Tutela della riservatezza e diritto di accesso alla cartella clinica del coniuge: quando è legittimo

CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V, Sentenza n. 6681 del 14 novembre 2006
omissis
F A T T O e D I R I T T O

1) - Con la sentenza appellata il TAR ha accolto il ricorso proposto dall'odierno appellato per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi in data 16 giugno 2005 sull'istanza di accesso presentata dal medesimo in data 17 maggio 2005. L'istanza - volta a prendere visione ed estrarre copia della cartella clinica intestata alla moglie del richiedente, che sarebbe stata da molti anni in cura presso il DSM di Salerno - era stata avanzata al fine di dare avvio e coltivare un'azione giurisdizionale innanzi al tribunale ecclesiastico per conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio, viziato dal fatto che i disturbi psichici da cui la predetta sarebbe stata affetta da tempo, sarebbero stati sempre sottaciuti.
Per il TAR il ricorso era fondato in quanto per promuovere validamente l'azione innanzi al competente Tribunale Diocesano sarebbe stata necessaria la perspicua e preliminare enucleazione dei motivi di invalidità nuziale che, a sua volta, richiedeva la piena conoscenza della patologia sofferta dalla controinteressata; sicché, tra i due valori confliggenti del diritto all'ostensione da una parte e alla riservatezza dall'altra, doveva prevalere il primo, giusta anche la più recente disciplina di settore e, in particolare, il disposto di cui all'art. 16, comma 7, della legge n. 15 del 2005. Nella comparazione degli interessi in gioco prevale, ad avviso del TAR, quello alla difesa del ricorrente, in mancanza lo stesso non avendo modo di esercitare una valida azione innanzi al giudice ecclesiastico; azione che sola gli consentirebbe, in prospettiva, di contrarre un nuovo valido matrimonio sia innanzi alla Chiesa che allo Stato italiano. Il TAR ha, poi, ordinato l'ostensione di tutta la documentazione oggetto dell'istanza, con esclusione di quello che si riferisce al periodo di cure antecedente al primo gennaio 2003.

2) - Impugna la sentenza l'originaria controinteressata che ne deduce l'erroneità in quanto, anzitutto, il TAR avrebbe operato una sorta di virtualizzazione del processo canonico pervenendo alla conclusione che l'originario ricorrente, per avere chances di vittoria innanzi al Tribunale ecclesiastico, non avrebbe potuto fare a meno di acquisire quanto richiesto all'amministrazione sanitaria; sennonché, la corretta interpretazione dei Canoni invocati dai primi giudici non porterebbe affatto con certezza alcuna alle conclusioni cui gli stessi sono pervenuti, in quanto sarebbe sufficiente una formulazione per sommi capi del libello introduttivo, potendo, poi, il Tribunale ecclesiastico operare, in punto di fatto, i dovuti accertamenti istruttori; donde l'evidente errore in cui sarebbe incorso il TAR per avere ritenuto che il rilascio delle copie richieste fosse indispensabile per consentire al ricorrente di attivare l'azione di annullamento del matrimonio. Deduce, poi, l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto che l'accesso fosse, nella specie, supportato dal disposto di cui all'art. 24 della legge n. 241 del 1990, così come novellato dall'art. 16 della legge n. 15 del 2005 e da quello di cui agli artt. 19, comma 3, e 60 del d.lgs. n. 196 del 2003; la corretta lettura di tali disposizioni non avrebbe potuto indurre il TAR ad accogliere il ricorso ed ordinare l'ostensione di quanto richiesto; ciò in quanto, in presenza di una generica "intenzione" (inconfigurabile quale presupposto tipico per far valere il diritto di accesso) di voler avviare un'azione di annullamento di matrimonio, i primi giudici avrebbero dovuto ritenere insussistente il presupposto, anche astratto e, in ogni caso, prevalente il diritto dell'odierna appellante alla riservatezza; non senza considerare, infine, che il TAR avrebbe completamente omesso di effettuare le dovute verifiche circa l'esistenza di norme di legge o di regolamento atte a consentire all'Ente pubblico di rilasciare le copie richieste. Resiste all'appello l'originario ricorrente che insiste, nelle proprie difese, per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Si è costituita, ad adjuvandum, l'ASL SA 2 insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.

3) - L'appello è infondato. E, invero, a mente dell' art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003, "quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile". Ebbene, per ciò che attiene al caso di specie, il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità. E l'originario ricorrente ha correttamente mosso la propria azione al fine di fornire al competente Tribunale Diocesano gli elementi probatori ritenuti necessari ai fini di corroborare, fin dall'inizio, una valida azione giudiziaria volta all'annullamento del vincolo matrimoniale. In una situazione siffatta deve, invero, ritenersi sussistente l'interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del rito processuale concordatario; quel che rileva è che, attraverso l'accesso, sia data al richiedente la possibilità di supportare nei termini più concreti la propria instauranda azione giudiziale, senza potersi operare alcun previo giudizio prognostico circa l'esito dell'azione stessa. Né per avanzare istanza di accesso deve ritenersi necessaria la previa attivazione del giudizio di annullamento, dovendo ritenersi sufficiente a suffragare l'istanza avanzata ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, anche la semplice, ragionevole intenzione di intentare l'azione giudiziale. Né in contrario può valere la considerazione del carattere non nazionale e neppure statuale dei Tribunali ecclesiastici. A norma dell'art. 8, comma 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (di ratifica ed esecuzione dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense), invero, "le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello...". Pertanto, si tratta di decisioni che, in base al solenne riconoscimento normativo ora detto (assunto nel rispetto dei principi enunciati nell'art. 7 della Costituzione), se pure rese da un potere giudiziario non appartenente allo Stato italiano, non di meno sono destinate ad acquisire, nello stesso, piena efficacia e forza cogente, in una situazione di pari dignità giuridica con le sentenze di scioglimento del vincolo matrimoniale civile assunte dagli organi giudiziari nazionali. Con la conseguenza che l'intento di adire la via giurisdizionale concordataria ai fini della declaratoria di nullità del vincolo coniugale va assimilato, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, all'intento di adire il giudice nazionale per il conseguimento del divorzio. In definitiva, deve ritenersi che nella specie sussistessero i presupposti per esercitare validamente il diritto di accesso.

4) - Per tali motivi l'appello in epigrafe appare infondato e, per l'effetto, deve essere respinto; con il conseguente accoglimento della relativa domanda e declaratoria dell'obbligo di ostensione documentale in capo all'ASL Salerno 2, nei limiti, peraltro, tracciati dal TAR in sentenza e non contestati dall'originario ricorrente. Le spese del doppio grado possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.
il Consiglio di Stato, Sezione quinta, respinge l'appello in epigrafe.
Spese del doppio grado compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 21 aprile 2006 dal Collegio costituito dai sigg.ri: RAFFAELE IANNOTTA - Presidente RAFFAELE CARBONI - Consigliere GIUSEPPE FARINA - Consigliere PAOLO BUONVINO - Consigliere est. MARZIO BRANCA - C o n s i g l i e r e

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Paolo Buonvino f.to Raffaele Iannotta

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 14 novembre 2006.