GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Dovere di corretta tenuta della cartella clinica
Una struttura ospedaliera e il medico operatore venivano chiamati in  giudizio per essere condannati al risarcimento dei danni subiti da una paziente  a seguito di un intervento di protesi al ginocchio.
  Dopo la dimissione la donna aveva ricevuto una copia della cartella  clinica di ventiquattro pagine con all'interno atti relativi ad altra paziente  e, successivamente, a seguito di rimostranze, le era stata consegnata una  seconda copia della cartella clinica, questa volta composta da trentaquattro  pagine.
  Il Tribunale di Roma pur escludendo la responsabilità del sanitario  e della struttura chiamati in giudizio, in ordine alla cartella clinica ha  avuto occasione di affermare come nel caso specifico, il documento rilasciato  fosse espressione di una scarsa attenzione nella sua tenuta ed aggiornamento. 
  La corretta tenuta della cartella clinica, oltre a rispondere ad un  interesse pubblico di tutela della salute del paziente, risponde anche ad un  interesse della struttura dal momento che ciò che in essa non è presente  comunque rappresenta un pregiudizio per le sue ragioni, essendo il successivo  giudizio operato sulla base del fatto che tali attività non sono state poste in  essere.
  
  Tribunale di Roma sentenza del 13 settembre 2011
  da Diritto sanitario - avv. Ennio Grassini