GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Corretta e completa compilazione della cartella clinica in caso di consulti

TRIBUNALE di GENOVA
Sentenza pronunciata il 24 settembre 2005

Tutti i medici che concorrono alla cura del paziente sono tenuti, per quanto di competenza (di conseguenza anche nei casi di consulti), alla corretta compilazione e verifica della cartella clinica
Le attestazioni contenute in cartella clinica relative alle attivitā espletate nel corso di una terapia o di un intervento, in quanto esplicazione del potere certificativo e della natura pubblica dell'attivitā sanitaria hanno valore di atto pubblico e, come tali, fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza della cartella e di tutta l'attivitā in essa menzionata. Tutti i medici che prestano in qualche modo assistenza al paziente sono tenuti parimenti alla corretta compilazione, per quanto di propria competenza, della cartella clinica; anche nel caso di sanitario interpellato per un consulto, deve ritenersi che esista l'obbligo di partecipare alla redazione della stessa o, comunque, di controllarne la completezza ed il contenuto. Nella valutazione dell'esattezza della prestazione medica valore indiziante č attribuito alla corretta ed esaustiva compilazione della cartella clinica, con la conseguenza che le omissioni imputabili al medico nella redazione della stessa cartella clinica possono rilevare ai fini del nesso eziologico presunto.



CASSAZIONE sez.III del 14 marzo 2006 numero 5444

Il medico, nell'attuare una terapia prescritta da uno specialista, deve informare il paziente dei rischi che corre.
Cassazione sez.III - 14 marzo 2006 numero 5444

 

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