Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico
servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque
abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbono
rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione
fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che,
per procurare a sè o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale
illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è
punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso
al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale
o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione
fino a due anni.