Il ritardo nella compilazione o la mancata compilazione possono costituire l'elemento materiale del reato di
omissione di atti d'ufficio, sanzionato dall'
art.328 cp.
In particolare, l'annotazione postuma di un fatto clinico rilevante violerebbe l'obbligo di contestualità
della compilazione (Cassazione 9623/1983 e Cassazione 227/1990).