Ravvisata l'importanza di disporre, ai vari livelli di governo del Servizio
sanitaria nazionale, di un flusso informativo relativo alla tipologia di assistenza
erogata in tutti gli istituti ospedalieri sul territorio nazionale, quale supporto
ai processi di valutazione, programmazione, gestione e controllo della attività
, nonché quale rilevazione sistematica di carattere epidemiologico;
Considerato che tale flusso informativo si inserisce nell'ambito di realizzazione
del Sistema integrato di controllo sui meccanismi di spesa (SICMES), prevista
dal Piano sanitario nazionale per il triennio 1992-94;
Rilevato che lo strumento di bue per attivare tale flusso informativo e costituito
dalla scheda di dimissione , ossia da un modello per la rilevazione
di un set predeterminato di dati relativi a ciascun dimesso dagli istituti di
ricovero;
Rilevato altresì l'obbligo, previsto dall'aut: 58 della legge 23 dicembre
1978. n. 833, di definire con decreto dei Ministro della sanità, sentito
il Consiglio sanitario nazionale, il contenuto informativo
della scheda di dimissione ;, al fine di garantire l'omogeneità
dei dati rilevati attraverso questa sulfintero territorio nazionale, così
da consentirne elaborazioni, aggregazioni e confronti a vari livelli;
Considerato, inoltre, Pafdamento regolare e completo al Ministero della sanità
dell'indagine sui dimessi dagli istituti di cura, previo dal Programma statistico
nazionale 1992-94 applicativo del decreto-legge-6 settembre -1989, n. 322;
Rilevata, pertanto, la necessità di individuare la lista di infairmazioni
contenute nella scheda di: dimissione che costituiscono debito informativo
nei confronti del livello centrale;
Visto il parere dei Consiglio sanitario nazionale;
Visti il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 «Approvazione del testo
unico delle leggi sanitarie» ed il relativo decreto di attuazione, regio
decreto n. 1631 dei 30 settembre 1938 «Norme generali per l'ordinamento
dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali»; l'art.
7 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 128/1969; il decreto del Ministro della sanità
5 agosto 1977 «Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura
private» (art. 24) ed il decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri
27 giugno 1986 «Atto di indirizzo e ordinamento dell'attività amministrativa
delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private» (art.
35);
Allo scopo di definire il livello di bisogno socio-assistenziale dei dimessi
dagli istituti di ricovero, la scheda di dimissione può altresì
contenere informazioni relative a:
- situazione abituata del paziente;
- eventuale necessità di assistenza domiciliare, ovvero di ricovero in
residenza sanitaria assistenziale (2)
4. La rilevazione sistematica delle informazioni contenute
nella scheda di dimissione è finalizzata anche a sostituire
la rlevazione statistica dei ricoverati negli istituti di cura attualmente operata
attraverso il Modi ISTAT/D/10.
Delle informazioni obbligatoriamente contenute nella scheda di dimissione
di cui al precedente articolo, le seguenti costituiscono debito informativo
nei confronti del livello centrale:
1) denominazione dell'ospedale di ricovero;
2) sesso;
3) data di nascita;
4) comune di nascita;
5) regione di appartenenza;
6) unità sanitaria locale di iscrizione;
7) regime di ricovero;
8) data di ricovero;
9) tipo di ricovero;
10) motivo del ricovero;
11) traumatismi o intossicazioni;
12) reparto di dimissione;
13) area funzionale di dimissione;
14) data di dimissione o morte;
15) modalità di dimissione;
16) diagnosi principale alle dimissione,
17) patologie concomitanti
18) intervento chirurgico principale o parto;
19) altri interventi e procedure;
20) (in caso di ricovero in day-hospital) motivo del ricovero;
21) (in caso di ricovero in day-hospital) numero di giornate di presenza (2).
5 . Con successivi decreti ministeriali verranno specificati
analiticamente i contenuti delle variabili inserite nella scheda di dimissione
ed i relativi sistemi di codifica che tutti gli istituti di ricovero
dovranno adottare. Analogamente, saranno inoltre disciplinati i flussi informativi
generati dalla scheda, allo scopo di consentire, da un lato, lo sviluppo di
un sistema di valutazione della attività e, dall'altro, di
disporre di una rilevazione epidemiologica sistematica sulla popolazione dei
dimessi dagli ospedali per acuti (2).
6. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (2).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1992, n. 13.
(2) Vedi, ora, il DM 27 ottobre 2000. n. 380.