti sul territorio ,nazionale- di adottare' la scheda di dimissione , quale parte integrante della cartella clinica, di sui assume le medesime valenti di carattere medco-legale (2).

2. La scheda di dimissione deve recare la firma dei medico curante, nonché quella del responsabile di divisione, il quale assume la responsabilità della regolare compilazione della stessa, ai sensi dei decreto del Presidente dellaRepubblica n. 128/1969.
Costituiscono compiti del direttore- sanitario la verifica della completezza delle informazioni contenute nella scheda di dimissione e la trasmissione delle stesse alla regione ed al Ministero della Sanità (2).


3. La scheda di dimissione deve contenere almeno le sottoelencate informazioni:
1) denominazione dell'ospedale di ricovero;
2) numero della scheda;
3) cognome e nome del paziente;
4) sesso;
5) data di nascita;
6) comune di nascita;
7) stato civile;
8) luogo di residenza;
9) cittadinanza;
10) codice sanitario individuale;
11) regione di appartenenza;
12) unità sanitaria locale di iscrizione;
13) regime di ricovero;
14) data di ricovero;
15) ora di ricovero;
16) reparto di ammissione;
17) onere della degenza;
18) provenienza del paziente;
19) tipo dì ricovero;
20) motivo del ricovero;
21) traumatismi o intossicazioni;
22} trasferimenti;
23) reparto di dimissione;
24) area funzionale di dimissione;
25) data di dimissione o morte;
26) modalità di dimissione;
27) riscontro autoptico;
28) diagnosi principale alla dimissione;
29) patologie concomitanti o complicanze della malattia principale;
30) intervento chirurgico principale o parto;
31) altri interventi e procedure;
32) (in caso di ricovero in day-hospital) motivo del ricovero;
33) (in caso di ricovero in day-hospital) numero di giornate di presenza.

Allo scopo di definire il livello di bisogno socio-assistenziale dei dimessi dagli istituti di ricovero, la scheda di dimissione può altresì contenere informazioni relative a:
- situazione abituata del paziente;
- eventuale necessità di assistenza domiciliare, ovvero di ricovero in residenza sanitaria assistenziale (2)


4. La rilevazione sistematica delle informazioni contenute nella scheda di dimissione è finalizzata anche a sostituire la rlevazione statistica dei ricoverati negli istituti di cura attualmente operata attraverso il Modi ISTAT/D/10.
Delle informazioni obbligatoriamente contenute nella scheda di dimissione di cui al precedente articolo, le seguenti costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale:
1) denominazione dell'ospedale di ricovero;
2) sesso;
3) data di nascita;
4) comune di nascita;
5) regione di appartenenza;
6) unità sanitaria locale di iscrizione;
7) regime di ricovero;
8) data di ricovero;
9) tipo di ricovero;
10) motivo del ricovero;
11) traumatismi o intossicazioni;
12) reparto di dimissione;
13) area funzionale di dimissione;
14) data di dimissione o morte;
15) modalità di dimissione;
16) diagnosi principale alle dimissione,
17) patologie concomitanti
18) intervento chirurgico principale o parto;
19) altri interventi e procedure;
20) (in caso di ricovero in day-hospital) motivo del ricovero;
21) (in caso di ricovero in day-hospital) numero di giornate di presenza (2).



5 . Con successivi decreti ministeriali verranno specificati analiticamente i contenuti delle variabili inserite nella scheda di dimissione ed i relativi sistemi di codifica che tutti gli istituti di ricovero dovranno adottare. Analogamente, saranno inoltre disciplinati i flussi informativi generati dalla scheda, allo scopo di consentire, da un lato, lo sviluppo di un sistema di valutazione della attività e, dall'altro, di disporre di una rilevazione epidemiologica sistematica sulla popolazione dei dimessi dagli ospedali per acuti (2).

6. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (2).

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1992, n. 13.

(2) Vedi, ora, il DM 27 ottobre 2000. n. 380.