CARTELLA CLINICA / Requisiti formali / Compilazione / Dichiarazioni di volontà del paziente / Amministratore di sostegno
L'amministrazione di sostegno, introdotta nel nostro ordinamento dalla legge
6/2004, ha la finalità di offrire a chi si trovi nell'impossibilità (anche parziale o temporanea) di provvedere ai propri interessi un aiuto flessibile, che ne sacrifichi nella misura minore possibile la capacità di agire. Tale specifica funzione distingue questo innovativo istituto dagli altri posti a tutela degli incapaci, quali interdizione e inabilitazione, che non sono stati soppressi ma solo parzialmente modificati.
Di particolare interesse è la pronuncia della Cassazione, I sezione civile; nella sentenza 13584/2006 si ricorda come la legge
6/2004, istituendo amministrazione di sostegno, ha esteso l'ambito della protezione degli incapaci a persone che in nessun caso sono assoggettabili all'interdizione o inabilitazione, quali per esempio i soggetti che, pur capaci dal punto di vista intellettivo e volitivo, sono impossibilitati a curare i propri interessi per cause diverse dall'infermità di mente, come nel caso dei portatori di disabilità fisica. C'è poi un' area, quella dell'incapacità derivante da un'abituale infermità di mente di particolare gravità, nella quale è possibile in astratto nominare sia un amministratore di sostegno sia un tutore, per la cura degli interessi del soggetto.
Nel definire l'area di competenza dell'amministratore rispetto a quella del tutore, la Corte ha osservato che l'interdizione ha carattere "residuale", quindi può essere disposta a tutela di situazioni complesse solo nelle ipotesi in cui nessuna efficacia deriverebbe dall'amministrazione di sostegno, da preferire di norma perché più flessibile e meno penalizzante.