DM 28 ottobre 1975 (Gazz. Uff., 3 novembre 1975 n. 291)
Tirocinio pratico ospedaliero dei sanitari e modalità di svolgimento

Art. 9

Il direttore sanitario, sentiti i primari competenti, fissa le concrete modalità per lo svolgimento del tirocinio.
L’interessato deve, all’atto di inizio del tirocinio, dichiarare, sotto la sua responsabilità e sotto pena di decadenza, che non frequenta altro ospedale per i fini previsti dal presente decreto.
Il primario discute periodicamente con i tirocinanti i problemi addestrativi e accerta il livello di pratica raggiunto. Organizza, altresì, dimostrazioni pratiche e discussioni didattiche di gruppo alle quali devono partecipare medici specialisti in varie discipline per l’illustrazione integrata dei casi clinici.
L’aiuto cura direttamente lo svolgimento da parte del tirocinante dei turni predisposti e impartisce dimostrazioni pratiche secondo le indicazioni del primario.
L’assistente di guardia illustra ai tirocinanti di turno gli interventi che effettua.
L’osservanza dell’orario e dei turni viene controllata, come per il restante personale medico, da parte del direttore sanitario.
Il tirocinante segue rispettivamente l’orario degli assistenti, ispettori e farmacisti a tempo pieno. Il tirocinante medico effettua turni di guardia notturni a fianco dell’assistente ed usufruisce dei successivi periodi di riposo.
Partecipa alle attività quotidiane del reparto cui è assegnato, raccoglie le anamnesi, effettua i prelievi e, sotto il controllo degli aiuti e degli assistenti, si esercita nelle tecniche terapeutiche e semeiotiche. Egli presta servizio sia in corsia che presso gli ambulatori, incluso il pronto soccorso, medico e chirurgico, e i centri di medicina sociale, ove esistono, e partecipa alle riunioni di gruppo dei sanitari ed alle attività culturali dell’ente.