D.M. 5 agosto 1977 art. 24
Art.24 - Cartelle cliniche -
In ogni casa di cura privata è prescritta,
per ogni ricoverato, la compilazione della cartella clinica, da cui risultino
le generalità complete, la diagnosi d’entrata, l’anamnesi
familiare e personale, l’esame obiettivo, gli esami di laboratorio e specialistici,
la diagnosi, la terapia, gli esiti e i postumi. Le cartelle cliniche, firmate
dal medico curante, dovranno portare un numero progressivo ed essere conservate
a cura della direzione sanitaria.
In caso di cessazione dell’attività della casa di cura le cartelle
cliniche dovranno essere depositate presso l’ufficio comunale o consorziale
di igiene.