Decreto Ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380
(in Gazz. Uff., 19 dicembre, n. 295).
— Regolamento recante norme concernenti l’aggiornamento
della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero
pubblici e privati.
Il Ministro della sanità:
Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto
del Ministro della sanità del 28 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1992, con il quale è stata istituita la
scheda di dimissione , quale strumento ordinario per la raccolta
delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso da tutti gli istituti di
- ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale; Visto in particolare
l’art. 5 del citato decreto con il quale si prevede che con successivi
decreti ministeriali saranno specificati analiticamente i contenuti delle variabili
inserite nella scheda di dimissione ed i relativi sistemi di codifica
che tutti gli istituti di ricovero dovranno adottare; Visto il decreto
del Ministro della sanità del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 3
agosto 1993, relativo alla disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli
istituti di ricovero pubblici e privati, con il quale sono stati defluiti i
tempi e le modalità della trasmissione delle informazioni contenute nelle
schede di dimissione alle regioni ed alle province autonome e, da
queste, al Ministero della sanità; Visto l’art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo all’art. 22, commi
3 e 3-bis; Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, con particolare
riferimento all’art 17; Visto il decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1999, n. 318, concernente: «Regolamento recante norme per l’individuazione
delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma
dell’art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675»; Ritenuto
di dover adeguare, sulla base delle esperienze effettuate e della evoluzione
dei sistemi di classificazione e codifica delle informazioni, il contenuto informativo
della scheda di dimissione , nonchè i principi e le regole
di compilazione e di codifica delle stesse informazioni; Sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella
seduta del 17 dicembre 1998; Visto il parere del Garante per la protezione dei
dati personali prot. 6705 del 4 ottobre 1999; Ritenuto di modificare ed integrare
lo schema di provvedimento, così come richiesto nel citato parere del
Garante per la protezione dei dati personali; Sentita nuovamente la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella
seduta del 20 luglio 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del
18 settembre 2000, Considerato che, in relazione al rilievo formulato dal Consiglio
di Stato in ordine all’informazione dovuta agli interessati, è
opportuno richiamare espressamente la prevista adozione di specifici provvedimenti
ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675
e successive modificazioni ed integrazioni, e dell’art. 17, comma 3, del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, nonchè ribadire in ogni caso
il disposto dell’art. .10 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Considerato che il rilievo del Consiglio di Stato in ordine all’acquisizione
del parere dell’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione appare superabile alla luce del parere della predetta autorità
del 21 luglio 2000; Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri in data 17 ottobre 2000;
Adotta il seguente regolamento:
ArL 1.1. La scheda di dimissione si compone delle seguenti sezioni
a) la sezione prima, che contiene le informazioni anagrafiche di seguito riportate:
1) denominazione dell’ospedale di ricovero;
2) numero della scheda;
3) cognome e nome del paziente;
4) sesso;
5) data di nascita;
6) comune di nascita;
7) stato civile;
8) comune di residenza;
9) cittadinanza;
10) codice sanitario individuale;
11) regione di residenza;
12) azienda unità sanitaria locale di residenza;
b) la sezione seconda, che contiene almeno \le informazioni del seguente elenco,
la cui numerazione riprende e prosegue la numerazione dell’elenco di cui
alla precedente lettera a):
1) denominazione dell’ospedale di ricovero;
2) numero della scheda;
13) regime di ricovero;
14) data di ricovero;
15) unità operativa di ammissione;
16) onere della degenza;
17) provenienza del paziente;
18) tipo di ricovero;
19) traumatismi o intossicazioni;
20) trasferimenti interni,,
21) unità operativa di dimissione;
22) data di dimissione o morte;
23) modalità di dimissione;
24) riscontro autoptico;
25) motivo del ricovero in regime diurno;
26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno;
27) peso alla nascita;
28) diagnosi principale di dimissione;
29) diagnosi secondarie;
30) intervento chirurgico principale o parto;
31) altri interventi chirurgici e procedure diagnostiche o terapeutiche.
2. Le regioni e le province autonome possono prevedere ulteriori informazioni
da rilevare attraverso la scheda di dimissione , fermo restando il
contenuto informativo minimo di cui al comma 1.
Art. 2. 1. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’art.
23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni
ed integrazioni, e dell’adozione dei codici di deontologia di cui all’art
17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, il titolare del
trattamento garantisce all’interessato l’informativa prevista dall’art.
10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni cd integrazioni,
sul trattamento delle informazioni rilevate attraverso la scheda di dimissione
. -
2. Fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto del
Ministro della sanità 28 dicembre 1991, la scheda di dimissione
costituisce parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime
valenze di carattere medico-legale, la compilazione della scheda di dimissione
e la codifica delle informazioni in essa contenute sono effettuate
nel rigoroso rispetto delle istruzioni riportate nel disciplinare tecnico allegato,
costituente parte del presente decreto.